Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11605 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29748/2015 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO MARTUCCI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO

RICCI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 716/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su gravarne dell’INPS, dichiarava l’inammissibilità della domanda proposta da L.G., intesa al riconoscimento della pensione di inabilità sin dalla domanda amministrativa del 28.1.2011 ed alla condanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei. Rilevava la Corte, per quel che rileva nella presente sede, che l’appellato non aveva provato la sussistenza del requisito reddituale e che era, anzi, emerso, dalla documentazione prodotta dall’INPS, il superamento dei limiti riferiti al reddito familiare. Quanto alla domanda subordinata di accertamento, osservava che era esclusa l’ammissibilità di azione di mero accertamento dello stato di invalido civile;

che di tale sentenza chiede la cassazione il L., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha opposto difese l’INPS, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che il L. denunzia violazione ed omessa applicazione del D.L. n. 633 del 1979, art. 14 septies, comma 7, come convertito dalla L. n. 33 del 1980, inserito dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, convertito dalla L. n. 99 del 2013, e della L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 6, come convertito dalla L. n. 99 del 2013, rilevando che, non essendo concluso il procedimento giurisdizionale de quo al 28.6.2013, dovevano trovare applicazione le disposizioni del dl 76/2013, stante il valore da attribuirsi alla nuova formulazione del D.L. n. 633 del 1979, art. 14 septies, comma 7, con riguardo ai requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio invocato, quanto meno a far data dal 28.6.2013;

3. che, nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari del requisito sanitario e di quello socio – economico (c.d. incollocazione al lavoro), costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonchè dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello (cfr. Cass. n. 16395/2008 e recentemente Cass. n. 11966 del 2015 in motivazione). Il giudice, poi, ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che in primo grado le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione e che la statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata solo a tali diversi profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per se sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello (cfr. Cass. 10.4.2013 n. 8764);

che, nella specie la Corte territoriale ha verificato che il ricorrente, cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto le prestazioni sul presupposto della sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie al conseguimento delle stesse, non era in possesso di un reddito, proprio e del coniuge, che potesse consentire il riconoscimento della pensione chiesta;

che la censura investe la questione della computabilità del reddito del coniuge ai fini dell’integrazione del requisito economico, costitutivo del diritto alla pensione di inabilità civile;

che su tale questione ha inciso lo ius superveniens costituito dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, commi 5 e 6, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99 (“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”); che, prima di tale ultimo intervento legislativo, questa Corte aveva ritenuto che “ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata” (cfr. Cass. nn. 16363/2002, 16311/2002, 12266/2003, 14126/2006, 13261/2007, n. 4677, 5003, 5009, 5016 del 2011 e 10658 del 2012);

che, con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, comma 5, dopo il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, il legislatore ha stabilito che: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte” e che in numerose sentenze (cfr. Cass. n. 27812 del 2013, n. 28565 del 2013 e, recentemente, Cass. n. 11688 del 2015 cd ivi numerosi riferimenti) è stato affermato che con tale previsione il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che, avendo presentato) domanda nella vigenza della precedente normativa non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento) ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sud) indice. Il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute;

che, peraltro, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono recuperabili purchè il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso (cfr. Cass. n. 26120 del 2014 ed anche Cass. n. 19658 del 2012);

che nel caso in esame la Corte ha accertato che dal cumulo dei redditi del ricorrente con quelli del coniuge derivava il superamento dei limiti fissati per il riconoscimento della prestazione assistenziale azionata;

che non trova applicazione la novella legislativa che introduce quale requisito il solo reddito dell’invalido atteso) che il L., nato il 19.11.1947, a quella data (il 28 giugno 2013) aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno di età e, pertanto, non poteva più beneficiare della prestazione assistenziale azionata;

4. che, per tutto quanto sopra considerato, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato, essendo il decisum della Corte territoriale coerente con la normativa ed i principi giurisprudenziali richiamati e che, pertanto, essendo da condividere nella sostanza la proposta del relatore, anche tenuto conto del contenuto della memoria del ricorrente, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

5. che non risulta la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese del processo, che cedono a carico del ricorrente come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA