Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11606 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 16/06/2020), n.11606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 27264-2018 R.G. proposto da:

M.R., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di

Meglio ed elettivamente domiciliato in Roma, Via di Porta Pinciana,

n. 4, presso lo studio dell’avvocato Mario Santaroni;

– ricorrente –

contro

M.G., M.D., M.C. e

M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3318/2018 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 02/07/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letto il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

M.R. ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto che gli veniva notificato da M.G., M.D., M.C. ed M.A. per il pagamento delle spese processuali di cui ad una lite intercorsa fra le parti. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, accoglieva parzialmente l’opposizione, accertando il diritto dei creditori ad agire in executivis e limitatamente all’importo di Euro 5.740,85, anzichè 5.982,03.

La decisione veniva impugnata dai creditori e la Corte d’appello di Napoli, accogliendo parzialmente il gravame, rideterminava la loro pretesa in Euro 5.872,08. In sostanza, all’esito dei due giudizi di merito, l’importo precettato risultava decurtato di Euro 110,00.

La Corte d’appello compensava per un decimo le spese di entrambi i gradi di giudizio di merito, ponendone la restante parte a carico del debitore opponente M.R..

Costui ha proposto ricorso per la cassazione della decisione basato su un unico motivo, gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dal momento che sarebbe stata condannata al pagamento delle spese processuali la parte sostanzialmente vittoriosa.

In particolare, sostiene il ricorrente che il criterio della soccombenza va riferito unitariamente all’esito finale della lite. Sicchè, dal momento che la sua opposizione a precetto è risultata almeno parzialmente fondata, egli non può essere considerato parte soccombente e, di conseguenza, non gli potrebbero essere addebitate le spese del processo.

La particolarità della questione sta nella natura oppositiva della domanda di accertamento negativo sottesa all’opposizione a precetto. Si tratta, infatti, di verificare se possa considerarsi, ai fini del regime delle spese di lite, vittorioso l’opponente a precetto che, in esito ad essa, ottenga una decurtazione sia pur minima dell’importo precettato; ovvero se, risultando comunque egli debitore della restante parte, sia comunque soccombente.

La questione, sulla quale non si registrano precedenti di questa Corte negli esatti e specifici termini, ha carattere di novità e rilevanza nomofilattica.

Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

dispone la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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