Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11609 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 06/06/2016), n.11609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G.G., rappresentato e difeso, per procure

speciali a margine del ricorso, dall’Avvocato Salvatore Di Pardo,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso

lo Studio Regus Centres Italia;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato

per legge;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo proposto da:

M.M., rappresentato e difeso, per procure speciali in

calce al ricorso, dall’Avvocato Gabriele De Paola, presso lo studio

del quale in Roma, via Giulia di Colloredo n. 46/48, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato

per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 391/2014,

depositato il 25 febbraio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

marzo 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Perugia in data 11 novembre 2010 e poi riuniti, C.G.G., B.D., L.M.D. e M.M. chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio con ricorso del 21 agosto 2000, deciso con sentenza del 25 maggio 2010, di rigetto della domanda dei ricorrenti volta all’accertamento del loro diritto a vedersi riconosciuta l’indennità di missione di cui al R.D. n. 941 del 1926, nella misura del 100% per tutta la durata della missione, previa dichiarazione della illegittimità costituzionale del D.L. n. 110 del 1999, art. 2, comma 1 e del D.L. n. 1 del 2000, art. 2, nella parte in cui le dette norme prevedevano la riduzione della indennità di missione all’80%;

che l’adita Corte d’appello rigettava la domanda rilevando che il TAR, nel rigettare le pretese azionate nel giudizio presupposto ne aveva accertato la inconsistenza e la loro strumentalità a sostegno di rivendicazioni economiche di categoria, sicchè doveva fondatamente ritenersi che la domanda fosse stata proposta nella perfetta consapevolezza della non spettanza degli emolumenti rivendicati e comunque senza una preventiva e diligente valutazione del fondamento giuridico della pretesa azionata;

che, peraltro, non era ostativa al riconoscimento della temerarietà della pretesa la circostanza che nel giudizio presupposto non era stata pronunciata condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che, in conclusione, accertata la temerarietà della lite, la Corte territoriale escludeva il diritto dei ricorrenti all’equa riparazione, anche tenuto conto del comportamento processuale dei ricorrenti che dopo la presentazione del ricorso al TAR avevano atteso il 2006 per presentare istanza di prelievo;

che per la cassazione di questo decreto C.G.G. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi; che il Ministero ha resistito con controricorso; che anche M.M. ha proposto un autonomo ricorso, affidato ad un unico motivo;

che il Ministero ha resistito con controricorso anche a tale ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con i primi tre motivi del primo ricorso, congiuntamente illustrati, il ricorrente denuncia “1) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, e 2 quinquies, art. 2 bis e art. 3 – art. 360 c.p.c., n. 3; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., principio de ne bis in idem; 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 12, 101, 111 Cost. e art. 112 c.p.c. – principio del contraddittorio, principio del giusto processo, principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, dolendosi del fatto che la Corte d’appello, discostandosi dai principi consolidati in materia, e segnatamente da quello per cui il diritto all’equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole dei processi spetta a tutte le parti del giudizio, anche se soccombenti, abbia ritenuto di poter qualificare la domanda proposta nel giudizio presupposto come temeraria, senza neanche sottoporre la questione, rilevata d’ufficio, al contraddittorio delle parti, e comunque in assenza delle condizioni per siffatta qualificazione;

che il ricorrente rileva altresì che l’istanza di prelievo era stata presentata ben due anni prima della entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, sicchè doveva escludersi che la detta istanza fosse strumentale alla successiva proposizione della domanda di equa riparazione;

che con il quarto motivo il C. deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, dolendosi che la Corte d’appello abbia omesso di considerare che, nel caso di specie, l’istanza di prelievo era stata presentata due anni prima del 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del citato decreto-legge;

che con il quinto motivo il primo ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, atteso che, avendo avuto il procedimento presupposto una durata di dieci anni, la violazione della durata ragionevole era certa e quindi il pregiudizio sofferto avrebbe dovuto essere indennizzato;

che con l’unico motivo del proprio ricorso, M.M. deduce violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2, rilevando che il danno non patrimoniale costituisce una conseguenza normale della violazione del termine di durata ragionevole del processo, a prescindere dall’esito della lite; che gli elementi di riscontro della temerarietà della lite o di abuso del processo non possono consistere nella mera dimostrazione della infondatezza della tesi in diritto sulla quale si basa la domanda giudiziale, tanto meno quando, come nella specie, la valutazione della stessa in termini di temerarietà non risulti affatto dalla sentenza emessa nel giudizio presupposto; che in materia di equa riparazione la consapevolezza della infondatezza della domanda non è sufficiente a far vincere la presunzione di danno non patrimoniale;

che in ogni caso gli elementi indiziari precisi e concordanti alla luce dei quali dedurre una consapevolezza della infondatezza della causa presupposta idonea ad escludere il diritto all’equa riparazione non possono rinvenirsi nella circostanza che la domanda sia stata dichiarata manifestamente infondata;

che i ricorsi, che per evidenti ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;

che, come questa Corte ha avuto modo di rilevare (v., da ultimo, Cass. n. 21315 del 2015), prima delle modifiche introdotte alla L. n. 89 del 2001, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito dalla L. n. 134 del 2012, il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole di un processo va escluso, per ragioni di carattere soggettivo, allorchè la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto (cfr., fra le tante, Cass. n. 28592 del 2011; Cass. n. 10500 del 2011; Cass. n. 18780 del 2010);

