Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11604 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29125/2015 proposto da:

CAI FIRST SPA, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SANTORI;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 533/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 5.6.2015, la Corte di appello di Milano accoglieva il gravame proposto da V.L. e, in riforma della decisione di primo grado, ritenuta l’applicabilità al caso all’esame del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54 (cd decreto Milleproroghe), accertava la nullità del termine apposto al contratto intervenuto tra le parti il 1.3.2010, la intercorrenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla stessa data, condannando la società al ripristino del rapporto ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. In particolare, la Corte meneghina riteneva la causale del contratto del tutto insufficiente ad evidenziare la necessità dell’assunzione a termine ed evidenziava, altresì, l’assoluta genericità dei capitoli di prova articolati, ritenendone l’inidoneità a dimostrare l’effettiva sussistenza delle esigenze temporanee dedotte;

che di tale sentenza chiede la cassazione CAI FIRST s.p.a,., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui non ha opposto difese il V., rimasto intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che viene dedotta, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3, rilevandosi che la disposizione del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, convertito con modifiche dalla L. n. 10 del 2011, si limita a richiamare espressamente il solo della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 (le ipotesi di impugnazione del licenziamento) e non anche i successivi commi 3 e 4 ed osservandosi che la stessa locuzione “in sede di prima applicazione” non può giustificarsi se non con l’intenzione del legislatore di volersi riferire alle suddette ipotesi di licenziamento;

2.2. che, con il secondo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 2697 c.c., art. 421 c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 12 preleggi, sul rilievo che la causale del contratto riportava elementi idonei ad identificare non solo le ragioni organizzative e produttive (programma di ridistribuzione delle attività nell’ambito del notorio processo di integrazione aziendale che aveva coinvolto il Gruppo Alitalia), ma anche il particolarè, settore dell’attività aziendale coinvolto dalla specifica esigenza (settore Leisure) per la quale si era proceduto all’assunzione del V., con indicazione nel contratto della sede lavorativa e delle mansioni in cui lo stesso era assegnato;

2.3. che, con il terzo motivo, si lamenta violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c., artt. 421, 115 e 116 c.p.c., art. 12 preleggi, nonchè degli artt. 5 e 6 dell’accordo 26.2.2010, osservandosi che la documentazione prodotta e la prova testimoniale avrebbero fatto emergere un quadro probatorio che avrebbe dovuto condurre la Corte ad altra conclusione in ordine alla verifica della legittimità del contratto a termine impugnato. In particolare, si richiamano fatti attinenti ad un progetto di integrazione del Gruppo Alitalia e del Gruppo Air One che aveva comportato una redistribuzione della dislocazione della flotta del Gruppo ed accordi sindacali, a sostegno della eccezionalità e temporaneità dell’esigenza dedotta di ribilanciamento degli organici in relazione al dedotto processo di riorganizzazione;

2.4. che, con il quarto motivo, si ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 commi 4, 5 e 6, in relazione alla sez. 2^, par. 2 c artt. 2, 3, 8 degli accordi 11.3.2011 e 26.10.2010 (accordi di stabilizzazione) e si denunzia l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di giudizio;

3. che il ricorso è qualificabile come inammissibile alla luce della recente pronunzia di questa Corte in relazione alla portata applicativa dell’art. 360 bis c.p.c. (Cass. s. u. 7155/2017);

3.1. che, invero, quanto al primo motivo, questa Corte ha ritenuto che, con riguardo ai contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro – stipulati anche in base alla normativa vigente prima del D.Lgs. n. 368 del 2001 – e con riferimento a quelli i cui termini siano comunque decorsi prima dell’entrata in vigore della L. n. 10 del 2011, possa trovare applicazione la proroga dei termini di decadenza (cfr. Cass. 2494/2015);

che anche per i contratti a tempo determinato, deve intendersi differita all’1 gennaio 2012 l’operatività del sistema delle decadenze prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 e anche per essi – va qui ribadito – deve ritenersi che la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguardi tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dal comma 2 del medesimo art. 6 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale (cfr. Cass. 2.7.2015 n. 13563, alle cui argomentazioni si rinvia);

che in proposito questa Corte, a s.u., n. 4913 del 14.23.2016, ha affermato che “La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato della L. n. 604 del 1966, art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo questo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza”;

che la Corte di appello di Milano si è attenuta all’enunciato principio ritenendo applicabile il differimento della decadenza, mediante la rimessione in termini, a contratto scaduto 3.9.2010, in relazione all’esigenza – soddisfatta dalla norma di cui del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, convertito con modifiche dalla L. n. 10 del 2011, di evitare un pregiudizio per coloro i quali, come la controricorrente, intenzionati a contestare la cessazione del rapporto di lavoro, si trovassero ad incorrere inconsapevolemente nella decadenza;

