Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11603 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 35164/2006 proposto da:

MONDIAL PARK S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante e Presidente Sig. T.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

dell’avvocato LUCISANO Claudio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARON NICOLA giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difesa per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 769/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA –

Sezione Quarta Civile, emessa il 3/5/2006, depositata il 24/05/2006,

R.G.N. 1556/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Venezia con sentenza del 7 novembre 2003, decidendo sull’opposizione della Mondial Park s.r.l. al decreto ingiuntivo intimatogli dalla Agenzia del Demanio per la somma di Euro 313.999, 60 a titolo di locazione di un’area destinata a parcheggio, condannava la opponente al pagamento della somma indicata nel decreto.

Su gravame della Mondial la Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l’impugnazione per genericità dei motivi il 24 maggio 2006.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Mondial, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia del Demanio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che l’unico motivo del ricorso (formulato ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa e contraddittoria motivazione;

violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c.) è inammissibile sotto un duplice profilo.

In primis, come fa rilevare anche l’Avvocatura erariale, esso è oscuro ed incerto obbiettivamente nella sua stesura, in riferimento al quesito proposto, che appare generico e non coglie la decisione sul punto.

In secundis, manca del requisito dell’autosufficienza, perchè non indica quali siano le argomentazioni svolte in appello, limitandosi la ricorrente ad affermare che “il rigetto totale delle argomentazioni svolte in primo grado sul punto ha richiesto la necessità della riproposizione della domanda così come avanzata in primo grado così come formulata nelle conclusioni dell’atto di impugnazione” (p. 6 ricorso).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio d cassazione, che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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