Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11609 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 14/12/2016, dep.11/05/2017), n. 11609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30328-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAA DI
BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI COMBARIATI, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 141/2009 della COMM. TRIB. REG. DEL Lazio
depositata il 29/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/12/2016 dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BOZZI per delega
dell’Avvocato COMBARIATI che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 141/26/2009 con la quale la CTR di Roma, sez. 26, rigettava l’appello dell’ufficio, avverso la sentenza della CTP che, con la sentenza n. 368/57/2007, aveva accolto il ricorso del contribuente C.A., avverso la validità della cartella esattoriale di recupero IRPEF di Lire 20.000.000 a titolo di trattamento di fine rapporto per l’anno d’imposta 2001, statuendo che “L’Amministrazione può non fornire alcuna motivazione quando si tratta di meri controlli eseguiti in base ai dati forniti dallo stesso contribuente”; tale principio non potrebbe essere applicato “nel caso in esame, perchè il contribuente ha subito un’iscrizione al ruolo sulla base di una dichiarazione presentata da altri e cioè dal sostituto d’imposta”. A sostegno del ricorso l’Agenzia deduce due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza grafica dei motivi del ricorso inerenti alla presenza della motivazione della cartella ed altri due motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve ritenersi infondata la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso dedotta dal resistente essendo specifici e esaurienti i motivi dedotti nel ricorso medesimo; il ricorso non è affetto da alcuna preliminare ragione di inammissibilità, nè con riferimento alla sua prospettazione che, quantunque faccia riferimento alla tecnica della riproduzione fotografica, assolve compiutamente il precetto della sommarietà.
1.2. Ciò premesso il motivo con cui l’Agenzia denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per aver affermato la nullità della cartella opposta per difetto di motivazione, è fondato. Sicuramente la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa (2023/14). Ciò nondimeno, è stato però anche precisato che “la generale portata precettiva dell’obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo” (3948/11), di modo che, dovendo distinguersi, anche con riguardo alla cartella, tra l’atto di liquidazione dell’imposta e l’atto accertativo della pretesa fiscale, l’obbligo di motivazione, in funzione delle finalità conoscitive e di difesa del contribuente, risulta ineludibile allorchè a mezzo della cartella si rettifichino i risultati della dichiarazione ed essa divenga perciò estrinsecazione di una pretesa ulteriore, in tal caso configurandosi l’esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all’ordinaria attività accertatrice e dovendo dunque la cartella essere debitamente motivata in adesione a quanto più specificamente prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1, (11176/14; 7111/11; 28056/09). Diversamente l’obbligo di motivazione si atteggia laddove la cartella, nel quadro delle attività di controllo che hanno rilievo solo cartolare (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – bis), si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente e si proceda perciò alla liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, in tal caso essendosi ripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (8137/12; 10033/11; 26671/09). Tali principi sono applicabili anche nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia quella del datore di lavoro, sostituto del contribuente nell’adempimento dell’obbligo tributario di versamento dell’imposta, il quale è tenuto ad accertare la sussistenza dei presupposti di tale obbligo, sicchè sull’Amministrazione Finanziaria non grava alcun onere di controllare l’effettiva rispondenza alle previsioni normative delle ritenute alla fonte effettuate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, primo ex art. 23, senza che l’eventuale dissenso del lavoratore all’assoggettabilità di specifici emolumenti all’imposta influisca sull’obbligo del datore di lavoro (Sez. 5^, Sentenza n. 9763 del 07/05/2014, Rv. 630676 – 01. Ne consegue che, qualora il sostituto d’imposta ometta il relativo versamento, correttamente, all’esito della procedura di un controllo formale, quale quello effettuato nel caso in esame, l’Agenzia ha provveduto al recupero a tassazione della somma relativa all’IRPEF, riconducibile al trattamento di fine rapporto. Sovrapponendosi in tal caso la cartella direttamente alla dichiarazione non sussiste, dunque, il lamentato vulnus, poichè gli elementi conoscitivi utilizzati dall’ufficio erano già noti al contribuente. L’accoglimento di questo motivo di ricorso porta all’assorbimento dell’ulteriore motivo dedotto.
Le spese seguono la soccombenza in questo giudizio e per la loro quantificazione si rinvia alla CTR del Lazio, che dovrà giudicare in sede di rinvio in diversa composizione.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017