Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11611 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 14/12/2016, dep.11/05/2017),  n. 11611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23206-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO

22, presso lo studio dell’avvocato PIETRO RINALDI, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2011 della COMM. TRIB. REG. DEL LAZIO,

depositata il 29/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo, in

subordine l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 228/14/2011 con la quale la CTR di Roma, sez. 14, accoglieva l’appello della contribuente P.M., avverso la sentenza della CTP che, con la sentenza n. 387/10/2009, aveva respinto il ricorso della contribuente, difettando i presupposti per l’applicabilità del condono in sede di impugnazione, stante l’oggettiva esistenza di una sentenza definitiva della CTR n. 309/34/2005 che vedeva riconosciuta la fondatezza della pretesa fiscale recata dall’avviso di accertamento originante l’iscrizione a ruolo per IRPEF e SSN relativamente all’anno d’imposta 1993, oggetto del presente giudizio; al contrario la CTR dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione amministrativa, compensando le spese, ritenendo pacifica in causa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione, dovendosi ritenere congrua la documentazione in atti in relazione al versamento finalizzato alla definizione amministrativa della pratica ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.

A sostegno del ricorso l’Agenzia deduce un unico articolato motivo relativo all’insussistenza delle condizioni per l’adozione della decisione assunta.

Resiste con controricorso la contribuente chiedendo il rigetto delle deduzioni dell’appellante.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è fondato e deve essere accolto.

2. Con l’unico articolato motivo dedotto l’Agenzia denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza delle condizioni per affermare l’estinzione del giudizio per chiusura della lite ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, (c.d. condono fiscale). L’erroneità della pronuncia viene censurata in quanto non è stata depositata l’attestazione da parte dell’Ufficio della regolarità della domanda di definizione e del pagamento integrale di quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la produzione da parte della contribuente di documenti comprovanti l’avvenuta presentazione dell’istanza di condono e il versamento di quanto dovuto. La censura è fondata in quanto in tema di condono fiscale, dal sistema della L. n. 289 del 2002 – come emerge dalle disposizioni di cui all’art. 7, comma 5, ultimo periodo, art. 8, comma 3, quinto periodo, art. 9, comma 12, secondo periodo, e comma 19, quarto periodo, art. 15, comma 5, terzo periodo, e art. 15, comma 2 – si ricava che, nelle ipotesi di rateizzazione dell’importo dovuto, per la definizione della lite pendente è necessaria e sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate in cui sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma, e l’attestazione relativa al “pagamento integrale di quanto dovuto”, prescritta dall’art. 16, comma 8, ai fini dell’estinzione del giudizio. (Sez. 5^, Sentenza n. 16400 del 05/08/2015, Rv. 636602 – 01). L’Agenzia ha evidenziato altresì che è passata in giudicato la sentenza d’appello relativo al giudizio instaurato avverso l’avviso di accertamento, che in accoglimento dell’appello dell’Ufficio ha confermato la legittimità dell’atto stesso, mentre nel presente procedimento in grado di appello la contribuente ha prodotto solo una parziale documentazione dei versamenti effettuati, peraltro in epoca successiva al termine previsto dalla L. n. 289 del 2002. In sostanza, correttamente, a parere del collegio, la sentenza pronunciata dalla C.T.R. ed oggetto di ricorso deve ritenersi avere violato la regola del giudicato formale di cui all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione amministrativa, del procedimento relativo all’impugnazione della cartella esattoriale emessa a seguito di un accertamento divenuto definitivo in forza del passaggio in giudicato della sentenza della CTR n. 309/34/2005 del 30 novembre 2005.

Nel caso in esame, pertanto, deve essere applicato anche il consolidato principio di diritto in base al quale la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta. (Sez. 5, Sentenza n. 16641 del 29/07/2011, Rv. 618856 – 01).

Le spese seguono la soccombenza in questo giudizio e per la loro quantificazione si rinvia alla CTR del Lazio, che dovrà giudicare in sede di rinvio in diversa composizione.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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