Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11608 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 13/12/2016, dep.11/05/2017),  n. 11608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14434-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MULEO giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2009 della COMM. TRIB REG. della CALABRIA,

depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MULEO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

T.E., in proprio e nella qualità di amministratore della SISM s.r.I., proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Catanzaro avverso gli avvisi di accertamento IRPEG ed IRAP per gli anni di imposta 1999 e 2000.

La commissione tributaria adita accoglieva i ricorsi ed annullava gli atti impugnati sul rilievo che le eventuali responsabilità erano da addebitarsi alla persona giuridica e non all’amministratore pro – tempore, peraltro all’epoca cessata dalla carica.

L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate era dichiarato inammissibile dalla C.T.R. della Calabria, con sentenza del 21 aprile 2009, in quanto sottoscritto da funzionario dichiaratosi delegato dal direttore dell’ufficio, senza che fosse stata prodotta copia dell’atto di delega.

Avverso detta pronuncia, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, dato che la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 10, predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. civ., sez. 2, 17-04-2012, n. 6007; Cass. civ. (ord.), sez. 6^, 06-10-2015, n. 19969).

2. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia della Entrate, formulando apposito quesito di diritto, sostiene che il potere di sottoscrivere l’appello proposto dall’Ufficio dinanzi alla C.T.R. si presume conferito al funzionario che firmi per il direttore, salvo prova contraria.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (da ultimo, Cass. civ. (ord.), sez. 6^, 26-07-2016, n. 15470).

3. A tale principio di diritto non si è adeguata la sentenza impugnata, la quale, pertanto, in accoglimento del ricorso, va dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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