Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11607 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato CARBONE

NATALE, rappresentato e difeso dagli avvocati BERTUGLIA GIOVANNI,

MONTANTE CESARE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.S. (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso n. 14155/2006 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato BARLETTELLI PATRIZIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIGLIO LEONARDO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1483/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 02/12/2005, depositata il

16/12/2005 R.G.N. 1041/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

udito l’Avvocato MONTANTE CESARE;

udito l’Avvocato BARLETTELLI PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’8.1.2003 B.S., quale conduttore per contratto concluso nel gennaio del 1998 di un immobile ad uso ufficio gia’ riconsegnato, convenne in giudizio il locatore B.A. domandandone la condanna alla restituzione delle somme versategli in eccesso per canoni locativi, siccome aumentati annualmente del 10% in base ad una clausola contrattuale da considerarsi nulla in base al combinato disposto della L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 79.

Il convenuto resistette, eccependo tra l’altro l’avvenuta decadenza dell’attore dall’azione, in quanto esercitata oltre i sei mesi dalla riconsegna, che disse avvenuta il 30.6.1992.

Con sentenza del 7.4.2004 l’adito tribunale di Marsala, dichiarata la nullita’ della clausola prevedente aumenti annui in misura superiore al 75% dell’aumento dei prezzi accertato dall’ISTAT, condanno’ il locatore al pagamento di Euro 34.259,25, oltre agli accessori.

2.- La corte d’appello di Palermo, decidendo sugli appelli di entrambe le parti, ha ritenuto (come il tribunale) che l’azione esercitata dal conduttore B.S. fosse tempestiva in relazione alla sospensione del decorso dei termini processuali durante il periodo feriale, ma ha ridotto ad Euro 17.555,14 l’importo da restituire dal B.A..

Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il locatore B.A., affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso il conduttore B.S. che propone anche ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- I primi due motivi del ricorso principale del locatore ( B. A.) investono la decisione della corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’azione fosse tempestiva in quanto le controversie locative rientrano tra quelle cui si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. n. 833 del 1969, art. 8; e, inoltre, per non aver motivato in ordine alla riferibilita’ della disposizione in questione ai soli termini endoprocessuali.

2.1.- Le censure sono infondate alla stregua del principio, enunciato da Cass., n. 1931 del 1994 (cui adder ex plurimis, Cass., nn. 10387/05, 12964/02, 3732,00, 12028/00, 2772/99, 3023/95), secondo il quale la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 stabilendo che la sospensione dei termini processuali dall’1 agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall’art. 429 c.p.c. (sostituito dall’art. 409 c.p.c. per effetto della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa e’ disciplinata. Ne deriva che le controversie che riguardano l’azione proposta dal conduttore a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79 per ripetere fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, non rivestendo carattere di urgenza e non potendosi includere neppure per analogia nell’elencazione tassativa dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

A tale principio il ricorrente non contrappone rilievi diversi da quelli gia’ ampiamente considerati dalla corte, sicche’ esso va anche in quest’occasione ribadito.

3.- Col terzo motivo e’ dedotta carenza di motivazione in ordine al fatto che il conduttore B.S. avesse effettivamente versato somme superiori a quelle dovute.

3.1.- Il motivo e’ manifestamente infondato alla luce dei rilievi della corte d’appello di cui a pagina 15 della sentenza (secondo capoverso, righe da 21 a 24), dai quali il ricorrente totalmente prescinde.

4.- Col quarto e’ denunciata – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, – erronea valutazione delle risultanze processuali, assumendosi che la corte d’appello e’ incorsa in un errore di giudizio laddove ha disposto la condanna del locatore B.A. al pagamento di Euro 17.555,14.

La sentenza e’ censurata in particolare:

a) per non aver “riportato i conteggi” attraverso i quali si e’ prevenuti alla determinazione dell’importo;

b) per aver commesso un palese errore di calcolo, essendo l’importo dovuto di Euro 15.897,93 e non di Euro 17.555,14.

4.1.- Il motivo e’ inammissibile nella parte in cui si riferisce all’erronea valutazione delle risultanze processuali ed all’errore di calcolo, che non costituiscono vizi per i quali e’ ammesso il ricorso per Cassazione dall’art. 360 c.p.c..

Ed e’ manifestamente infondato nella parte in cui prospetta la lacunosita’ della motivazione, in quanto non vengono considerati i rilievi di cui alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata, dove i conteggi sono invece analiticamente riportati, anche in riferimento agli accertamenti compiuti dal c.t.u..

5.- Col ricorso incidentale il conduttore ( B.S.) si duole, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., dell’art. 437 c.p.c., comma 2, e dell’art. 447 bis c.p.c., che la corte d’appello abbia ritenuto intempestiva la produzione della documentazione depositata in primo grado nonche’ in quello di gravame, nonche’ le richieste istruttorie. E cio’ – per quanto e’ dato comprendere – perche’ si trattava di prove precostituite. La domanda andava dunque accolta per Euro 42.108,47.

5.1.- La censura e’ infondata.

Non sono prospettati argomenti di sorta volti a superare il principio – da ultimo enunciato da Cass., n. 6188/2009, in linea con quanto statuito da Cass., sez. un., n. 8202/2005 – secondo il quale il combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, deve essere interpretato nel senso che nel rito del lavoro, applicabile, ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. anche alle controversie locative, l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, nonche’ il loro mancato deposito unitamente a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, con impossibilita’ della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio; la suddetta preclusione (riguardante sia le prove costituende che quelle precostituite) puo’ essere superata solo nel caso in cui il giudice del rito del lavoro, sulla base di un potere discrezionale, non valutabile in sede di legittimita’, ritenga tali mezzi di prova, non indicati dalle parti tempestivamente, comunque ammissibili perche’ rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione nel giudizio di secondo grado.

6.- I ricorsi sono respinti.

La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA