Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11606 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.11/05/2017), n. 11606
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2751-2016 proposto da:
STATI UNITI D’AMERICA, in persona dell’Avvocato Responsabile
dell’Ufficio del Contenzioso Europeo elettivamente domiciliati in
ROMA, FORO TRA1ANO, 1/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
COSMELLI, che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO GALLUCCIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5994/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 28/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza del 28.9.2015, la Corte d’Appello di Napoli, rigettato l’appello incidentale, in accoglimento dell’appello principale proposto da V.P., dipendente delle Forze Armate USA “personale civile non statunitense”, con mansioni di Sales Clerck presso il Never Chance Main di (OMISSIS), ed in riforma parziale dell’impugnata decisione – che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato alla predetta dalla Navy Exchange il 21.11.2011, con ordine di riassunzione ovvero condanna al pagamento di una indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – condannava gli Stati Uniti d’America alla reintegrazione della V. nel proprio posto di lavoro, nonchè alla corresponsione di una indennità pari alle retribuzioni medio tempore maturate ed alla ricostruzione della posizione previdenziale, assistenziale e fiscale;
che il licenziamento era stato irrogato per furto delle merce del (OMISSIS) del NWR della Marina Militare in relazione ad episodio del (OMISSIS), debitamente contestato alla lavoratrice. La Corte riteneva che la sentenza impugnata avesse correttamente concluso che i fatti indicati non erano confortati da riscontri probatori adeguati, dal momento che le dichiarazioni rese dal teste B. indotto dalla appellata non erano state tali da dimostrare che la V. avesse tentato il furto addebitatole, non essendo emerso se le buste prelevate nel box fossero state dalla stessa riposte nello stesso per errore, nè essendo stato accertato il relativo contenuto. L’applicabilità della tutela reale era, invece, affermata in considerazione del fatto che il Navy Vxchange – struttura che, nell’ambito della Marina Militare degli Stati Uniti, gestisce gli spacci per i militari presso le basi U.S.A. in Italia svolge un’attività di natura imprenditoriale, sia per l’oggetto, in quanto si occupa della vendita di innumerevoli prodotti di consumo alla stregua di un grande centro commerciale, sia per la gestione, svolta con criteri di economicità, diretta a rendere un servizio, anche economicamente redditizio, in favore della comunità americana;
che di tale decisione domandano la cassazione gli Stati Uniti d’America, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la V.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale è stato depositato verbale di conciliazione ed istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
2. che dal suddetto verbale di conciliazione in sede sindacale, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante del ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;
che tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
3. che in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;
4. che le spese del presente giudizio sono regolate in conformità a quanto stabilito in sede di avvenuta definizione in sede sindacale, con compensazione delle stesse tra le parti;
5. che non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.
PQM
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017