Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11607 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 16/06/2020), n.11607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13033-2018 proposto da:

L.L., S.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI SAVORELLI 63, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA NEGRO, che

li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente incidentale –

contro

O.D.,

– intimato –

avverso la sentenza n. 1050/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

RITENUTO

che i dottori S.S., L.L. e O.D., insieme ad un gruppo di altri medici, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e il Ministero della salute, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione svolto anteriormente all’anno accademico 1992-1993, da liquidare nella somma di Euro 11.103,82 per ciascun anno di durata dei rispettivi corsi;

che si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda;

che il Tribunale accolse l’eccezione di prescrizione in relazione ad una serie di medici tra i quali il Dott. O., rigettando la relativa domanda; accolse, invece, la domanda dei dottori L. e S. e condannò la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore degli attori, della somma così come richiesta per ogni anno del corso, oltre rivalutazione dal 16 agosto 1991 e interessi dalla data della domanda; il tutto con compensazione delle spese;

che la sentenza è stata impugnata dai medici, tra i quali il dott. O., per i quali il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione del diritto, e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all’accoglimento della domanda proposta dai dottori L. e S.; che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 febbraio 2018, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, ha ritenuto che la prescrizione non fosse decorsa ed ha perciò riconosciuto il diritto dei medici appellanti alla percezione della remunerazione fissata dalla legge; in ordine all’entità della somma, però, ha ritenuto che essa dovesse essere liquidata nella misura di Euro 6.713,93 per ogni anno di corso, ai sensi della L. n. 370 del 1999, art. 11, tanto per i medici appellanti che per i dottori L. e S. per i quali vi era il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri;

che la Corte d’appello, quindi, ha condannato la Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, al pagamento della minore somma di Euro 26.855,72 in favore del Dott. L., con interessi dal 23 marzo 2001 al saldo, della minore somma di Euro 33.569,65 in favore della Dott. S., con interessi dal 2 agosto 2001 al saldo, nonchè della somma di Euro 6.713,93 per ogni anno di corso per i medici tra i quali il Dott. O.;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso principale i dottori S.S. e L.L. con unico atto affidato a due motivi;

che resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha presentato, a sua volta, un ricorso incidentale nei confronti della stessa sentenza, in relazione alla sola posizione del Dott. O., il quale non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che entrambi i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso incidentale, proposto nei confronti del Dott. O., la Presidenza del Consiglio dei ministri lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., del Trattato istitutivo della CEE, art. 10, e della Dir. CEE n. 82 del 1976, artt. 14 e 16;

che ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce della sentenza della Corte di giustizie UE del 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) e della successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, la domanda del Dott. O. avrebbe dovuto essere rigettata, avendo egli intrapreso la frequenza del corso di specializzazione nell’anno accademico 1981-1982;

che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 16 gennaio 2020, n. 821, ha ritenuto di sottoporre all’esame delle Sezioni Unite la questione interpretativa se i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 24 gennaio 2018 debbano trovare applicazione per i soli medici specializzandi i cui corsi siano cominciati nell’anno 1982 o se, viceversa, debbano estendersi anche ai medici specializzandi i cui corsi siano cominciati negli anni immediatamente precedenti;

che l’ordinanza suindicata ha rimesso al Primo Presidente, ai fini dell’assegnazione alle Sezioni Unite, “la questione sulla portata dell’estensione temporale del principio – che ha condotto a riconoscere l’obbligo risarcitorio nei termini sopra specificati per le posizioni a cavallo del 1982-1983, per il periodo successivo al 1.1.1983 – anche in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato il corso antecedentemente al 1982, sempre relativamente alla frazione temporale successiva al 1982”;

che la risoluzione di tale questione è rilevante nel giudizio odierno, perchè il Dott. O. ha intrapreso la frequenza del corso di specializzazione nell’anno accademico 1981-1982; che la decisione del presente ricorso va perciò rinviata a nuovo molo, in attesa che sulla citata questione si pronuncino le Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte /invia la decisione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, a seguito di riconvocazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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