Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11603 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 04/05/2021), n.11603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23912/2013 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Normanno,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Rocco Mele, in

Roma, viale Regina Margherita n. 192;

– ricorrente –

contro

A.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Stasi,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Luigi Marsico,

in Roma, viale Regina Margherita n. 262;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 158/26/2012 depositata il 20

luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 novembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, veniva rigettato l’appello proposto dall’agente della riscossione per la provincia di Foggia Equitalia Sud S.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 3/5/2010 in relazione alla comunicazione di fermo amministrativo di beni mobili emessa a seguito della notifica di dodici cartelle di pagamento.

– In particolare, la CTP riteneva violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, in quanto non era stata depositata dall’agente della riscossione la doppia copia dell’elenco dei documenti da Equitalia prodotti; erano stati depositati solo estratti delle cartelle e non gli originali e, comunque, la notifica delle cartelle era avvenuta in modo non rituale. La CTR accoglieva l’eccezione, sollevata dal contribuente di inesistenza della notifica di una cartella di pagamento. Per il resto, confermava la decisione di primo grado di ritenuta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, per ritenuta irrituale produzione documentale da parte dell’agente della riscossione dal giudizio, ritenendo così che l’inesistenza della prova delle notifica delle cartelle assorbisse ogni altra questione.

– Avverso la decisione propone ricorso l’agente della riscossione per quattro motivi, cui replica il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso l’agente della riscossione deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, nella parte in cui il giudice d’appello ha confermato la sanzione del comportamento processuale tenuto in primo grado dall’agente della riscossione, il quale non ha offerto duplice copia della nota di deposito dei documenti unita alla costituzione in giudizio, sanzione consistente nello stralcio e nell’inutilizzabilità di tutta la documentazione prodotta da Equitalia.

– Con il secondo motivo di ricorso l’agente della riscossione deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, per aver la CTR esaminato unicamente la questione della mancata produzione in duplo della nota di deposito documentale dell’agente della riscossione, mentre l’appello aveva censurato la decisione di primo grado anche nella parte in cui aveva affermato che l’agente della riscossione non aveva dimostrato la corretta notifica delle cartelle di pagamento sottese al fermo opposto, che gli estratti di ruolo delle cartelle avevano valore probatorio, e per aver la CTP dichiarato nulle o inesistenti le notifiche delle cartelle sottostanti al fermo benchè il ricorso avesse ad oggetto unicamente l’opposizione al fermo amministrativo.

– Preliminarmente vanno esaminate e superate le eccezioni di inammissibilità dei motivi articolate in controricorso, del primo per autosufficienza circa la deduzione secondo cui il contribuente avrebbe comunque avuto aliunde già conoscenza della documentazione prodotta in primo grado, non solo in quanto l’agente della riscossione ha nel corpo del motivo (pp.9 e ss. del ricorso) dato evidenza del fatto che il contribuente aveva accettato il contraddittorio sulla produzione documentale ma in quanto la prospettata eccezione è ininfluente ai fini della decisione sulla censura, e del secondo motivo per genericità oltre che per difetto di autosufficienza, trattandosi di questioni processuali e di dedotte violazioni di legge.

– I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto il secondo è dipendente dal primo, e sono fondati, nei termini che seguono. Va reiterato che “In tema di contenzioso tributario, l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30537 del 19/12/2017, Rv. 646991 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 n. 6014 del 2011). Pertanto, la CTR doveva esaminare e decidere la controversia alla luce di tutti i motivi di impugnazione, tenendo conto della documentazione offerta in copia dall’agente della riscossione appellante, indipendentemente dalla ritenuta irrituale produzione in primo grado in sede di memoria di costituzione senza copia per la controparte, salvo poter tener conto dell’irritualità ai fini del regolamento delle spese.

– Con il terzo motivo, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, oltre che dell’art. 2718 c.c., nella parte in cui la CTR non ha accolto il motivo di appello ove veniva censurata la sentenza di primo grado per aver – nonostante il fatto che le cartelle sottostanti il fermo non fossero state opposte – illegittimamente ritenuto che il deposito delle fotocopie delle relate di notifica e degli estratti delle cartelle non sarebbe stato sufficiente a dimostrare l’avvenuta notificazione delle stesse, affermando che l’agente della riscossione al fine di assolvere l’onere probatorio avrebbe dovuto produrre l’originale oppure la copia dell’originale della cartella con allegata la relata di notifica in calce.

– La doglianza è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi, come pure la deduzione di inammissibilità della censura contenuta in controricorso.

– Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’agente denuncia la nullità della sentenza di primo grado ex art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello in cui l’agente della riscossione aveva censurato la sentenza di primo grado per ultra petizione, per aver annullato le cartelle di pagamento sottostanti quando lo stesso contribuente si era limitato a chiedere la declaratoria di nullità della misura cautelare impugnata, il fermo amministrativo.

– Il motivo è inammissibile, in parte per difetto di autosufficienza come eccepisce il contribuente, in parte in quanto mal articolato. La doglianza consiste in una censura di erronea ricognizione da parte del giudice d’appello della materia del contendere, in quanto secondo l’agente della riscossione essa non sarebbe estesa all’impugnazione delle cartelle di pagamento sottostanti bensì circoscritta. Al proposito va ribadito “il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale l’interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione. A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (tra varie, Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014, n. 4205)” (Cass. Sez. Un, Sentenza n. 27435 del 2017). Nel caso di specie l’Agenzia ha male censurato la ricognizione della materia giustiziabile operata brevemente nell’incipit della motivazione dalla CTR a pag. 2 della sentenza, rendendo noto che la CTP aveva in realtà annullato anche le cartelle di pagamento pur in assenza di domanda in tal senso da parte del contribuente – ma non riproducendo i rilevanti passaggi degli atti di causa -, poichè avrebbe dovuto contrastarla deducendo il vizio motivazionale e unicamente sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.

– In conclusione, accolti i motivi primo e secondo di ricorso, assorbito il terzo e inammissibile il quarto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo e secondo di ricorso, assorbito il terzo ed inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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