Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11608 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 04/05/2021), n.11608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24858/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1232/2014 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, pronunciata in data 16 gennaio 2014,

depositata in data 11 marzo 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso B.S. per la cassazione della sentenza n. 1232/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 16 gennaio 2014, depositata in data 11 marzo 2014 e non notificata, che aveva rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento, con cui l’amministrazione finanziaria aveva determinato una maggiore plusvalenza di Euro 116.000,00 per la cessione dell’azienda sita in (OMISSIS), avente ad oggetto la produzione di panetteria e pasticceria, sulla base dell’accertamento del maggior valore della cessione ai fini dell’imposta di registro;

a seguito della rituale e tempestiva notifica del ricorso, il contribuente è rimasto intimato;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86. e dell’art. 2727 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

il motivo è infondato e va rigettato;

come è stato detto, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19227 del 02/08/2017);

ancora, si è rilevato che è onere dell’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12131 del 08/05/2019);

nel caso di specie, l’Agenzia ricorrente deduce di aver determinato la maggiore plusvalenza ai fini Irpef sulla base della definizione effettuata con l’acquirente, ai fini dell’imposta di registro, a seguito di atto di rettifica del valore emesso dall’ufficio;

pertanto, la C.t.r. non è incorsa nelle denunziate violazioni di legge, poichè ha ritenuto che la definizione del valore della cessione ai fini dell’imposta di registro non fosse di per sè idoneo a fondare l’accertamento della plusvalenza conseguita dal cedente;

pertanto il ricorso va rigettato;

nulla deve disporsi sulle spese, in quanto il contribuente è rimasto intimato;

rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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