Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11616 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 13/05/2010), n.11616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – rel. Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.G., N.P., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GRANATA GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO e

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO che la rappresentano e difendono, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ITALOPULIZIE DI A. PANNUCCIO & C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1554/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 11/04/2005 r.g.n. 40151/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori N.G., N.C. e N. P. hanno convenuto in giudizio il Banco di Napoli chiedendo che venisse riconosciuto che erano stati soltanto formalmente dipendenti della societa’ Italopulizie s.n.c, con mansioni di pulitori, ma di avere, in realta’, svolto la propria attivita’ esclusivamente per il Banco di Napoli con mansioni di addetti alla sistemazione degli archivi, al trasporto dei colli ed al trasporto e montaggio di mobili ed arredi, allo spostamento di macchine e di banconote, e di essere stati diretti ed organizzati esclusivamente da personale del Banco. Chiedevano percio’ che venisse dichiarato che erano dipendenti del Banco di Napoli, e che venisse dichiarata la nullita’ ed inefficacia del licenziamento loro intimato dalla Italopulizie, con conseguente ordine allo stesso Banco di Napoli di reintegrarli nei posti di lavoro, e condanna al risarcimento del danno.

Si costituiva il contraddittorio sia nei confronti del Banco di Napoli, che resisteva alle richieste, sia della Italopulizie, che invece rimaneva contumace.

Espletata l’istruttoria testimoniale e documentale il giudice di primo grado rigettava la domanda con compensazione delle spese.

Nel giudizio di appello, svoltosi questa volta nel contraddittorio sia della societa’ San Paolo IMI s.p.a., quale incorporante del societa’ Banco di Napoli s.p.a., sia della societa’ Italopulizie s.n.c. (questa volta entrambe presenti), il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1554, rigettava l’impugnazione dei tre interessati, con compensazione di spese.

In estrema sintesi, il giudice d’appello riteneva che la societa’ Italopulizie fosse effettivamente dotata di una autonoma organizzazione, e fosse soggetta ad un rischio di impresa; di conseguenza i rapporti di lavoro intercorsi tra la stessa ed i N. non erano simulati, e non sussisteva l’ipotesi, vietata dalla legge, dell’intermediazione o interposizione di manodopera.

Avverso la pronunzia di appello, depositata in cancelleria l’undici aprile 2005, e che non risulta notificata, i soli N.G. e N.P. hanno proposto ricorso per Cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, sia alla San Paolo IMI che alla Italopulizie il 7 aprile 2006.

L’intimata societa’ San Paolo IMI ha resistito con controricorso notificato, a mezzo del servizio postale, con separati plichi spediti (ai due ricorrenti), in termine, il 17 maggio 2006, ed ha depositato successivamente una memoria.

L’altra intimata societa’ Italopulizie non ha svolto difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960. Criticano la sentenza per avere ritenuto che fosse sussistito un rischio di impresa a carico della Italopulizie, sostenendo che ad essa non corrispondeva, invece, una struttura funzionale di impresa.

Sottolineano a questo proposito che, allorche’ il Banco di Napoli aveva cessato di avvalersi della manodopera prestata dalla Italopulizie, questa ultima aveva provveduto immediatamente a risolvere i rapporti di lavoro con i dipendenti.

Criticano, inoltre, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito. Nel secondo motivo i due ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la esistenza del rischio di impresa per la Italopulizie, che qualificano come interposta.

Sostengono che questa ultima era priva di ogni autonomia effettiva e ribadiscono che i rapporti di lavoro dei prestatori a cui si riferiva la controversia erano gestiti, in realta’, da personale interno del Banco di Napoli, e non da personale della Italopulizie.

2. Il ricorso non e’ fondato, e non puo’ essere accolto.

I due motivi, strettamente connessi, debbono essere esaminati congiuntamente: entrambi fanno riferimento, infatti, l’uno sotto il profilo del merito, e l’altro sotto il profilo della motivazione, ad un unico punto centrale, quello della sussistenza, o meno, di un rischio di impresa in capo alla societa’ Italopulizie.

Il secondo motivo, sull’asserita carenza di motivazione, si risolve, pero’, nella contestazione della valutazione espressa su questo punto dal giudice di merito, e nella richiesta, non ammissibile in questa sede di legittimita’, di modificare quella valutazione.

