Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11610 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 16/06/2020), n.11610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14582-2019 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L., CA.AL. ED ALTRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1009/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 12/2/2019, la Corte d’appello di Roma, per quel che rileva in questa sede, in accoglimento dell’appello proposto da C.L. e Ca.Al., e in riforma della sentenza di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha condannato lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle Dir. comunitarie n. 75/363/CEE e Dir. n. 82/76/CEE, avendo il C. e il Ca., dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato, rispettivamente, il corso di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio (dall’anno accademico 1981/82 all’anno accademico 1986/87), e un altro corso di specializzazione (dall’anno accademico 1980/81 all’anno accademico 1984/85), senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disattesa ogni altra eccezione sollevata dalla difesa erariale, ha sottolineato il carattere incontestato dell’inadempimento dello Stato italiano, rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio dai due medici, in relazione al periodo successivo al 1 gennaio 1983, conseguentemente provvedendo alla liquidazione in termini monetari di quanto agli stessi dovuto;

avverso la sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con ordinanza n. 821/2020, la Sezione Lavoro di questa Corte ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione relativa dell’estensibilità temporale, anche in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato il proprio corso di specializzazione antecedentemente al 1982, del principio che ha condotto a riconoscere l’obbligo risarcitorio oggetto di giudizio per le posizioni a cavallo del 1982/1983;

appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza della Sezione Lavoro n. 821/2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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