Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11605 del 06/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 06/06/2016), n.11605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28886/2014 proposto da:
M.G., in proprio ed in qualità di legale rappresentante
di “Daytona sas”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIORGIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO CHIODO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA, in persona del suo Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA
6, presso lo studio dell’avvocato PIERO D’AMELIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO FIORI giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1906/2014 del TRIBUNALE di MONZA del
6/06/2014, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Giampiero Chiodo difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Giovanni Scacca (delega avvocato D’Amelio Piero)
difensore della controricorrente che si riporta agli scritti e chiede
il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
M.G. propone ricorso per cassazione contro la provincia di Monza Brianza, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Monza che ha rigettato l’appello alla sentenza del GP che aveva a sua volta respinto il ricorso avverso la contravvenzione elevata perchè gestiva attività di autoscuola in assenza della prescritta dichiarazione di inizio di attività.
Il verbale conteneva tutti gli elementi necessari ed era provata la violazione dell’art. 123 C.d.S..
Parte ricorrente denunzia violazione di norme di diritto e specificamente della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 689 del 1981, art. 14, per mancata indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l’effettivo esercizio dell’attività.
Trattasi di censura generica e priva di autosufficienza che non riporta il verbale impugnato e si traduce in domande interrogative su attività di una autoscuola, sugli allievi, su insegnante e su impianti allocati mentre la sentenza riferisce di un verbale che ha accertato la gestione di autoscuola in assenza della dichiarazione di inizio di attività, precisando che lo stesso conteneva tutti gli elementi necessari, per cui si tende ad un inammissibile riesame del merito riproducendo sostanzialmente i motivi di appello sui quali è stata data dal giudice del gravame sufficiente risposta.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 800 di cui Euro 700 per compensi, oltre accessori dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016