Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11611 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 06/06/2016), n.11611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27859/2014 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIERA

43, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANLEONARDO CARUSO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 57208/2010 della CORTE, D’APPELLO di ROMA del

27/01/2014, depositato il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Giovanni Romano (delega verbale avvocato Caruso)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso in data 22 luglio 2010 alla Corte d’appello di Roma, V.R. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per l’irragionevole durata del giudizio – avente ad oggetto l’impugnativa del decreto di occupazione emesso dal Comune di Benevento – introdotto del 27 ottobre 2003 dinanzi al TAR per la Campania – Napoli, e concluso con sentenza del 30 dicembre 2009 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione;

che la Corte d’appello, con decreto del 3 aprile 2014, riconosceva il diritto all’indennizzo per un periodo pari ad anni 3, e liquidava Euro 350,00 per ogni anno di ritardo, per complessivi Euro 1.050,00, oltre interessi legali;

che per la cassazione del decreto V.R. ha proposto ricorso sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico complesso motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, art. 6, par. 1, e art. 42 della Convenzione EDU, e si contesta la quantificazione dell’indennizzo in misura irrisoria, e comunque in assenza del presupposto della esiguità della posta in gioco che avrebbe potuto giustificare la riduzione dell’indennizzo, in applicazione del principio enucleato da Cassazione n. 14777 del 2013, richiamata dalla stessa Corte d’appello;

che, in senso contrario, il ricorrente richiama le deduzioni e prove documentali con cui aveva dimostrato che l’oggetto del giudizio presupposto era tutt’altro che trascurabile, trattandosi dell’impugnativa del decreto in data 1 luglio 2003 con cui il Comune di Benevento aveva disposto l’occupazione di un’area di proprietà del ricorrente, e della consequenziale richiesta risarcitoria per complessivi Euro 350.000,00;

che la doglianza è fondata;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di “soglia minima”, là dove, in ragione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 12937 del 2012);

che, nel caso di specie, la Corte d’appello non ha effettuato alcuna valutazione in concreto dalla quale possa evincersi la giustificazione della liquidazione di un indennizzo (pari ad Euro 350,00 per ogni anno di ritardo) inferiore alla “soglia minima”;

che il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che riesaminerà la domanda di equa riparazione e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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