Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11613 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.C., (OMISSIS), PROMETAL SRL,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO

11, presso lo studio dell’avvocato CUSIMANO FRANCESCO, rappresentati

e difesi dall’avvocato CHELINI PIERLUIGI giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato

CONTESTABILE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARTEI

ROBERTO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SARA ASSIC SPA, (OMISSIS), MILANO ASSIC SPA, (OMISSIS), D.

V.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1673/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 28/06/2005, depositata il

09/11/2005; R.G.N. 1773/a/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato Roberto CORTEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.V.E. avendo riportato gravi lesioni personali con postumi nello scontro fra il motociclo condotto da R. C., a bordo del quale era trasportata, e l’auto guidata dal proprietario R.A., convenne in giudizio quest’ultimo e il di lui assicuratore Sara s.p.a., nonchè lo stesso R.C., la Prometal s.r.l. (società proprietaria del ciclomotore) e La Previdente Assicurazioni S.p.a. (poi sostituita da Milano Assicurazioni S.p.a.), assicuratrice del ciclomotore.

L’attrice chiedeva la condanna di ciascuno dei convenuti al risarcimento dei danni.

I convenuti si costituivano in giudizio.

Il R.A. e la Sara sostenevano che l’incidente era addebitabile a colpa esclusiva, o almeno prevalente, del vespista che, in prossimità di un incrocio aveva superato una fila di autovetture.

La Milano Assicurazioni chiedeva il rigetto della domanda nei confronti del R.C., ritenendo il R.A. responsabile esclusivo per non aver concesso la precedenza alla Vespa.

Il R.C. e la Prometal s.r.l. sostenevano che l’automobilista si era immesso su via (OMISSIS) senza concedere la dovuta precedenza e tagliando la strada al ciclomotore.

La Sara liquidava il danno all’attrice, corrispondendo la somma di L. 150.000.000 e surrogandosi nei diritti di quest’ultima.

Con sentenza n. 1091/02 del 3.6.2002 il Tribunale di Livorno dichiarava cessata la materia del contendere fra l’originaria attrice e le altre parti convenute e, quanto al merito, ritenuta la responsabilità esclusiva del R.A., rigettava la domanda di regresso della Sara s.p.a., che condannava al pagamento delle spese di lite.

Proponeva appello la Sara.

Resistevano R.C., Prometal e Milano Assicurazioni. Tutti concludevano per il rigetto dell’impugnazione proposta ex adverso e la compagnia anche in via incidentale nei confronti dei primi due, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18 nell’eventualità di una dichiarata corresponsabilità del vespista.

Il R.A. svolgeva appello incidentale chiedendo accertarsi la colpa esclusiva o in subordine concorrente del R.C..

La Corte di Appello di Firenze in accoglimento dell’appello principale proposto da Sara Assicurazioni S.p.a. nei confronti di D.V.E., R.A., R.C., Prometal s.r.l. e Milano Assicurazioni S.p.a., avverso la sentenza n. 1091/02 del Tribunale di Livorno, dichiarava che l’evento dannoso andava ascritto in pari misura alla concorrente responsabilità di R.C. e R.A..

Proponevano ricorso per cassazione R.C. e la Prometal s.r.l..

Resisteva R.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine e riferimento alla normativa del C.d.S. – art. 106 vecchio testo (art. 148 testo attuale)”; 2) “Erronea applicazione di norme di diritto e insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Erronea e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2”.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente imputato al conducente della Vespa la violazione dell’art. 106 vecchio testo del C.d.S., per avere egli eseguito il sorpasso di una fila di veicoli incolonnati ed in corrispondenza o in prossimità di un incrocio. Secondo i ricorrenti non si poteva infatti ascrivere al medesimo R.C. nessuna violazione, in quanto egli non aveva iniziato alcuna manovra di spostamento del proprio mezzo da destra a sinistra rispetto al mezzo che lo precedeva, si era sempre mantenuto entro la propria mezzeria stradale, non aveva effettuato – tecnicamente – alcun sorpasso in prossimità del bivio.

Dunque, secondo i ricorrenti, l’assunto della Corte d’Appello è viziato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè sotto il profilo di difetto di motivazione.

Risulta al contrario, a loro avviso, provata la responsabilità esclusiva del R.A. per aver invaso la S.S. (OMISSIS) (percorsa dal R.C.) incuneandosi tra le auto incolonnate, non già verso destra nel flusso della circolazione, (come avrebbe dovuto), ma tentando addirittura,di attraversare verticalmente la carreggiata per superare la linea continua di mezzeria e girare a sinistra in direzione opposta a quella della fila delle auto e del conducente della Vespa.

Ne consegue che la Corte d’Appello ha omesso di valutare il nesso di causalità nella verificazione del sinistro, anche per il particolare rilievo delle gravità della fase finale della manovra del R. A..

I ricorrenti criticano altresì la Corte di Appello, per aver questa ritenuto, applicando il principio di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, che non è stata superata la presunzione di colpa reciproca, per non aver provato il R.C. di non aver concorso in pari grado all’incidente. I motivi devono essere rigettati.

Essi infatti sono anzitutto non autosufficienti perchè, pur fondando le loro argomentazioni sulle testimonianze e sul dedotto travisamento dei dati probatori in atti, non riportano poi il contenuto degli stessi sì da consentirne a questa Corte la richiesta valutazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass., 12.6.2008, n. 15808).

Per altro verso i medesimi motivi, pur denunciando nel titolo “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; Insufficiente e contraddittoria motivazione” si soffermano in concreto sulla ricostruzione della dinamica del sinistro ed in specie: sulle modalità di effettuazione della manovra di sorpasso, sulla “precedenza di fatto”, sul “contributo dinamico dei mezzi coinvolti nell’incidente, sulla circostanza che l’impatto tra i veicoli rimasti coinvolti avvenne all’interno della mezzeria, sul concorso di colpa nella causazione del sinistro, sul grado delle rispettive colpe. A questa stregua, però, parte ricorrente chiede sostanzialmente una diversa valutazione dei fatti di causa attraverso il riesame non di profili di legittimità, ma di merito che non possono tuttavia essere vagliati in questa sede.

Appare invece adeguatamente motivata la tesi della Corte secondo la quale le prove acquisite hanno reso possibile ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e consentono di accertare in concreto la colpa di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro e di ripartire la responsabilità secondo la disciplina generale in materia di concorso di colpa che, nel caso di specie, si ritiene di pari entità.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con imputazione a parte ricorrente delle spese di causa che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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