Non sussiste, d’altra parte, il lamentato vizio di motivazione, perche’ quella del giudice di merito appare puntale, corretta e completa; la Corte d’Appello di Napoli, infatti, ha ricostruito in dettaglio, punto per punto (alle pagg. 8 – 14 del testo) le prove raccolte in giudizio, e deducendone secondo una ricostruzione coerente le modalita’ di svolgimento del rapporto. Sulla base di questa analisi motivata, i giudici di merito (sia di primo che di secondo grado) sono giunti alla conclusione che non era stata raggiunta la prova – a carico dei lavoratori che lo affermavano – che la societa’ Italopulizie non era una effettiva entita’ imprenditoriale, ma una mera struttura formale non soggetta, in realta’, ad alcun rischio di impresa. In particolare, la sentenza sottolinea (a pag. 12 del testo) che “la natura dell’attivita’ eseguita (di mero facchinaggio e quindi di ampio utilizzo della forza lavoro umana, non avendo trovato adeguato riscontro il dedotto svolgimento di attivita’ diverse quali la consegna di circolari, documenti, pratiche e la sistemazione di documenti negli armadi) consente di ancor maggiormente valorizzare i risultati acquisiti con l’indagine sulla proprieta’ dei mezzi utilizzati, in relazione ai quali si e’ accertato che lo strumento di lavoro di maggiore rilevanza, il furgone per effettuare i trasposti era di proprieta’ della Italopulizie”, e (piu’ oltre alla stessa pagina) che era “accertato che i tre operai non erano permanentemente in servizio presso il Banco di Napoli, ma venivano interessati con specifiche richieste di intervento e conferimento di incarico di volta in volta inoltrate al titolare della Italopulizie dai vari servizi del Banco”.

Prosegue la propria valutazione, a pag. 13, rilevando che risultava dai documenti relativi prodotti in atti che “il Servizio Tecnico Sicurezza ed Economato – Ufficio 5^ – del Banco di Napoli provvedeva, una volta ricevute le richieste dalle varie strutture, a conferire l’incarico alla ditta Italopulizie”, e, piu’ oltre, che “nella massima parte dei casi … oggetto della richiesta e del conseguente conferimento dell’incarico era una precisa attivita’ (ad es.

spostamento di arredi o di altro materiale anche cartaceo)”.

La Corte d’Appello ha ritenuto anche che poteva sicuramente ritenersi che il rischio di impresa fosse presente in capo alla Italopulizie, sia perche’ “le eventuali rimostranze in ordine alla cattiva esecuzione delle operazioni non venivano fatte direttamente ai dipendenti, bensi’ alla Italopulizie e comunque non v’e’ traccia alcuna di potere disciplinare esercitato nei confronti degli appellanti da soggetti appartenenti all’Istituto di credito”, sia perche’ sussistevano dei controlli effettuati non “sull’attivita’ dei singoli lavoratori, bensi’ sull’avvenuto compimento del complessivo incarico affidato volta per volta alla Italopulizie”, sia, infine, perche’, come risultava anche in questo caso dalla relativa documentazione prodotta in atti, al termine dello svolgimento dell’attivita’ “la medesima veniva contabilizzata sulla base delle ore resesi necessarie per l’espletamento della stessa e liquidata in base alle tariffe vigenti, con l’aggiunta …. sia dell’utile d’impresa che delle spese attinenti all’utilizzo di proprieta’ della Italopulizie.” Sulla base dunque, soprattutto di queste circostanze la sentenza e’ giunta appunto alla conclusione che anche la societa’ Italopulizie corresse un effettivo rischio di impresa.

3. Dato appunto che la Corte d’Appello ha ampiamente e coerentemente motivata la sua valutazione, questa ultima non puo’ piu’ essere posta in discussione nel merito.

Di conseguenza il secondo motivo di impugnazione non e’ fondato, e deve essere rigettato.

La sua reiezione comporta a sua volta, come logica conseguenza, anche quella del primo motivo: se non vi sono elementi di prova tali da dimostrare che effettivamente la societa’ Italopulizie non fosse soggetta ad un rischio di impresa, appare ineccepibile l’argomentazione posta a base della sentenza impugnata, secondo cui la stessa Italopulizie non era una impresa interposta, ma l’effettiva datrice di lavoro, da cui dipendevano e cui rispondevano i signori N.; questo significa anche che l’effettivo datore di lavoro non era il Banco Napoli.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza in danno dei ricorrenti ed a favore della resistente societa’ San Paolo IMI. Dato che l’altra intimata societa’ Italopulizie s.n.c. non ha presentato difese in questa fase, la Corte non deve provvedere alla liquidazione di spese nei suoi confronti.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti N.G. e N.P. a rifondere alla s.p.a. San Paolo IMI le spese del processo di legittimita’ che liquida in Euro 41,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge. Nulla per le spese nei confronti della s.n.c. Italopulizie.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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