Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1161 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 1161 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 23355-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3721

SCATTOLINI SIMONETTA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 920/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 15/10/2012 R.G.N. 184/2009.

Data pubblicazione: 18/01/2018

RG. 23355/2013

RILEVATO
che con sentenza in data 15.10.2012 la Corte di Appello di Ancona, in
parziale accoglimento del ricorso in appello proposto da Poste Italiane
s.p.a,confermava l’illegittimità del termine apposto al contratto
intercorso con Scattolini Simonetta dal 2.7.2004 al 3.10.2004 ai sensi

assente, con diritto alla conservazione del posto, addetto al servizio di
recapito per l’Area Nord- Filiale di Macerata e la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dalla
scadenza del termine e condannava le Poste al pagamento, a titolo di
indennità omnicomprensiva ex art. 32 L. n. 183/2010, di otto
mensilità. La Corte territoriale rigettata l’eccezione di scioglimento del
contratto per mutuo consenso ed osservava che dalla prova
testimoniale era emerso che la lavoratrice non aveva sostituto
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto ma invece
aveva operato presso una posizione vagante dopo il pensionamento di
un lavoratore, posto coperto con lavoratori a termine
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a quattro motivi corredati da memoria. Non si è costituita la
parte intimata.
CONSIDERATO
che con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 112 cod. civ.
proc. e la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte di
appello rigettata l’eccezione di scioglimento del rapporto per mutuo
consenso in realtà mai proposta;
che il primo motivo appare inammissibile per difetto di interesse posto
che anche il suo accoglimento non porterebbe alla cassazione della
sentenza impugnata;
che con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 d. Igs. n. 369/2001 e degli artt. 115 e 116, 245, 421, 437
cod. civ. proc. Le Poste non erano obbligate ad indicare il nome del
lavoratore sostituto e la lavoratrice aveva sostituito lavoratori assenti
come da prove articolate dalle Poste;

dell’art. 1 della legge n. 368 del 2001 per la sostituzione di personale

che il motivo appare infondato in quanto da un lato la Corte di appello
non ha sostenuto che si dovesse indicare il nome del lavoratore
sostituito (che- a seguire la sentenza impugnata – sarebbe stato
indicato dalle stesse Poste) e che ha ritenuto che le dedotte esigenze
sostitutive fossero nei fatti da escludersi alla stregua delle dichiarazioni
rese dalla prova testimoniale che non viene in affatto presa in esame.
Si tratta dì un accertamento di fatto che viene contestato del tutto
genericamente;

artt. 414 e 420 cod. civ. proc. in relazione all’art. 2697 cod. civ. Non
era stato allegato nulla in ordine al danno derivato dalla violazione
delle disposizioni sul contratto a termine.
Il motivo appare inammissibile posto che parte ricorrente non
ricostruisce come e quando queste censure sarebbero state introdotte
in giudizio; in ogni caso la Corte di appello ha attribuito al lavoratore
l’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32 I. n. 183/2010 che
esonera il lavoratore dalla dimostrazione di un danno e che viene
liquidata dal giudice sulla base di alcuni parametri legali;
con l’ultimo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
8 L. n. 604/66 e dell’art. 32 commi 6 e 7 L. n. 183/2010 . La Corte
non aveva correttamente valutato tutti i criteri voluti dall’art. 8 L. n.
604/66 per liquidare l’indennità ed inoltre aveva illegittimamente
escluso il limite dei sei mesi di retribuzione nonostante l’esistenza di
accordi con le OOSS per l’assunzione di lavoratori già impiegati a
termine. La Corte aveva ritenuto non provati tali accordi ma, essendo
la controversia prevedente l’approvazione della legge n. 183/2010,
avrebbe dovuto ex art. 421 cod. civ. proc. istruire sul punto la
controversia;
che il motivo appare infondato in quanto la determinazione
dell’indennità spettante ex art. 32 spetta certamente al giudice di
merito che ha tenuto conto delle dimensioni del datore dì lavoro, della
breve durata del contratto, del tempo intercorso tra la scadenza del
termine e l’iniziativa giudiziario con una motivazione congrua e
logicamente coerente (il comportamento delle parti e le dimensioni del
datore di lavoro sono espressamente menzionate dalle legge); per

2

che con il terzo motivo si allega la violazione o falsa applicazione degli

quanto riguarda l’altra doglianza è principio consolidato della
giurisprudenza di legittimità quello per cui ci si può dolere della
mancata attivazione dei poteri d’ufficio solo se previamente lo si è
richiesto, il che non è stato né dedotto, né provato. In ogni caso i detti
accordi non sono neppure indicati e neppure sono stati prodotti o
riprodotti nel ricorso se non tardivamente nella comparsa ex art. 378
cod. civ. proc.

ke/„2,

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla/spese posto che parte

P
4 . M .
La Corte, rigetta il ricorso. Nullavspese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da pare del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 28.9.2017

intimata è rimasta contumace.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA