Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11613 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7863/2009 proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato SUCCI

Antonella, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

SE.AT., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 318/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

ANZIO, Sezione Distaccata di Anzio, emessa il 28/10/2008, depositata

il 28/10/2008; R.G.N. 30110/2007.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato SUCCI ANTONELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per accoglimento 1^ motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza in data 28 ottobre 2008 il Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Anzio – rigettava l’opposizione proposta da S.R. al precetto in rinnovazione intimatogli da S. A. e M.G..

Il Tribunale osservava per quanto interessa: l’eccepito difetto di procura nell’atto di precetto investiva la regolarità formale del medesimo, quindi configurava opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente tardività dell’atto di citazione in opposizione, notificato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del precetto in rinnovazione; la pretesa inesistenza del diritto dei creditori di procedere in executivis, che configurava opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., risultava infondata poichè il pagamento effettuato dall’opponente era parziale rispetto all’importo liquidato nel primo atto di precetto; quanto alla perenzione dell’originario atto di precetto, vi era in atti prova documentale della richiesta dall’opponente, tramite il proprio legale, di soprassedere all’azione esecutiva e che la somma versata era stata accettata con espressa riserva di agire per il residuo.

2 – Avverso la suddetta sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Il Se. e il M. non hanno espletato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3 – Il primo motivo, assistito da idoneo quesito, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., comma 1. Il ricorrente assume che erroneamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile per tardività la propria opposizione agli atti esecutivi dal momento che – come del resto affermato dalla stessa sentenza impugnata – l’atto di percetto in rinnovazione gli era stato notificato il 10 febbraio 2007 ed egli aveva notificato l’atto di citazione in opposizione il 23 febbraio 2007, quindi nel pieno rispetto del termine di venti giorni stabilito dall’art. 617 c.p.c..

3.1 – La censura è manifestamente fondata: il Tribunale da atto due volte (prima nella parte espositiva e poi in quella motivazionale della sentenza impugnata) che il precetto era stato notificato il 10 febbraio 2007 e l’atto di citazione in opposizione il 23 febbraio 2007, spiega correttamente che, a seguito della novella ex lege n. 263 del 2005 (certamente applicabile alla specie), il termine a proporre opposizione era di venti giorni dalla notifica dell’atto di precetto ma poi, incorrendo in un evidente errore, afferma che l’atto di citazione all’origine dell’opposizione era stato notificato “ben oltre il termine di venti giorni richiesto dalla norma citata”.

Ne consegue che il relativo capo della sentenza va annullato.

3.2 – La statuizione che precede determina l’assorbimento del secondo motivo, con cui il ricorrente eccepisce nullità del procedimento e della sentenza per declaratoria di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi e del terzo, che adduce contraddittorietà della motivazione in relazione al termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.

3.3 – La dichiarata ammissibilità della opposizione agli atti esecutivi non comporta automaticamente l’accoglimento del ricorso, ma rende necessario l’esame delle ragioni della predetta opposizione.

4 – Il quarto motivo adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125 e 480 c.p.c., con riferimento alla denunciata mancanza di mandato per l’atto di precetto in rinnovazione, quindi ripropone la ragione di opposizione agli atti esecutivi fatta valere avanti al Tribunale (come risulta anche dal testo della sentenza impugnata).

4.1 – In sostanza il S. assume che il cosiddetto precetto in rinnovazione era privo di valida procura alle liti avendo fatto riferimento a quella conferita a margine del precetto originario.

4.2 – La cesura è manifestamente infondata. E’ più che certo (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^, n. 20897 del 2009; Cass. Sez. 3^, n. 26296 del 2007) che la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l’esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito.

Questa regola vale a fortiori allorchè la procura sia stata conferita nell’ambito dello stesso processo esecutivo, Pertanto va affermato il principio di diritto seguente: la procura conferita a margine dell’atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all’atto di precetto in rinnovazione notificato nell’ambito della medesima procedura esecutiva.

5 – Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 310, 481 e 362 c.p.c., con riferimento alle debenza da parte del debitore delle spese dell’originario precetto che si assume essere divenuto inefficace.

5.1.- La censura pecca di autosufficienza. Sostanzialmente si assume che l’atto di precetto in rinnovazione riguardava il pagamento delle competenze e degli onorari dell’atto di precetto divenuto inefficace che, per costante giurisprudenza, non possono essere richieste al debitore e debbono rimanere a carico del creditore procedente.

5.2 – Ma dal testo della sentenza del Tribunale si evince soltanto che la somma versata dall’opponente dopo la notifica del primo precetto non esauriva il debito e venne accettata dagli opposti con espressa riserva di agire esecutivamente per il residuo, mentre manca qualsiasi riferimento a spese e onorari relativi al precetto divenuto inefficace.

In tale situazione, era onere del ricorrente riferire alla Corte – che non ha accesso diretto agli atti – le pertinenti parti degli atti necessari per verificare la correttezza di quanto esposto nel motivo in esame.

6 – Il sesto motivo ripropone la medesima questione sotto il profilo del vizio di motivazione e difetta di argomentazioni autonome e del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

7 – Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo; rigetta gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, che conferma nel resto e, pronunciando nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi. Nulla spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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