Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11616 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.11/05/2017),  n. 11616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7754/2012 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA GIA’ EQUITALIA ESATRI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA

22, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ROCCHETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ROCCIOLETTI,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.S. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, chiedendo l’annullamento per omessa notifica dell’atto presupposto, la cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa a crediti dell’anno 2005, con causale “atti giudiziari”, per imposta di registro prenotata a debito relativa a sentenze emesse nei confronti del contribuente. La CTP respingeva il ricorso. Avverso la sentenza proponeva appello A.S., accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che annullava la cartella, in ragione della assenza di notifica di atti presupposti, oltre che per totale carenza di motivazione.

Propone ricorso per cassazione Equitalia Nord S.p.a., svolgendo tre motivi. Resiste con controricorso A.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, atteso che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di chiamare in causa (a cura del ricorrente, ovvero a cura della stessa Equitalia, D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39) l’Ente impositore (Corte di Appello di Bari, Ufficio Recupero Crediti), con richiesta di rinvio al giudice di primo grado, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 59.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, D.Lgs. n. 456 del 1992, artt. 14 e 59 e artt. 106 e 269 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che la C.T.R. avrebbe omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, quando, invece, l’Agente della riscossione, nelle controversie che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato, rispondendo in mancanza delle conseguenze della lite.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, posto che, anche nel caso in cui si fosse ritenuto che la domanda relativa alla richiesta di chiamare in causa l’ente impositore (Corte di Appello di Bari – Ufficio recupero crediti), fosse stata decisa implicitamente, il giudice di appello non ha espresso alcuna motivazione sul punto, nè da nessuno degli elementi contenuti nella sentenza stessa è possibile ricavare la ratio decidendi.

4.1 motivi proposti, per connessione logica, vanno trattati congiuntamente.

Le doglianze sono immeritevoli di ingresso.

Infondato è il motivo di censura prospettato come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, atteso che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, quale, nella specie, quella della asserita mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, correlabile alla pretesa violazione delle norme di legge illustrate con il motivo, non è suscettibile di dare luogo a vizio di omissione di pronuncia, questo configurandosi esclusivamente nel caso di mancato esame di domande e/o di eccezioni di merito, e non può assurgere, perciò, a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi, al riguardo, soltanto un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea a censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 11919 del 2002; Cass. n. 18147 del 2002; Cass. n. 10073 del 2003; Cass. n. 12433 del 2004; Cass. n. 22860 del 2014).

Per altro verso, è da dire che non può ravvisarsi il supposto vizio di violazione di legge, atteso che nel processo tributario, come in quello civile, la fissazione di una udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale, e di ragionevole durata del processo, rifiutare, anche implicitamente, di fissare una nuova udienza per la costituzione del terzo (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 1112 del 2015; v. S.U. n. 4309 del 2010).

Nella specie, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione, atteso che la domanda proposta nel giudizio di merito aveva ad oggetto il difetto di motivazione dell’atto impugnato (cartella di pagamento emessa per imposta di registro relativa a provvedimenti giudiziali) e omessa notifica dell’atto presupposto, posto che l’eventuale difetto di potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore. La chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, dev’essere, pertanto, ricondotta all’art. 106 c.p.c., ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile nè sindacabile in sede d’impugnazione (v. Cass. n. 9016 del 2016).

Per i rilievi espressi, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità a favore del controricorrente, che liquida in Euro 8.000,00, per compenso, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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