Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1161 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 22/01/2010), n.1161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10155-2004 proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO

COLONNA 32 presso lo studio dell’Avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato SAMMARTINO SALVATORE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 10159-2004 proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

VALDERICINA DI CUSENZA GIUSEPPA & C. S.A.S. in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIO COLONNA 32 presso lo studio dell’Avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE

PIERO, rappresentata e difesa dall’Avvocato SAMMARTINO SALVATORE

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 29112-2005 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G., A.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 1 presso lo studio dell’Avvocato SIVIGLIA

GIUSEPPE PIERO, rappresentati e difesi dall’Avvocato SAMMARTINO

SALVATORE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

sul ricorso 29144-2005 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 1 presso lo studio dell’Avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE

PIERO, rappresentato e difeso dall’Avvocato SAMMARTINO SALVATORE

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso le sottoindicate sentenze della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO:

– sentenza n. 17/2003 depositata il 09/04/2003, per il ricorso n.

10155/2004;

– sentenza n. 18/2003 depositata il 09/04/2003, per il ricorso n.

10159/2004;

– sentenza n. 22/2005 depositata il 22/03/2005, per il ricorso n.

29112/2005;

– sentenza n. 13/2005 depositata il 04/03/2005, per il ricorso n.

29144/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato ROBERTA GUIZZI, che si

riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dei

ricorsi;

udito per il resistente l’Avvocato SALVATORE SAMMARTINO, che ha

chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti relativi ai ricorsi per cassazione proposti dall’amministrazione finanziaria dello Stato nei confronti:

a) della società Valdericina di Cusenza Giuseppa & C. s.a.s., (R.G. 10159/2004);

b) della sig.ra C.G. (R.G. 10155/2004), dei sigg.ri Cu.Gi. e A.G. (R.G. 29112/2005) e del sig. C.B. (R.G. 29144/2005), tutti nella qualità di soci della detta società di persone;

Letti i controricorsi di tutte le parti intimate.

Rilevato che trattasi di controversie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di impresa relativo all’esercizio 1996, effettuato ai fini ILOR a carico della società con le conseguenti riprese ai fini IRPEF sul reddito di partecipazione dei singoli soci, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1 – TUIR;

che in tutti i ricorsi si denuncia, tra l’altro la illegittimità della motivazione per relationem, riferita ad altra decisione avente il medesimo oggetto;

che non risulta se tutti i soci destinatari dell’avviso di rettifica abbiano impugnato gli atti impositivi;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, riievabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (SS.UU. 14815/2008);

che si impone quindi la riunione al ricorso R.G. 10155/2004 di tutti gli altri ricorsi sopra menzionati, anche per evitare il rischio di giudicati contraddittori; che appare infondata l’eccezione formulata dalla difesa della società Valdericina per resistere al ricorso R.G. 10159/2004, con la quale si assume che l’ufficio non avendo notificato ai soci l’appello proposto contro la società, avrebbe determinato il passaggio in giudicato di tale sentenza nei confronti dei soci stessi, perchè la sentenza di primo grado risulta pronunciata soltanto nei confronti della società;

che i motivi di ricorso non prospettano eccezioni di carattere personale dei soci, per cui va rilevata di ufficio la nullità del doppio grado del giudizio di merito in forza della citata giurisprudenza, stante il litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società, con conseguente cassazione delle relative sentenze;

che, tenuto conto della novità dell’indirizzo giurisprudenziale applicato, vanno compensate le spese dell’intero giudizio di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce al ricorso n. 10155/2004 i ricorsi nn. 10159/2004, 29112/2005 e 29144/2005 e pronunciando sui ricorsi cassa le sentenze di merito di primo e di secondo grado e rinvia le cause riunite alla Commissione tributaria provinciale di Trapani. Compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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