3.2. che, quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” del termine finale, il che comporta che le stesse debbano essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1931), in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell’accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04);

che nella specie le ragioni richiamate nel motivo di ricorso ed esaminate dal giudice del gravame correttamente sono state ritenute non connotate da specificità nei sensi voluti da legislatore, indicandosi un non meglio definito processo di riorganizzazione che non viene precisato nei riflessi che lo stesso esplica con riguardo all’esigenza di assunzione da parte della CAI First spa della lavoratrice a termine nello specifico arco temporale, e che, peraltro, i richiamati processi di mobilità del personale, che asseritamente avrebbero dovuto dimostrare l’effettività delle ragioni addotte a giustificazione del termine sono stati enunciati attraverso il richiamo ad accordi sindacali che non risultano richiamati per relationem nella clausola del contratto appositiva del termine, essendo stato l’accordo allegato alla memoria di primo grado;

che la Corte territoriale ha, inoltre, rilevato la genericità della prova per testi non contenente alcuna specificazione circa la posizione della lavoratrice nell’ambito del complessivo progetto, nè in ordine alla diretta incidenza sulla posizione della stessa nel periodo di assunzione dei dedotti processi di riorganizzazione in atto, valutando sia la documentazione prodotta da Poste, sia il contenuto della prova testimoniale come articolata e ritenendo che la società non abbia assolto l’onere probatorio a suo carico, in quanto si è limitata ad allegare e a chiedere di provare l’esistenza in generale dell’indicato processo riorganizzativo, ma ha formulato una prova solo generica dell’incidenza di tale situazione sulla posizione del V., non consentendo di ritenere la connessione causale con le ragioni dedotte dell’assunzione a termine;

che la decisione sul punto non risulta scalfita dalle generiche critiche formulate, che prescindono dalla considerazione che le prove articolate nella memoria di costituzione della società attengono allo specifico progetto “smart carrier” di diversificazione dell’offerta dei voli su nuove rotte con offerte rivolte ai clienti “leisure” progetto cui non è contenuto alcun richiamo, come correttamente osservato dalla Corte, nella causale assunta a giustificazione del contratto;

che è anche il caso di precisare come è ius receptum che il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità peraltro, nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come definito, da ultimo da Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726 – deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova o del contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, sulle quali. il giudice di legittimità può esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (v. Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486);

3.3. che non rileva la censura prospettata, nel terzo motivo, con richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, è onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, non dovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore;

che, quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., parte ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori, situazioni non rappresentate nei motivi anzi detti, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile;

3.4. che, quanto, infine, all’ultimo motivo, deve rilevarsi che il richiamo agli accordi di stabilizzazione, reiterato in sede di gravame, pur se in astratto idoneo ad imporne la valutazione al fine di dimidiare l’indennità risarcitoria, secondo quanto previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6, non è stato prospettato con la dovuta specificità, riferita alla possibilità di applicazione in concreto degli accordi in oggetto, alla data di emissione della sentenza impugnata, alla posizione della lavoratrice, sì da renderne possibile la alternativa adesione alle relative previsioni;

4. che, nella specie, il decisum della Corte territoriale è coerente con tale impostazione, non essendo sufficiente, in relazione al profilo da ultimo esaminato, la circostanza della mera reiterazione in appello della specifica eccezione, senza l’ulteriore precisazione indicata, e che, pertanto, anche tenuto conto del contenuto della memoria della ricorrente, essendo da condividere nella sostanza la proposta del relatore quanto ai primi tre motivi, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

5. che nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità per essere il V. rimasto intimato;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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