Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11615 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 13/05/2010), n.11615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – rel. Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO DELLA ROCCA 57, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA CONTINI

SPERTI, rappresentato e difeso dall’avvocato CABIDDU MARIA CATERINA,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE DELLA SARDEGNA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 09/03/2005 R.G.N. 893/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor C.P.I., dipendente dal 1971 della (attuale) Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna, inquadrato quale “addetto alla manutenzione”, ha chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori di “operatore qualificato”, sostenendo che dal 1994 aveva svolto di fatto queste mansioni.

Costituitosi il contraddittorio ed espletata l’istruttoria, il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente; accoglieva, peraltro, anche l’eccezione di carenza di giurisdizione relativamente al periodo anteriore al primo luglio 1998, condannava la convenuta a riconoscere che il lavoratore aveva maturato il diritto alla qualifica di operatore qualificato dal primo gennaio 2000, e condannava la convenuta a riconoscere l’inquadramento superiore dalla data indicata ed a corrispondergli le differenze retributive dal primo luglio 1998, oltre interessi e rivalutazione.

2. Con sentenza n. 166/05, la Corte d’Appello di Cagliari andava in contrario avviso, accogliendo l’appello della Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna. Secondo la sentenza d’appello, non si applicava la disciplina generale dell’art. 2103 c.c. in quanto nel settore specifico dei trasporti autoferrotranviari l’inquadramento e le promozioni del personale continuavano ad essere disciplinate da un corpus normativo speciale costituito essenzialmente dal RD n. 148 del 1931 e dalla L. n. 30 del 1978.

Per l’art. 18 del Regolamento, allegato A), al R.D. n. 148 del 1931 lo svolgimento di mansioni superiori per 6 mesi nell’arco di un anno comportava il diritto alla promozione alla qualifica corrispondente soltanto se costituiva adempimento di un ordine impartito dal Direttore dell’Azienda Autoferrotranviaria, vi era la vacanza del posto e non era prevista la copertura mediante esame.

Ne’ questa disciplina era stata abrogata dalla L. 12 luglio 1988, n. 270, che si era limitata a stabilire che quelle norme potevano essere derogate dalla disciplina collettiva nazionale di categoria.

Secondo la corte d’Appello di Cagliari, questo non era avvenuto e le norme contrattuali collettive (del CCNL 27 novembre 2000) richiamate nella sentenza di primo grado disciplinavano piuttosto l’inquadramento del personale nelle nuove qualifiche previste dal contratto e l’acquisizione di differenti posizioni economiche nell’ambito della stessa qualifica.

3. Avverso questa sentenza, depositata in cancelleria il 9 marzo 2005 e che non risulta notificata, il signor C.P.I. proponeva ricorso per Cassazione, con cinque motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 9 marzo 2006.

L’intimata Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna resisteva con controricorso notificato, in termine, il 18 aprile 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo il ricorrente denunzia la violazione della L. n. 270 del 1988, art. 1.

Sostiene a questo proposito che la L. n. 30 del 1978 era stata espressamente abrogata appunto dalla L. n. 270 del 1988, art. 1.

2. Nel secondo motivo lamenta l’erronea e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, la violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, la violazione di legge e l’erronea interpretazione del CCNL del 27 novembre 2000. Critica la sentenza per avere ritenuto che il contratto collettivo non derogherebbe alla normativa del R.D. n. 148 del 1931, e che la disciplina delle mansioni superiori sarebbe tuttora rinvenibile solo nell’art. 18 del decreto stesso.

3. Nel terzo motivo il C. deduce la violazione e falsa applicazione dello stesso CCNL 27 novembre 2000 in materia di nuovo inquadramento.

Quest’ultimo disponeva che l’Azienda dovesse assegnare le figure professionali in base a quanto previsto dalle norme transitorie e di prima applicazione, vale a dire in base alla ricognizione delle mansioni effettivamente svolte.

4. Nel quarto motivo denunzia, invece, la violazione di legge e la falsa applicazione dell’art. 18, Allegato A, del R.D. n. 148 del 1931.

Critica in proposito la sentenza per avere sostenuto la “specialita’” del rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese pubbliche di trasporto.

Proprio perche’ non doveva piu’ essere applicato il decreto del 1931 non poteva rilevare che il lavoratore non avesse adempiuto agli oneri di prova posti a suo carico dall’art. 18 del decreto stesso.

5. Infine, nel quinto ed ultimo motivo di impugnazione, il C. denunzia l’omessa pronunzia sulla propria richiesta di riconoscimento del diritto alle differenze retributive.

Questa richiesta doveva essere accolta anche nell’ipotesi in cui non potesse essere riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore.

6. Il ricorso non e’ fondato, e non puo’ trovare accoglimento. E’ infondato, innanzi tutto, il primo motivo di ricorso. E’ vero che della L. (di delegificazione) 12 luglio 1988, n. 270, art. 1, comma 1 ha abrogato la L. 1 febbraio 1978, n. 30 e che ha affidato alla contrattazione nazionale di categoria la materia delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, ma il trasferimento di competenze si limita a questo.

Chiaramente, infatti, non rientra in quest’ambito la materia delle promozioni (sia ordinarie che conseguenti all’esercizio delle mansioni relative), tanto e’ vero che il successivo comma 3 ha disposto che cessavano di avere efficacia “tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi della L. 1 febbraio 1978, n. 30, art. 9 ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia”;

questa disposizione specifica non rileva, pero’, ai fini della controversia, perche’ la disciplina in contestazione non deriva da regolamenti aziendali.

