Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11604 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 16/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DONATAB SRL (OMISSIS) in persona del suo Curatore

Prof. Avv. S.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato CAIAFA ANTONIO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MONDIAL TAB S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 501/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 1/2/2006, depositata il 20/02/2006,

R.G.N. 1334/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato ANTONIO CAIAFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22 febbraio 2000 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo l’opposizione della Mondial Tab. S.r.l., revocava il decreto ingiuntivo per L. 108.408.349 intimatole dalla Curatela del Fallimento della Donatab S.r.l. per canoni relativi al contratto di affitto d’azienda stipulato tra le parti.

Con sentenza in data 1 – 20 febbraio 2006 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava ammissibile l’azione monitoria ma revocava il decreto ingiuntivo.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: sussisteva l’autorizzazione del giudice delegato all’azione monitoria; le somme richieste con il decreto ingiuntivo risultavano gia’ pagate anticipatamente alla societa’ ancora in bonis e il pagamento era opponibile al fallimento; nella specie non si verteva in tema di azione revocatoria o di altra azione a connotazione fallimentare; il comportamento processuale ed extra processuale della Mondial Tab e gli elementi probatori da essa forniti costituivano dimostrazione ulteriore dell’infondatezza della pretesa della Curatela.

Avverso la suddetta sentenza il Fallimento Donatab ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato con successiva memoria.

L’intimata non ha espletato attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2704, 2710, 2735 c.c., L. Fall., art. 56 oltreche’ evidente contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Occorre subito rilevare, quanto al vizio di motivazione, che le argomentazioni poste a sostegno attengono, semmai al vizio di insufficienza e non a quello denunciato di contraddittorieta’.

La ricorrente stigmatizza la Corte territoriale per non aver dato risposta ad alcuna delle tesi sviluppate con l’atto d’appello, ma trascura di riferirne le pertinenti parti – cosi’ violando il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione – in modo da consentire alla Corte Suprema, che non ha accesso diretto agli atti, di compiere le necessarie verifiche e valutazioni.

Si assume che la sentenza impugnata ha omesso di dire perche’ non risultava violato l’art. 2704 c.c. e perche’ poteva trovare applicazione il successivo art. 2735 c.c.. Ma essa ha dato risposta al primo quesito, dal momento che ha ricavato l’antecedenza del pagamento alla sentenza di fallimento dalla fatture quietanzate, regolarmente registrate (ovviamente nell’apposito registro) e avvalorate dalle matrici degli assegni dati in pagamento.

Inoltre la Corte territoriale ha valorizzato le circostanze, erroneamente ironizzate dalla ricorrente, che in primo grado il Fallimento Donatab non avesse contestato ne’ la materiale effettuazione del pagamento, ne’ la mancanza di data certa delle fatture, ma avesse sostenuto la diversa e incompatibile tesi della revocabilita’ dei pagamenti.

Poi il ricorso sviluppa un tema (l’efficacia probatoria delle scritture contabili) che la ricorrente non dimostra – come imposto dal principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione – di avere specificamente sottoposto all’esame della Corte di merito.

Ne consegue l’inammissibilita’ di detta censura e, quindi, l’infondatezza del ricorso. Nulla spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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