Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11603 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 901/14/16 depositata il 14/3/2014;

Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.S. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa del silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’stanza di rimborso delle ritenute Irpef effettuate dal datore di lavoro in sede di definizione anticipate del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all’esodo. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Siracusa n. 115/4/11 che ne aveva respinto il ricorso ritenendo tempestiva la domanda di rimborso, presentata il 25/10/2006, oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, rispetto alla corresponsione dell’indennità avvenuta il 21/12/2001.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività ha svolto il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione della L. n. 602 del 1973, art. 38, laddove la CTR ha escluso la decadenza del contribuente.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati dalle SS.UU. (Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014) secondo cui il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Questa Corte ha inoltre chiarito che, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti complessivamente dovuto al momento del saldo, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale; mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (vedi le sentenze nn. 13478/2008, 5978/2006; 24058/2011; 6895/2011, 4166/14).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della TR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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