Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11610 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO LUIGI giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BUSINESS IMM FIN SRL, (OMISSIS), C.C.

(OMISSIS);

– intimati –

e contro

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

POMEZIA, VIA SILVIO PELLICO 35/B, presso lo studio dell’avvocato

DESSI VALERIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CINCOTTI

SALVATORE, con procura speciale del dottor Notaio Giuseppe Werther

Romagno in Carbonia dell’08/04/2010, rep. 18972;

– resistente –

avverso la sentenza n. 125/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Sezione Civile, emessa il 30/03/2005, depositata il 13/04/2005;

R.G.N. 211/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, C.C., C.F. e l’Immobiliare Monte Rosa s.r.l. sostenendo che con scrittura privata del (OMISSIS) il C.c., in qualita’ di – procuratore speciale di C.F., gli aveva venduto, con contratto per persona da nominare, un appartamento pervenuto a quest’ultima dall’Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Cagliari.

Il C.G., avendo ricevuto dalla venditrice procura speciale a vendere l’immobile, nominava quale acquirente l’Immobiliare Monte Rosa s.r.l. Ne’ la C.F. ne’ il C.C. si prestavano tuttavia allo svolgimento dell’attivita’ necessaria per il trasferimento dell’immobile in oggetto.

L’attore, avendo interesse ad ottenere l’intestazione del bene nei confronti della terza nominata, Immobiliare Monte Rosa s.r.l, chiedeva che con sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. si pronunciasse l’intervenuto trasferimento di proprieta’ in favore della suddetta Immobiliare; in subordine chiedeva che si dichiarassero obbligati conseguentemente, si condannassero i convenuti C.F. e C.C. a prestarsi per tutto quanto necessario per il passaggio di proprieta’; in ulteriore subordine, chiedeva che si dichiarasse risolto il contratto per fatto e colpa dei suddetti convenuti, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni, oltre ai rimborsi del caso.

La C.F. deduceva di avere conferito al C.C., in data 10.9.1980, procura a vendere l’immobile de quo a condizione che lo stesso non venisse alienato in data antecedente all’11.10.1989, come previsto delle disposizioni in materia; di conseguenza, sosteneva di non potere ne’ volere ratificare l’atto di vendita.

Il C.C. e la Monte Rosa s.r.l. concludevano conformemente alle conclusioni formulate dal C.G.; in subordine, il primo domandava che la C.F. venisse condannata a tenerlo indenne delle conseguenze pregiudizievoli a suo carico, nel caso in cui fosse stata pronunziata la risoluzione del contratto.

La causa veniva riunita ad altra in corso fra le stesse parti.

Il Tribunale di Cagliari, decidendo le cause riunite con sentenza n. 1128/2002, considerata l’incommerciabilita’ del bene in quanto acquistato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari con vincolo di inalienabilita’ temporanea quindicennale, dichiaro’ la nullita’ del contratto di vendita del (OMISSIS) stipulato fra C.C. (quale procuratore speciale di C.F.) e C. G..

Stabiliva il Tribunale che la dichiarazione di nullita’, pur importando per i contraenti l’obbligo delle restituzioni delle prestazioni ricevute, non lo autorizzava ad emettere i provvedimenti restitutori senza la domanda della parte interessata.

Avverso tale sentenza proponeva appello lo stesso C.G..

Resisteva la C.F..

Rimanevano contumaci C.C. e la Business Immobiliare Finanziaria s.r.l. (gia’ Immobiliare Monte Rosa s.r.l.).

La Corte territoriale rigettava l’appello proposto da C. G. che proponeva ricorso per Cassazione.

Parte intimata non svolgeva attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

C.G. denuncia “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ART. 112 c.p.c. – corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATO DALLE PARTI O RILEVABILE D’UFFICIO EX ART. 360 C.P.C., nn. 3, 4 e 5”.

Sottolinea il C.G. che in atto di citazione in appello egli ebbe a chiedere il risarcimento dei danni da lui stesso subiti “oltre ai rimborsi dovuti”. Tale espressione, a suo avviso, non puo’ essere ritenuta priva di significato e deve intendersi che la stessa si riferisca al prezzo da lui pagato per l’appartamento, prezzo del quale egli chiede la restituzione. A suo avviso questa Corte deve percio’ annullare la sentenza impugnata per il mancato rispetto della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., previa corretta interpretazione delle espressioni usate dall’attore ricorrente.

Il motivo di ricorso e’ infondato. In sede di legittimita’, occorre infatti tener distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un “error in procedendo”, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale.

Nel secondo caso viene invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda e la relativa attivita’ del giudice integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass., 24.7.2008, n. 20373; Cass., 22.7.2009, n. 17109).

Nell’impugnata sentenza la suddetta espressione e’ stata oggetto di specifico esame da parte della Corte d’Appello e deve quindi escludersi che ricorra una ipotesi di omessa pronuncia.

La Corte d’Appello ha anzi adeguatamente motivato la sua interpretazione secondo la quale la formula “oltre ai rimborsi dovuti” non puo’ far ritenere che sia stata proposta una specifica domanda di restituzione delle prestazioni concretamente eseguite dalle parti.

In sintesi, deve ritenersi che cio’ che propone il C.G. e’ dunque una interpretazione dei suddetti termini diversa da quella formulata dal giudice di merito e piu’ idonea a sostenere la tesi da lui stesso formulate.

Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

In assenza di attivita’ difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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