Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11612 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11007/2009 proposto da:

D.L.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

POTTINO Guido Maria, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati SCIARRINO LUIGI, ANNA MARIA GARRO giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

SISTEMI S.P.A. in persona del legale rappresentante E.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARIGLIANO 72,

presso lo studio dell’avvocato DE RUGGIERI Pietro, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato NEGRINI LUCA giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MICROBIT SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 379/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 7/3/2008, depositata il 19/03/2008,

R.G.N. 1472/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato GUIDO POTTINO;

udito l’Avvocato LUCA NEGRINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 379/2008, depositata il 19 marzo 2008, la Corte di appello di Torino – in riforma della sentenza emessa in primo grado – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Dott. D.L.V., commercialista, contro la s.p.a. Sistemi, a seguito di un intervento di riparazione del software da lui utilizzato per l’attività professionale, che ha gravemente danneggiato il programma, provocando la perdita di gran parte dei dati in memoria. Nel processo era stata chiamata dalla convenuta la s.a.s. Microbit, che aveva materialmente effettuato le riparazioni.

Il D.L. propone sei motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la s.p.a. Sistema con controricorso.

Microbit non ha depositato difese.

Le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado con la motivazione che la CTU ha accertato che la perdita dei dati si è verificata nel corso di un intervento effettuato nel maggio 2002, mentre l’attore ha dichiarato nelle sue difese che il primo intervento della Microbit ha avuto luogo solo successivamente, cioè il 15.6.2002. Ha ritenuto pertanto mancante la prova che l’intervento del maggio sia imputabile alla convenuta.

2.- Con i primi quattro motivi il ricorrente denuncia violazione degli art. 2043, 2697 e 2727 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e con il quinto motivo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto insussistente la prova del nesso causale fra l’intervento di Microbit e la perdita dei dati in archivio: nesso causale che, ad avviso del ricorrente, risulterebbe dalla CTU, il cui contenuto sarebbe stato indebitamente disatteso.

3.- I motivi sono inammissibili sotto svariati profili.

In primo luogo ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., norma applicabile al caso di specie, perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27), a causa dell’inidonea od omessa formulazione dei quesiti.

Il quesito sul primo motivo chiede di accertare “se, in presenza di danno, nesso di causalità e responsabilità, accertati attraverso CTU, come nel caso in esame, la Corte di appello abbia violato la legge, anche in tema di valutazione delle prove, privilegiando un’ipotesi priva dei requisiti della presunzione, contraddetta nei fatti e logicamente dagli elementi acquisiti nel giudizio e non riconoscendo, conseguentemente, l’obbligo del responsabile di risarcire il danno”.

La proposizione non enuncia il problema da decidere, nè il principio di diritto che sarebbe stato erroneamente enunciato dalla Corte di appello, nè quello diverso che si vorrebbe affermato in sua vece, secondo le corrette modalità di formulazione dei quesiti, più volte enunciate da questa Corte (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. Ili, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Ma soprattutto il quesito è apodittico e non congruente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il ricorrente da per ammesse e indiscutibili le sue tesi difensive circa il fatto che il CTU avrebbe accertato la presenza del danno, il nesso causale, la responsabilità delle controparti, ecc, circostanze tutte che la sentenza impugnata ha invece escluso. L’erroneità della sentenza sul punto avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica dimostrazione, ed il quesito avrebbe dovuto sintetizzare il principi di diritto violati nel corso del procedimento decisorio, in relazione alle denunciate violazioni di legge, e soprattutto le illogicità e le incongruenze in cui la Corte giudicante sarebbe incorsa nella valutazione delle risultanze istruttorie sui singoli aspetti, quanto agli addebiti attinenti alla motivazione, concludendosi con un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso (cioè dei vari presupposti della responsabilità), in relazione ai quali la motivazione sarebbe da ritenere insufficiente, illogica o comunque inidonea a giustificare la soluzione adottata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

I quesiti sugli altri motivi presentano analoga genericità ed incongruenza.

4.- Il quinto motivo è inammissibile sia ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, per il fatto che il ricorrente non dichiara di avere prodotto in giudizio i documenti su cui il ricorso si fonda, ed in particolare la relazione di CTU, nè indica come tali documenti siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli atti di causa, si da consentire alla Corte di verificarne il contenuto (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547; Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966) sia perchè i denunciati errori di lettura della CTU verrebbero a configurare, se esistenti, errori di fatto, rilevanti in sede di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ.; non motivo di ricorso per cassazione.

5.- Il sesto motivo – che lamenta l’omesso esame dell’appello incidentale circa l’entità della somma liquidata in risarcimento dei danni – è inammissibile poichè la questione proposta non ha costituito oggetto di decisione da parte della Corte di appello, che l’ha ritenuta assorbita.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Considerata la natura della controversia fra le parti e la difformità fra le decisioni di merito, che può avere ingenerato incertezza sulla corretta soluzione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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