Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11614 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8432-2009 proposto da:

D.M.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 12, presso lo studio dell’avvocato

D’AGOSTINO NICOLETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato CAROPPO

ANTONIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato TOBIA GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIETRO M. COVIELLO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SUD CANTIERI SRL (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2009 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

BARLETTA, emessa il 09/03/2009, depositata il 09/03/2009; R.G.N.

13050/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato PANNARALE LUIGI (per delega COVIELLO PIETRO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito di una complessa procedura esecutiva, con sentenza in data 9 marzo 2009 il Tribunale di Trani – Sede distaccata di Barletta – rigettava l’opposizione proposta da D.M.A.M. alla esecuzione intrapresa nei suoi confronti dalla Sud Cantieri S.r.l. e nella quale era intervenuto il Condominio di (OMISSIS).

Il Tribunale osservava per quanto interessa: l’esecuzione era stata legittimamente intrapresa sulla scorta di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e ritualmente precettato; il Condominio era legittimamente intervenuto in forza di titolo esecutivo valido ed efficace (autonomo decreto ingiuntivo).

Avverso la suddetta sentenza la D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Condominio intimato ha resistito con controricorso, mentre la Sud Cantieri S.r.l. non ha espletato attività difensiva.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e segg., 526, 499, 132 e 551 c.p.c.; carente e contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia.

La ricorrente assume che il pignoramento presso terzi è stato eseguito in forza di ingiunzione di pagamento tuttora non esecutiva nei propri confronti.

La censura contiene riferimenti a documentazione (il cui esame si rivela necessario ai fini della decisione) nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto.

Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

1.2 – Sotto diverso profilo, il motivo in esame si rivela inammissibile anche per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., ad esso applicabile ratione temporis.

Infatti il quesito finale demanda alla Corte di affermare il principio di diritto fondato sulle numerose norma indicate, in tal modo frustrando le finalità perseguite dalla norma indicata e, inoltre, prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

E’ ormai certo (confronta, per tutte, Cass. n. 7197 e n. 7453 del 2009) che, per quanto riguarda il quesito di diritto, che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso”” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Infine, la censura de qua, risulta priva del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti, rispettivamente, carente e contraddittoria.

2 – Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nullità della sentenza per contrasto con il giudicato formatosi inter partes. Il motivo in esame è inammissibile per le medesime ragioni evidenziate con riferimento al precedente.

L’eccezione di giudicato rende necessario l’esame di documentazione nei cui confronti non è stato rispettato il precetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto, ma lo demanda alla Corte e prescinde del tutto dalla motivazione ella sentenza impugnata. Infine, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non dimostra in quali termini avesse prospettato la questione al giudice di merito.

3 – Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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