Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11614 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 16/06/2020), n.11614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19210-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LEONARDO PERRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 317/16 del 20 gennaio 2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi i dinieghi da essa opposti alle istanze di rimborso presentate da Azienda Trasporti Milanesi spa; istanze aventi ad oggetto l’Irap sui contributi regionali erogati a copertura del disavanzo di gestione delle imprese di trasporto pubblico ai sensi della L. 151/81, per la parte relativa al costo indeducibile del personale.

L’Azienda Trasporti Milanesi spa ha resistito con controricorso.

Con atto 20.12.17 – notificato alla controparte e da questa accettato in data 11.1.18 – la ricorrente Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso così proposto, con conseguente istanza di dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate; ciò a seguito della rinuncia da parte della società contribuente alla pretesa oggetto di causa.

In ragione della intervenuta rinuncia, sussistono i presupposti per dichiarazione di estinzione del processo, a spese compensate.

P.Q.M.

La Corte

– V.ti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

– Dichiara estinto il processo;

– Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 16 giugno 2020

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