Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11609 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 04/05/2021), n.11609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28826/13 R.G., proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dall’avv.to Mauro Mocci,

elettivamente domiciliato presso l’avv.to Salvatore Napoli, in Roma

via Augusto Riboty n. 23, giusta mandato in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 269/06/13 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 10/07/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa Rosita

D’Angiolella, nella camera di consiglio del 28/01/2021.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.G., socio accomandatario in ragione del 15% del capitale sociale della CVR s.a.s., esercente attività di rivendita di automobili, impugnava innanzi alla Commissione provinciale di Roma l’avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2003, ai fini Irap, Iva ed Irpef, con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato, come inesistente, l’acquisto di n. 23 autovetture, dalla società venditrice, Omnia Import s.r.l.

La Commissione tributaria provinciale, accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio sostenendo l’erroneità della sentenza dei giudici di primo grado che non avevano tenuto conto dell’insussistenza della buona fede del S. e, quindi, della piena consapevolezza da parte di quest’ultimo dell’interposizione fittizia. La Commissione regionale adita, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione S.G., affidandosi a due motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato “atto di costituzione” al solo fine di partecipare all’udienza pubblica.

Con ordinanza resa all’udienza del 26 febbraio 2020, questa sezione, al fine di verificare se il difensore di primo grado (rag. M.M.) fosse anche il domiciliatario, ha disposto l’acquisizione del fascicolo di ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica dell’atto di appello, notificato al difensore di primo grado, rag. M.M., e non ad esso contribuente di persona.

Il motivo è manifestamente infondato.

L’acquisizione del fascicolo d’ufficio, ha consentito di appurare che, con il ricorso proposto innanzi alla CTP di Roma, S.G. ha eletto domicilio presso lo studio del Rag. M.M., sito in (OMISSIS) (v. mandato apposto a margine del ricorso). Allo stesso domicilio eletto risulta pervenuto l’avviso di ricevimento (n. (OMISSIS), del 4/5/2012) dell’atto di appello spedito con raccomandata. Ne deriva che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la notifica dell’atto di appello al procuratore domiciliatario è valida ed efficace.

Ed invero, il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e 17, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, e l’indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio (Cass., 07/12/2016, n. 25117).

Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la nullità dell’atto di appello per essere stato sottoscritto da parte del “Capo Team legale” per delega del direttore provinciale. Deduce, altresì, la nullità della sentenza anche per non aver considerato la nullità assoluta dell’avviso di accertamento per carenza di sottoscrizione da parte del dirigente dell’Ufficio o di un suo delegato.

Entrambe le censure non superano il vaglio di ammissibilità secondo i parametri di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare in quali atti ed in quali tempi del giudizio di merito abbia sollevato le relative eccezioni. Peraltro, il ricorrente non ha indicato neppure il parametro di censura evocato e quindi il vizio che determinerebbe la nullità della sentenza secondo i parametri tipici di cui all’art. 360 c.p.c..

Secondo i principi consolidati di questa Corte, il ricorso deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice”, anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate, nonchè di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell’ambito dei vizi previsti dall’art. 360, c.p.c.. Quando il ricorso è carente di tale contenuto (cd. minimo) esso non supera la soglia di ammissibilità in quanto rende pressocchè impossibile il sindacato di legittimità (per una completa analisi dei profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), anche con riguardo alla giurisprudenza formatasi sul tema e all’esigenza di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ex artt. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU, cfr. Cass.,30/04/2020, n. 8425).

E’ stato chiarito che “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass., 29/11/2016, n. 24298).

Con l’ultimo motivo, dedotto in via subordinata, il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, per illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine l’accertamento riguardante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e per la quantificazione dei maggiori ricavi.

Anche tale mezzo è inammissibile, in primo luogo, perchè oggetto di impugnazione è una sentenza pubblicata in epoca successiva al 12 settembre 2012, data dalla quale è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che consente l’impugnazione per la diversa ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; inoltre, perchè il ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Sez. U., 17/12/2019, n. 33373).

Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio in quanto l’Agenzia delle entrate, vittoriosa, non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Il ricorrente è tenuto al versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione V Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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