che in base all’art., comma 2-quinquies, aggiunto della L. n. 89 del 2001, art. 2, del citato D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), le conclusioni non cambiano, nel senso che l’abuso del processo per effetto della temerarietà della lite osta al riconoscimento dell’equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto l’elencazione contenuta in detto comma 2-quinquies non ha carattere tassativo;

che milita a favore di tale affermazione, innanzi tutto, l’assenza di elementi d’indole letterale idonei a supporre che l’indennizzo, fermo il danno (presunto o accertato), sia ammesso in ogni altra ipotesi diversa da quelle elencate dalla norma;

che, in secondo luogo, la lett. f) del comma 2-quinquies cit. lascia intendere che il legislatore, tipizzate alcune ipotesi di abuso (nelle lett. da a) ad e)), abbia voluto lasciare aperta la possibilità d’individuarne altre di pari livello;

che, invero, insopprimibile la peculiarità dei casi singoli e la loro vasta latitudine esperienziale, la lett. f) del comma opera da clausola finale di chiusura volta a includere qualsivoglia altra ipotesi similare, con una tecnica che tipizza senza tuttavia dar luogo ad un catalogo tassativo di ipotesi, non infrequente nella legislazione nazionale (si pensi, ad esempio, agli illeciti disciplinari e alle norme che, dopo l’elenco di casi specifici di violazione, qualificano come illecita ogni altra condotta lesiva del decoro e del prestigio professionale);

che la tipizzazione delle ipotesi di cui al comma 2-quinquies cit.

reagisce sulla fattispecie concreta attraverso il vincolo che pone all’interprete;

che in particolare, limitando il discorso alla previsione della lett. a) che qui solo rileva, va osservato che detta norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ogni possibilità di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all’indennizzo è senz’altro escluso;

che, correlativamente, l’assenza di un provvedimento di condanna per responsabilità aggravata restituisce al giudice il potere di valutare la condotta tenuta dalla parte nel processo presupposto; e di pervenire se del caso ad un giudizio di temerarietà della lite non formulato dal giudice di quella causa;

che l’inesistenza nel giudizio presupposto di una condanna per responsabilità aggravata ben può dipendere, infatti, da fattori del tutto accidentali, quali l’assenza di domanda o il difetto di prova del danno, nelle ipotesi dei primi due commi dell’art. 96 c.p.c., ovvero il mancato esercizio del potere officioso ma discrezionale che il terzo comma di detta norma assegna al giudice;

che in questi casi nulla autorizza a ritenere che la parte soccombente non abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto: semplicemente, non vi è stato alcun accertamento al riguardo;

che sarebbe, dunque, del tutto illogico sopprimere nel procedimento d’equa riparazione ogni altro rilievo della mala fede processuale (non già esclusa, ma) non valutata nel giudizio presupposto, vincolando il giudice ad un giudizio di non temerarietà della lite non altrimenti motivato e motivabile;

che se ne deve, quindi, concludere che l’ipotesi di abuso del processo di cui della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), non esaurisce l’incidenza della temerarietà della lite sul diritto all’equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento;

che, pertanto, il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001, può valutare – e poteva farlo anche nella previgente disciplina applicabile ratione temporis – anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che, d’altra parte, il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato sostanzialmente recepito dal legislatore il quale, con la L. n. 208 del 2015, ha modificato della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-

quinquies, prevedendo che “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile; (…)”;

che, nel caso di specie, la Corte d’appello, prendendo in esame la sentenza del TAR Lazio che ha definito il giudizio presupposto, ha autonomamente apprezzato profili di temerarietà nella proposizione della domanda; apprezzamento, questo, che come rilevato non è certamente precluso dal fatto che nel giudizio presupposto non vi è stata condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che le deduzioni dei ricorrenti in ordine alla valutazione data dalla Corte d’appello sulla valenza della istanza di prelievo depositata solo nel 2006 non appaiono idonee ad evidenziare la denunciata violazione di legge, atteso che la Corte d’appello ha apprezzato come temeraria la pretesa azionata nel giudizio presupposto e tale valutazione costituisce all’evidenza la ratio decidendi del decreto impugnato;

che non può neanche ritenersi che sussista un obbligo per il giudice di sottoporre, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, alle parti la questione della temerarietà, concorrendo la mancanza di temerarietà a consentire il riconoscimento del diritto all’equa riparazione e quindi essendo liberamente valutabile dal giudice dell’equa riparazione sulla base degli elementi probatori acquisiti al giudizio;

che il decreto impugnato non risulta poi censurabile ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (motivo, questo, formulato dal ricorrente, il quale pur lamentando l’omesso esame di fatto decisivo, svolge critiche all’apparato motivazionale del decreto della Corte d’appello), atteso che tale decreto è stato depositato il 21 febbraio 2014 e ad esso si applica, appunto, l’art. 360, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (sui limiti di deducibilità dei vizi di motivazione, Cass., S.U., n. 8053 del 2014);

che, in conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi; condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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