Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11615 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 04/05/2021), n.11615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17881/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L.G.

-intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, sezione distaccata di Catania, n. 959/17/2016, depositata

il 14-3-2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio

2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, che aveva respinto l’appello proposto dalla Agenzia nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso proposto da L.G. avverso il silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso da lui avanzata per ottenere la restituzione del 90 % delle somme pagate a titolo di Irpef prima dell’1-1-2003 per gli anni 1990, 1991 e 1992. Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado in quanto la legge di “stabilità 2015” aveva riconosciuto il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che fosse stata presentata la relativa istanza nel termine di due anni decorrenti dall’entrata in vigore della L. n. 282 del 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, quindi entro due anni dall’1-3-2008 (nel caso in esame in data 27-11-2007).

2. Resta intimato il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, nonchè della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, in quanto la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, che “hanno versato” le imposte nel triennio 1990-92 per un importo superiore al 10% previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività di impresa, per i quali l’applicazione è sospesa nelle more della verifica di compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione della presentazione della istanza di rimborso entro due anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008. Pertanto, deve intendersi escluso il “sostituito” perchè non obbligato ex lege al versamento delle ritenute. Soltanto il “sostituto” di imposta, per i redditi da lavoro dipendente, è obbligato al versamento all’Erario delle ritenute d’acconto, sicchè solo il “sostituto” è legittimato in astratto a chiedere il rimborso, mentre il “sostituito” non ha diritto ad alcun rimborso.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Invero, per questa Corte (Cass., 29 luglio 2015, n. 16105; Cass., sez.un., 26 giugno 2009, n. 15032; Cass., sez. 6-5, 22 febbraio 2018, n. 4291), in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”).

Si è, inoltre, affermato che, in materia di condono fiscale, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, che consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte (con esclusione dell’I.V.A., la cui condonabilità è incompatibile con il diritto comunitario), in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, costituisce una disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, che mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass., 12083/2012; Cass., 26 settembre 2016, n. 18905).

Pertanto, il diritto al rimborso deve ritenersi attribuito al soggetto passivo dell’imposta in senso sostanziale, e non anche al mero sostituto d’imposta, apparendo al riguardo non vincolante il diverso parere contenuto nelle circolari dell’Amministrazione (Cass., 26 settembre 2016, n. 18905). Invero, la domanda di rimborso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa – può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d’imposta, come avallato dal legislatore con L. n. 123 del 2017, trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass., sez. 5, 28 febbraio 2020, n. 5498; Cass., n. 15252 del 2016).

Deve, dunque, affermarsi che il lavoratore, che si identifica con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta. 1.3. Si osserva che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura “pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017”, la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16 octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (comma 665, primo periodo, modificato da A citato art. 16 octies, comma 1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuate applicando la riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (comma 665, quinto periodo, come introdotto dalla B del citato art. 16 octies, comma 1), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”, in precedenza riservando il citato comma 365 al Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire “i criteri di assegnazione dei predetti fondi”.

Si ritiene, dunque, che tale ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, quale è l’intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Tra l’altro, costituisce ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass., sez. 6-5, 22 febbraio 2018, n. 4291; Cass., sez.5, 24 aprile 2015, n. 8373, in tema di Iva).

2. In assenza di attività difensiva da parte dell’intimato non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

3. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550; Cass., n. 889/2017).

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

 

 

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