Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11616 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18116/2014 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. CROCE 49,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIETRANGELI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO CAPPELLARO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Firenze ha accolto il gravame proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza del Tribunale di Livorno ed, in riforma della stessa, ha rigettato la domanda di G. F. tesa al conseguimento dell’indennizzo di cui della L. n. 210 del 1992 art. 2, commi 1 e 2, a decorrere dal 1.9.2008 evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non era ravvisabile un danno irreversibile da epatite post trasfusionale inquadrabile, seppure secondo un canone di mera equivalenza, in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. La Corte territoriale nel richiamarsi alla giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che nel senso della necessità dell’esistenza di un danno funzionale attuale – con incidenza sulla capacità di produzione del reddito – depone il fatto che “l’eventuale giudizio di equivalenza deve essere operato soltanto ove sia stato già accertato il danno nel significato ora precisato” non potendosi in tale ambito ricondurre la mera prognosi di un danno potenziale non ancora verificatosi.

Per la cassazione della sentenza ricorre G.F. che censura la sentenza per avere, in violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, in combinato disposto con l’art. 4, comma 4 della legge stessa e della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, ivi richiamata, da un canto ritenuto che la patologia da cui la G. era risultata affetta potesse essere ascritta ad una delle categorie di legge solo in presenza di un danno funzionale attuale incidente sulla capacità di produzione del reddito;

dall’altro ritenuto la natura silente della patologia accertata.

Si è costituito il Ministero della Salute per resistere al ricorso denunciando l’inammissibilità delle censure mosse alla sentenza e, comunque, la loro infondatezza.

Tanto premesso, sulle censure formulate va rilevato in primo luogo che, come più volte affermato da questa Corte il diritto all’indennizzo in questione sorge solo in capo ai soggetti irreversibilmente danneggiati dalla patologia contratta a causa della trasfusione (cfr. da ultimo Cass. n. 21649 del 2014, n. 17131 del 2013; n. 1635 del 2012; Cass. ord. n. 29311 del 2011; Cass. n. 837 del 2006).

In sostanza la L. 25 febbraio 1992, n. 210, distingue nettamente, ai fini della tutela indennitaria, la malattia epatica dalla evidenza del danno conseguente.

Ne consegue che la cronicizzazione della epatopatia post-

trasfusionale non configura e costituisce di per sè il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge di sostegno, ma con la malattia post-trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per l’assistito, dell’esistenza di un danno irreversibile.

E’ stato altresì chiarito (Cass. sez. un. 1.4.2010 n. 8064 e Cass. 24.6.2008 n. 17158) che la normativa di tutela dettata dal combinato disposto della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 4, è riferita ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, prevedendo l’indennizzo in favore dei suddetti soggetti, e non trova applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell’integrità psicofisica che non hanno però, in ragione dello stato “quiescente” della infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito.

Infine, e con riguardo alla riconducibilità della patologia ad una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, si è affermato che a tale parametrazione deve attribuirsi natura di mero canone di equivalenza e non già di rigida corrispondenza (Cass. sez. un. 1.4.10 n. 8064; Cass. ord. 8.11.10 n. 22706).

Orbene la Corte territoriale si è attenuta ai principi su esposti ed ha accertato, sulla base delle indicazioni del consulente medico nominato, che la epatite cronica da cui è affetta la G. non aveva determinato un danno epatico evoluto restando a livello di prognosi futura la sopravvenienza di un danno funzionale riconducibile alla Tabella allegata al D.P.R. n. 834 del 1981.

Nè è ammissibile nel giudizio di legittimità una nuova valutazione delle emergenze istruttorie trattandosi di accertamento di merito precluso alla Corte di Cassazione.

In conclusione il ricorso, inammissibile, va definito con ordinanza in camera di consiglio.

Le spese seguono la soccombenza non sussistendo i presupposti per dichiararle non ripetibili e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie.

Accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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