Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11615 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10307/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS) – società con socio unico -, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI

FRANCIA 197, presso lo studio dell’avvocato SILVIA GALLETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO ANTONIO MUSCHIO

SCHIAVONE giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata l’08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città nella parte in cui aveva accertato e dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra R.D. e la Poste Italiane s.p.a. nel periodo dal 1.7.2000 al 30.9.2000 mentre ha modificato il capo della decisione che aveva disposto il risarcimento del danno prendendo atto della sopravvenuta entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, art. 32 commi 5 e 7, ed ha liquidato l’indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Poste Italiane s.p.a.

che si duole in primo luogo della reiezione dell’eccezione di risoluzione per mutuo consenso del rapporto e comunque denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e segg., la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e con riguardo alla liquidazione dell’indennità risarcitoria della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8.

Il R. si è costituito per resistere al ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Tanto premesso il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato.

Gli elementi posti a sostegno dell’eccezione formulata (breve durata del rapporto di lavoro, mancata formulazione di contestazioni all’atto della cessazione del rapporto, decorso di un considerevole lasso di tempo tra la cessazione e la contestazione della illegittimità del termine, accettazione del TFR) non sono significativi, neppure unitariamente considerati, di una volontà seppur tacita di risolvere il rapporto.

Premesso che grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (vedi Cass. 2/12/2002 n. 17070 cui adde Cass. 1-22010 n. 2279, Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), va rammentato che, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, è “di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (vedi Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887).

Tali principi, del tutto conformi al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c. e al sistema, sono stati ripetutamente ribaditi da questa Corte (v. da ultimo, fra le tante, Cass. nn. 3924, 4181, 7282, 7630, 7772, 7773/2015). Ciò posto, si osserva che nella fattispecie la Corte di merito, con motivazione immune da vizi di ordine logico e corretta sul piano giuridico ha concluso per l’insussistenza della risoluzione, avendo verificato che non era stato allegato alcun comportamento del lavoratore che potesse far presumere una sua acquiescenza alla risoluzione del rapporto. Non è significativo in tal senso nè l’aver accettato il TFR senza formulare alcuna riserva, rispondendo a “fin troppo evidenti necessità di sopperire ai bisogni di vita elementari”, in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, ex plurimis, Cass. ord. 26-7-11 n. 16287) (cfr.

Cass. n. 16580 del 2015).

Quanto alla breve durata del rapporto di lavoro si deve sottolineare che si tratta di un elemento estrinseco al comportamento successivo delle parti e come tale non valutabile al fine di dimostrare il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto (cfr.

Cass. n. 2499 del 2015).

In conclusione la censura, priva di fondamento deve essere rigettata.

Ugualmente infondato è poi il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ed infatti, secondo la società ricorrente, avrebbe errato il giudice di appello nell’interpretare l’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.1994 e l’accordo integrativo 25.9. 1997 omettendo di considerare che gli accordi successivi a quello del 25.9.1997 avevano valenza ricognitiva della sussistenza delle condizioni legittimanti in fatto il ricorso al contratto a termine, senza che fosse necessario esplicitare ulteriori circostanze fattuali.

La giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. Cass. Sez. Un. 2 marzo 2006, n. 4588).

In forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.1997.

Con riferimento al distinto accordo attuativo, sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo del 16.1.1998, la giurisprudenza ha ritenuto che le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.1998), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo.

Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale. Da ciò deriva pure che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998, in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.1998 e successivamente al 30.4.1998, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006, n. 18378 e recentemente Cass. n. 8491 del 2014).

Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori del limite temporale del 30.4.1998 sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962. Essendo nella specie il contratto stipulato per “esigenze eccezionali ecc….” con decorrenza dal 1.7.2000, la clausola di limitazione temporale è stata correttamente ritenuta illegittima.

D’altro canto la censura di cui al terzo motivo di ricorso è inammissibile atteso che risulta proposta per la prima volta, tardivamente, con il ricorso in cassazione.

L’ultimo motivo di ricorso investe le conseguenze economiche dell’accertata illegittimità del termine ed in particolare la scelta di liquidare dodici mensilità di retribuzione a titolo di indennità risarcitoria della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, senza tener conto dei criteri di quantificazione stabiliti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8.

Anche tale censura è infondata.

Come più volte ricordato infatti “In tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 – che richiama i criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria” (cfr Cass. n. 6122 del 2014 ed anche n. 13551 del 2015).

Orbene la Corte territoriale, seppur con motivazione sintetica, ha dato atto di aver preso in considerazione, nel liquidare l’indennità, le dimensioni della società e al comportamento processuale delle parti.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso manifestamente infondato deve essere rigettato con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass, Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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