Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11607 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 06/06/2016), n.11607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24772/2014 proposto da:

M.T., P.R., R.F., T.

V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO, 78,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentati e

difesi dagli avvocati SILVIO FERRARA, MASSIMO FERRARO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 57836/2012 R.V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 17/02/2014, depositato l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Roma, i sigg. M.T., P.R., R.F. e T.V. chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la non ragionevole durata del giudizio amministrativo svolto dinanzi al TAR del Lazio, introdotto con ricorso del 3 febbraio 1998, non ancora concluso al momento della presentazione della domanda di equa riparazione il 10 ottobre 2007, nel corso del quale era stata presentata istanza di prelievo (9 luglio 2001);

che la Corte d’appello riteneva sussistente il danno da irragionevole durata del processo per la durata di sei anni, e liquidava l’importo di Euro 500,00 per ciascun anno di ritardo, in considerazione dello scarso interesse alla sollecita definizione del giudizio, desumibile dal deposito dell’istanza di prelievo ad oltre tre anni di distanza dal ricorso introduttivo;

che per la cassazione di questo decreto i sigg. M.T., P.R., R.F. e T.V. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, artt. 24 e 111 Cost., e si contesta la quantificazione del danno in misura inferiore al parametro indicato dalla giurisprudenza della Corte EDU in assenza di idonea giustificazione;

che, secondo i ricorrenti, la Corte d’appello non avrebbe indicato gli elementi dai quali emergeva il progressivo disinteresse dei ricorrenti alla definizione del giudizio presupposto, fatto salvo il riferimento al deposito tardivo dell’istanza di prelievo;

che la decisione non sarebbe conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, per i primi tre anni di ritardo, l’importo minimo di 750 Euro per ciascun anno (è richiamata, tra le altre, Cass., sez. 1, sentenza n. 21840 del 2009);

che la doglianza è infondata alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte – elaborata nel solco della giurisprudenza della Corte EDU -, secondo cui il criterio di liquidazione pari ad Euro 500,00 per anno costituisce l’adeguato indennizzo, dal quale il giudice può discostarsi motivando in riferimento alla specificità del caso, e cioè alla natura e rilevanza dell’oggetto e al comportamento processuale delle parti (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sentenza n. 20617 del 2014);

che nel caso in esame, a fronte di giudizio amministrativo della durata complessiva di nove anni, la Corte d’appello ha motivato l’applicazione del criterio sopra indicato, sulla base del rilevato scarso interesse alla definizione del giudizio, desumibile dalla mancata sollecitazione della trattazione dello stesso (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 14974 del 2012), atteso che i ricorrenti avevano depositato istanza di prelievo dopo oltre tre anni dalla introduzione del giudizio;

che con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 8 aprile 2004, n. 128 e del D.M. Giustizia n. 140 del 2012, per contestare sia la disposta compensazione delle spese di lite del precedente giudizio di legittimità, per carenza di motivazione, sia la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, per carenza di motivazione della riduzione delle voci di spesa richieste con la nota della parte;

che la doglianza è fondata limitatamente alla compensazione delle spese del primo giudizio di cassazione, in effetti disposta senza enunciazione delle ragioni giustificative, mentre è inammissibile per la parte riguardante la liquidazione delle spese di lite del giudizio di rinvio, per mancata riproduzione della nota spese;

che il decreto impugnato è cassato limitatamente alla censura accolta, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito, con la condanna del Ministero soccombente al pagamento delle spese del precedente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre rimangono ferme le spese del giudizio di rinvio, come liquidate dalla Corte d’appello;

che, in ragione della parziale soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio sono compensate per la metà, e poste a carico del Ministero per la restante parte, liquidate come in dispositivo e distratte a favore del procuratore.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida per il precedente giudizio di legittimità l’importo di complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, a favore dei ricorrenti, ferme le spese liquidate per il giudizio di rinvio dalla Corte d’appello, e compensa per la metà le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 700,00, oltre accessori, da distrarre.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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