Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11606 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 06/06/2016), n.11606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21213/2014 proposto da:

D.Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO L. FRISANI, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 719/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

7/04/2014, depositata l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso alla Corte d’appello di Perugia, D.Z.F. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per l’irragionevole durata del giudizio amministrativo svolto dinanzi al TAR del Lazio, introdotto con ricorso del 15 settembre 2000, concluso con sentenza di rigetto del 22 gennaio 2013;

che la Corte d’appello, pronunciando in sede di opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, confermava l’insussistenza del danno da irragionevole durata del processo in considerazione della manifesta infondatezza della domanda azionata nel giudizio presupposto – di riconoscimento del compenso per la partecipazione come elicotterista dei VV.FF. alle campagne antincendio della Protezione civile negli anni dal 1993 al 1996 e nel 1998 -, di cui il ricorrente era consapevole, e condannava quest’ultimo al pagamento dell’importo di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello D.Z.F. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi; che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè dell’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, con riferimento alla ritenuta assenza del danno da irragionevole durata del processo per inconsistenza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, e si contesta che nella specie ricorressero i presupposti della lite temeraria ovvero dell’abuso del processo, di cui all’elenco tassativo contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies;

che, infatti, nel giudizio presupposto non vi era stata condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e, al contrario, le spese di lite erano state compensate, il comportamento processuale del ricorrente era stato improntato a correttezza e, in ogni caso, al momento della presentazione della domanda vi erano precedenti favorevoli;

che con il secondo motivo è dedotta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-quater e si contesta, in via consequenziale, l’illegittimità della sanzione accessoria per carenza dei presupposti;

che la doglianza prospettata con il primo motivo è fondata;

che la Corte d’appello ha applicato erroneamente la norma contenuta nella L. n. 89 del 2012, art. 2, comma 2-quinquies, che esclude il diritto all’indennizzo nei casi di consapevolezza, originaria o sopravvenuta, della infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, anche al di fuori della configurabilità della lite temeraria;

che, come già affermato da questa Corte (Cass., sez. 6-2, sentenza n. 2388 del 2016), l’elenco dei casi di esclusione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo è negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto – anche se in questo giudizio non sia stata emessa la condanna per responsabilità aggravata – ovvero quando sia configurabile una situazione di abuso del processo (lettera f del comma 2-quinquies);

che non è prevista, tra le cause di esclusione dell’indennizzo, la manifesta infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto in quanto tale, e cioè senza che ricorra il requisito ulteriore della temerarietà o dell’abuso del processo;

che, nella specie, la valutazione di abuso del processo effettuata dalla Corte d’appello sulla base della dichiarata manifesta infondatezza della domanda azionata dal sig. D.Z. dinanzi al Tar del Lazio si scontra con statuizione del medesimo Tar di compensare le spese di lite del giudizio presupposto;

che è vero che l’art. 2, comma 2-quiquies consente al giudice della domanda di equa riparazione di effettuare una valutazione autonoma dell’abuso del processo, anche in termini di temerarietà, riferita al giudizio presupposto (Cass., sez. 6-2, sentenza n. 21131 del 2015), è altresì vero che tale autonoma valutazione non può sovvertire il giudizio espresso in quel processo con la statuizione in punto di spese sicchè, mentre l’assenza della condanna per lite temeraria nel giudizio presupposto lascia spazio al giudice dell’equa riparazione di ritenere abusiva la condotta processuale, la compensazione delle spese del giudizio presupposto esprime una valutazione incompatibile con la condotta abusiva;

che l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, impone la cassazione del decreto con rinvio alla stessa corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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