Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11614 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.11/05/2017),  n. 11614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MAS Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25067-2011 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI

13, presso lo studio dell’avvocato MERSIA ALFIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA FERRARIS giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SESTRI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO 8,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 29/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato RIBALTONE per delega dell’Avvocato

FERRARIS che insiste per l’accoglimento e dei motivi di ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato VARI’ per delega

dell’Avvocato FRONTICELLI BALDELLI che deposita duplicato avviso di

ricevimento mod. 234 e nel merito chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con due separati ricorsi M.G. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Verbania n. 22 avvisi di mora, con relative cartelle, e n. 22 intimazioni di pagamento, sostenendo, tra gli altri motivi di impugnazione, anche l’omessa notifica degli atti presupposti e, quindi, la prescrizione dei crediti azionati. La CTP di Verbania, previa riunione, accoglieva i ricorsi, condannando Equitalia Sestri S.p.A. al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza Equitalia proponeva appello, e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso del contribuente in relazione alle intimazioni di pagamento. Propone ricorso per cassazione M.G. svolgendo un unico motivo. Equitalia Nord S.p.A., società incorporante Equitalia Sestri S.p.a., ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la sentenza impugnata per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, (Statuto del contribuente) correlato con la L. n. 241 del 1990, art. 3, in quanto la CTR avrebbe imposto erroneamente un supposto obbligo di diligenza a carico del contribuente nella comprensione degli atti impositivi, stabilendo che lo stesso era tenuto a richiedere all’Amministrazione chiarimenti, essendo invece obbligo della stessa redigere le intimazioni di pagamento in modo intellegibile, al fine di escludere qualsiasi pregiudizio del diritto di difesa. In quanto atti impositivi, le intimazioni di pagamento debbono possedere tutti i requisiti di chiarezza sanciti in via generale dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.

2. Il motivo è inammissibile sotto vari profili.

2.1.Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso in cui sia denunciata puramente e semplicemente la violazione di norme di diritto (nella specie la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, correlato con la L. n. 241 del 1990, art. 3), senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire la nullità della sentenza o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione delle norme indicate in rubrica (Cass. Sez. 6 – 3, ord. n. 19134 del 2015). L’inammissibilità involge anche l’esposizione della censura, in quanto le argomentazioni sono formulate in guisa tale da non consentire di riferirle specificamente ad uno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c..

2.2. Il motivo, inoltre, è carente sotto il profilo dell’ autosufficienza, atteso che il ricorrente ha omesso di indicare compiutamente gli atti rilevanti a sostegno delle doglianze, (Cass. 23 settembre 2002, n. 13822; 19 marzo 2007, n. 6361), specificando in quale fase del giudizio di merito le tesi difensive argomentate in ricorso sono state illustrate, indicando l’atto o il verbale di udienza ove sono state formulate, ciò al fine di consentire un apprezzamento preliminare della decisività della questione da parte del collegio (Cass., 16 aprile 2003, n. 6055; 29 settembre 2005, n. 19165), oltre che la ritualità e la tempestività delle relative domande ed eccezioni.

L’esposizione del ricorso, è carente della indicazione del contenuto degli atti impugnati, di cui si sarebbero dovuti riportare almeno i dati salienti a sostegno della tesi difensiva che lamenta il difetto di motivazione e l’illegibilità.

Il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., n. 6, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si richiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ad accedere a fonti esterne allo stesso ricorso, e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

2.4. Il motivo è, infine, inammissibile perchè parte ricorrente nello sviluppo illustrativo domanda nella sostanza una rinnovazione del giudizio in ordine alla valutazione della comprensione degli atti censurati (intimazioni di pagamento, avvisi di mora), già adeguatamente espletato dal giudice di appello. Con il ricorso si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali, così come accertate e ricostruite dal giudice del merito, con conseguente inammissibile richiesta di sovrapposizione del giudizio di questa Corte ai poteri propri ed esclusivi della CTR.

3. Nessuna censura può essere espressa alla sentenza impugnata, ravvisandosi l’esistenza di una motivazione articolata e completa da parte del giudice del merito il quale ha escluso, con accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 6382 del 2017; Cass. n. 15161 del 2015), l’illeggibilità delle intimazioni di pagamento.

4. Per le ragioni espresse, il ricorso va rigettato. Il ricorrente è tenuto, per il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte controricorrente, liquidate in Euro 5000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA