Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11615 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.11/05/2017),  n. 11615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26243/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, con cui è stato respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con condanna al pagamento delle spese di lite, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso del contribuente N.A., socio accomandante della società Bar Moscova S.A.S., avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per l’anno di imposta 2003, recante iscrizione a ruolo per accertamento definitivo, con il quale l’Ufficio rettificava il Mod. Unico/04 della società Bar Moscova S.a.s., accertando una maggiore plusvalenza da riorganizzazione aziendale e di conseguenza una maggiore imposta sostitutiva. Il contribuente deduceva di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento, presupposto dell’atto impositivo, notificato al solo curatore del fallimento della predetta società.

L’Agenzia delle Entrate svolge due motivi di ricorso. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione del del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che il giudice di secondo grado, facendo derivare l’annullamento della cartella dal presupposto della mancata notifica dell’accertamento al socio, è incorso in una chiara violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, secondo cui alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalla società e associazioni indicate nel D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5, ora D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, si procede con unico atto ai fini della imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse, ed ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati.

Secondo parte ricorrente, l’unitarietà dell’accertamento, che la norma prescrive, non importa che l’accertamento debba essere notificato, oltre che alla società, anche ai soci, con la conseguenza che il difetto di tale notificazione non comporta la nullità dell’accertamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo il giudice di appello illustrato specificamente le ragioni poste a base del proprio convincimento.

3. I motivi proposti, per connessione logica, vanno trattati congiuntamente.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Emerge dalla sentenza impugnata, e non è contestato in atti, che l’avviso di accertamento da cui promana la cartella di pagamento impugnata non è stato notificato al contribuente, ma esclusivamente al curatore fallimentare in data 16.11.2007.

La società Bar Moscova S.a.S aveva cessato la propria attività in data 31.2.2004, mentre in data 12.2.2003 era stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento e nominato un curatore fallimentare.

Secondo una consolidata chiave di lettura che fa leva sul combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 c.c., nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali, ivi comprese anche quelle che hanno fonte dalla legge e, quindi, anche di quelle tributarie, in quanto il debito della società è un debito dei soci (Cass. n. 21763 del 2015; Cass. n. 20704 del 2014; Cass. n. 11228 del 2007).

La responsabilità di costoro per i debiti sociali, solidali tra essi, ancorchè sussidiaria per l’operatività ex parte o ex lege del beneficio della preventiva escussione, è, perciò, diretta.

Questa Corte ha affermato che con riguardo ai debiti fiscali: “L’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento o di rettifica dell’IVA, in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio – così come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci -, e può quindi limitarsi a notificargli, nella vigenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46, l’avviso di mora ovvero la cartella di pagamento, potendo il contribuente contestare, con l’impugnazione di questo atto, anche l’esistenza e l’ammontare del debito di imposta, senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa” (Cass. n. 28361 del 2013; Cass. n. 29625 del 2008; Cass. n. 19188 del 2006).

4. Il giudice di appello non si è uniformato ai suddetti principi, facendo derivare l’annullamento della cartella di pagamento per mancata notifica al socio dell’avviso di accertamento, benchè non fosse controverso che l’atto era stato ritualmente notificato presso il domicilio del curatore fallimentare della società.

5. Ne consegue che il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso originario proposto dal contribuente.

Tenuto conto dell’andamento della lite e del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione, le spese di lite di ogni fase e grado si compensano integralmente tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA