Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1161 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 21/01/2020), n.1161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4400/2017 R.G. proposto da:

M.I., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Pasculli,

domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Marini ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Santa

Costanza, n. 27;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1184 del Tribunale di Busto Arsizio,

depositata il 29 giugno 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2019

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

uditi l’Avv. Michele Tenaglia, in sostituzione dell’Avv. Alberto

Pasculli, e l’Avv. Carlo Valle, in sostituzione dell’Avv. Lucia

Marini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Cardino Alberto, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.I., trasportata a bordo di un’autovettura coinvolta in un incidente stradale con una vettura straniera, riportava lesioni personali e danni patrimoniali per cure mediche. Per chiederne il risarcimento, la M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Busto Arsizio, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dell’automobile a bordo della quale viaggiava.

Su specifica eccezione della convenuta, la domanda veniva dichiarata improcedibile per difetto dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141.

La M. appellava la decisione, ma il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice d’appello, rigettava in gravame.

Avverso tale decisione la M. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. La UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il ricorso, dapprima trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stato rinviato alla pubblica udienza ai sensi del comma 3 citato articolo, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, per la trattazione in sede camerale.

La M. ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La M., denunciando la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141 (cod. ass.), censura la sentenza impugnata nella parte ha negato l’applicabilità della procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 141 cod. ass., poichè nel sinistro era stato coinvolto un veicolo immatricolato all’estero ((OMISSIS)), la cui compagnia assicurativa non ha sottoscritto la Convenzione Terzi Trasportati (CTT).

Ad avviso della ricorrente, il Tribunale sarebbe giunto a questa conclusione sulla base di un’errata interpretazione del D.P.R. n. 18 luglio 2006, n. 254, art. 13 e dell’art. 33 della CTT. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello (“il risarcimento diretto non è un diritto assoluto ma è regolamentato dalle imprese assicuratrici stipulanti fra loro una convenzione e poichè l’assicurazione del veicolo (OMISSIS) non era aderente a tale convenzione non poteva in questo caso essere utilizzato il sistema del risarcimento diretto”) la stipula di una convenzione tra compagnie assicurative è funzionale alla “regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto”, come si legge nel D.P.R. n. 254 del 2006, art. 13, comma 1. Inoltre, dagli artt. 33 e 34 della CTT si desumerebbe che la mancata adesione alla convenzione non incide sugli strumenti a tutela del terzo trasportato, bensì solo sulla possibilità per le compagnie assicurative di gestire la rivalsa mediante la procedura semplificata prevista dalla convenzione. Conclude, quindi, la ricorrente che il giudice avrebbe sbagliato a ritenere che l’adesione alla CTT da parte delle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti fosse condizione necessaria per l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass.

Il motivo è fondato.

Recentemente sull’analoga questione relativa alla c.d. CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto r.c.a., adottata in attuazione del D.P.R. n. 18 luglio 2006, n. 254, di cui la CTT è parte, si è pronunciata questa Corte affermando in seguente principio di diritto: in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 141 di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante (Sez. 3, Ordinanza n. 1279 del 18/01/2019, Rv. 652470 – 01).

In precedenza, la giurisprudenza si era già espressa sull’ambito d’applicazione dell’art. 141 cod. ass. in relazione al caso di sinistro in cui uno dei veicoli fosse privo di assicurazione r.c.a. (Sez. 3, Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017, Rv. 644953 – 01). In quell’occasione il Collegio osservò che l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma imponeva di riconoscere al terzo la possibilità di azionare la procedura diretta, a prescindere dall’identificazione del soggetto civilmente responsabile, dalla ripartizione di responsabilità tra conducenti e finanche dall’essere assicurato il veicolo antagonista, salvo esclusivamente il caso fortuito. In questo modo, sarebbe stato possibile tener conto dell’esigenza di salvaguardare la posizione del terzo, non ostacolando il ricorso ad uno strumento di tutela semplificato e più celere, aggiuntivo rispetto all’ordinaria azione nei confronti del proprietario del veicolo e civilmente responsabile.

Sebbene riconoscere la legittimazione del terzo trasportato di agire ai sensi dell’art. 141 cod. ass. anche quando nel sinistro è coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato potrebbe pregiudicare la possibilità di rivalsa della compagnia assicurativa “ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover nè attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità, nè tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore” (Sez. 3, Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017, Rv. 644953 – 01).

Questa giurisprudenza si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia secondo cui l’esatta interpretazione delle direttive Europee in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli deve condurre a privilegiare la posizione del terzo trasportato in conformità al principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” con l’unico limite del terzo consapevole della circolazione illegale del mezzo.

In applicazione di questi principi, da cui non vi è ragione di discostarsi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, vincolato all’osservanza dei menzionati principi di diritto, provvederà altresì alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Busto Arsizio, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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