Piuttosto, il secondo comma dello stesso L. n. 270 del 1988, art. 1 dispone che “le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d’azienda non possono derogare ai contratti collettivi”.

7. Il ricorrente sostiene appunto, nel secondo motivo di impugnazione, che il contratto collettivo del 27 novembre 2000 impediva l’applicazione della normativa dell’allegato A, n. 4, del R.D. n. 148 del 1931.

Menziona a questo proposito una disposizione contrattuale collettiva che prevedeva che fossero abrogate “tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale”.

Anche questa disposizione non e’ rilevante, perche’ il riconoscimento delle mansioni superiori a seguito del loro esercizio di fatto per un determinato periodo non rientra propriamente, ne’ nell’ambito dell’inquadramento, ne’ in quello dei percorsi professionali predisposti per l’avanzamento in carriera del personale.

La richiesta del riconoscimento delle mansioni superiori per effetto del loro esercizio di fatto presuppone necessariamente che questo esercizio sia avvenuto al di fuori dell’inquadramento previsto, e dei percorsi professionali gia’ preordinati dalle disposizioni normative o contrattuali collettive.

Percio’ anche il secondo motivo di impugnazione e’ infondato.

8. Il terzo motivo, sulla pretesa violazione delle disposizioni contrattuali collettive e’ infondato, perche’ – come si e’ detto – la sentenza impugnata e’ stata depositata in cancelleria il 9 marzo 2005, e percio’ prima che venisse introdotta la possibilita’ di impugnazione in cassazione anche la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (e non piu’ soltanto quelle di norme di diritto), con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 che ha modificato in tal senso l’art. 360 c.p.c., n. 3.

9. Il punto centrale della causa e’, in realta’, quello affrontato dal ricorrente nel quarto motivo d’impugnazione, in cui il signor C. contesta la “specialita’”, ritenuta dalla sentenza impugnata, del rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese pubbliche di trasporto.

Questa problematica e’ gia’ stata sottoposta ripetutamente, all’esame di questa Corte, che ha ritenuto che “le disposizioni dell’Allegato A (artt. 1 e 18) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, che, in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto, condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, alla sussistenza dell’ordine scritto del direttore dell’azienda, non sono state abrogate dalla L. 12 luglio 1988, n. 270, art. 1 essendosi tale norma limitata a prevederne la derogabilita’ ad opera di disposizioni della disciplina collettiva nazionale di categoria”, e che “al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non e’ applicabile la norma dell’art. 2103 c.c., bensi’ la disposizione dell’Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; deve pertanto escludersi la promozione cosiddetta automatica in ipotesi di reggenza di posti da coprirsi mediante esame”. Cass.civ., 12 luglio 2004, n. 12871; nello stesso senso, 17 ottobre 2005, n. 20010; 25 ottobre 2004, n. 20692;

19 maggio 2004, n. 9504; 27 agosto 2001, n. 11263).

10. E’ fondato, invece, e deve essere accolto, il quinto motivo di impugnazione sull’obbligo dell’azienda di corrispondere le differenze retributive.

L’art. 18, comma 2 dell’Allegato A al R.D. n. 148 del 1941 dispone che “durante la reggenza e’ dovuta un’indennita’ pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica di grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall’agente”, limitando cosi’ il diritto dei dipendenti al caso di “reggenza”, quelli in cui un agente stabile sia stato adibito temporaneamente a funzioni di grado superiore dal direttore dell’azienda ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

In realta’, pero’, in caso di effettivo svolgimento di mansioni superiori, il dipendente ha diritto in ogni caso, anche quando non possa essergli riconosciuto il diritto all’inquadramento nella qualifica superiore, alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte. Questo diritto deriva direttamente dall’art. 36 Cost., comma 1, in base al quale “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente alla quantita’ e qualita’ del suo lavoro”.

Con riferimento specifico ai pubblici dipendenti, il diritto al pagamento delle retribuzioni corrispondenti alle mansioni superiori effettivamente svolte e’ stato introdotto dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15; attualmente il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 dispone, al quarto comma, che nei casi in cui il lavoratore pubblico puo’ essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”, e, al successivo comma 5, che, anche al di fuori di queste ipotesi, quando “e’ nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore… al lavoratore e’ corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. ” Deve essere percio’ affermato, percio’, il principio di diritto secondo cui “in applicazione diretta. Dell’art. 36 Cost., comma 1, in caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alla corresponsione differenze retributive corrispondenti alle mansioni svolte anche quando non possa essergli riconosciuta l’attribuzione in via definitiva delle mansioni superiori (cosi’ come avveniva nel caso specie, in cui il prestatore in questione era dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, cui non e’ applicabile la norma dell’art. 2103 c.c., bensi’ la disposizione specifica contenuta nell’art. 18 dell’Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148)”.

10. In conclusione, dunque, deve essere accolto il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri.

Comportando questa decisione una nuova indagine ed eventualmente una nuova valutazione di merito la causa deve essere rimessa ad un giudice di rinvio che si individua nella stessa Corte d’Appello di Cagliari, ma come Sezione Distaccata di Sassari.

E’ opportuno rimettere al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri.

Rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari.

Cosi’ deciso in Roma l’undici febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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