Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11602 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 16/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CINQUE DI CATARAME GIOVANNI & C. S.A.S. (OMISSIS) in persona del
suo socio accomandatario, legale rappresentante pro tempore Sig.
C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO
PELLICO 42, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA MARIA CRISTINA,
rappresentata e difesa dall’avvocato CANNADA BARTOLI SALVATORE giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) in persona del Dott. Ing.
V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato COLETTI
PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ZANONI MASSIMO, PETERLONGO ELISABETTA giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
IBIS SRL (OMISSIS);
– intimata –
e sul ricorso n. 21336/2006 proposto da:
IBIS S.R.L. in persona del Presidente del C.d.A. Sig. L.
G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI MARIO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BENINI LUCA giusta delega a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del Dott. Ing. V.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZANONI MASSIMO,
PETERLONGO ELISABETTA giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
CINQUE DI CATARAME GIOVANNI & C. S.A.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 12/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 12/1/2006, depositata il 27/01/2006,
R.G.N. 298/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSERA Maurizio;
udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbimento del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 settembre 2004 il Tribunale di Trento dichiarava risolto il contratto di locazione di immobile destinato ad uso commerciale per colpa della locatrice Ibis S.r.l., condannava la medesima a pagare Euro 1.239,50 in favore della conduttrice Cinque di Catrame Giovanni & C. S.a.s. a titolo di risarcimento danni e dichiarava la colpa concorsuale dell’Enel S.p.A. nella mancata tempestiva consegna dell’immobile locato, condannandola a rimborsare all’Ibis meta’ delle somme da questa dovute alla societa’ attrice.
Con sentenza in data 12 – 27 gennaio 2006 la Corte d’Appello di Trento accertava il reciproco inadempimento delle parti, respingeva tutte le domande, condannava l’Ibis a restituire all’Enel la somma di Euro 4.565,94 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: il ritardo nella consegna dell’immobile aveva superato i limiti della tollerabilita’; la conduttrice non aveva sollecitato prima del luglio 2002 la necessita’ di entrare nella disponibilita’ dei locali e aveva manifestato chiaramente l’intenzione di non rilasciare la fideiussione pattuita; entrambe le parti si erano adoperate per la risoluzione del contratto;
l’inadempienza dell’Enel nel curare la rimozione del traliccio non aveva svolto un ruolo determinante.
Avverso la suddetta sentenza la societa’ Cinque ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
La societa’ Ibis ha proposto ricorso incidentale.
L’Enel ha resistito con controricorso e presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1460 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo relativo all’inadempimento della societa’ Cinque di fornire la fideiussione bancaria.
Secondo la ricorrente l’assunto della Corte d’Appello non ha alcun addentellato ne’ con le risultanze processuali, ne’ con quelle documentali.
Da tale affermazione si evince chiaramente che la censura, pur formalmente prospettata anche sotto il profilo della violazione di norme di diritto, riguarda in realta’ il merito della controversia, poiche’ rende indispensabili esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, come confermato e avvalorato dalle argomentazioni poste a sostegno, cioe’ attivita’ precluse al giudice di legittimita’.
E’ appena il caso di ribadire che (Cass. Sez. 3^ n. 9368 del 2006) la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.
Tanto premesso, osserva ancora la Corte che la ricorrente non ha evidenziato alcuna omissione significativa, ne’ insufficienze o contraddittorieta’ (che debbono sussistere all’interno del testo esaminato) nella motivazione della sentenza impugnata.
La censura risulta, dunque, infondata.
Con il secondo motivo la societa’ Cinque lamenta contraddittorieta’ della motivazione della sentenza circa il fatto controverso relativo al “reciproco inadempimento” contrattuale (ritenuto dalla Corte d’Appello, in riforma e diversamente da quanto aveva ritenuto il Tribunale) e quindi sugli elementi di fatto e di diritto che hanno indotto la Corte d’Appello a ritenere inadempiente anche la ricorrente Cinque malgrado non fosse ancora maturata per lei la scadenza per adempiere.
Premesso che il giudizio d’appello e’ istituzionalmente previsto proprio per consentire alla parte soccombente in primo grado di ottenere una decisione diversa e piu’ favorevole, e’ agevole rilevare che la censura presenta le medesime caratteristiche evidenziate a proposito della precedente e tali da renderla esondante dai limiti del giudizio di legittimita’.
Pertanto il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato con cui la societa’ Ibis censura le affermazioni della Corte territoriale riguardo alla domanda di manleva svolta nei confronti dell’Enel. Le spese eseguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore dell’Ibis, in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore dell’Enel, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010