Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11602 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 04/05/2021), n.11602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29109/2012 R.G. proposto da:

GENERAL MARINE s.r.l. in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), con sede

legale in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Rizzo, con

domicilio eletto presso il detto Avvocato (con studio in Roma, via

Toscana n. 10);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la

Lombardia n. 88/36/2012, pronunciata il 16 aprile 2012 e depositata

il 10 maggio 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre

2020 dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 266/24/2011 emessa dalla CTP di Milano che non aveva accolto l’impugnazione di provvedimento di diniego di rimborso IVA n. 2010/42389 (esercizio 2009).

2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, ritenne in particolare legittimo il provvedimento di diniego “soprattutto per l’inoperatività della società”, “all’epoca dei fatti”, risultando “inattiva alla visura camerale” della richiedente, con carichi tributari pendenti.

3. Contro la sentenza d’appello la contribuente ricorre con cinque motivi, sostenuti da memoria, mentre l’A.E. si difende con controricorso (prospettando anche profili di inammissibilità di taluni motivi).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento nei termini e limiti di seguito evidenziati.

2. Tutti i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in forza della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con i motivi I e II, in relazione, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, anteriore alla sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012), si deducono omesse motivazioni.

In particolare, con il motivo I, si deduce l’omessa motivazione circa la prospettata insussistenza dei carichi pendenti, avendo la società dedotto in secondo grado che, alla data dell’appello, così come alla data dell’udienza dinanzi alla CTP, il carico pendente non sussisteva più, in forza di altra statuizione del Giudice tributario (passata in giudicato).

Con il motivo II, invece, si prospetta il medesimo vizio motivazionale in relazione alla presunta “inoperatività” della società, con riferimento all’anno in oggetto (2009), avendo la contribuente dedotto in secondo grado che, dopo essersi costituita nel 2001 e proceduto alla fabbricazione di una sola imbarcazione (non venduta), dal 2005 si era dedicata al settore immobiliare intraprendendo, per quanto rileverebbe nella specie, un’operazione immobiliare “finalizzata tra la fine del 2009 e i primi mesi del 2010” (come sarebbe evidenziato da documentazione agli atti d’appello).

Con i motivi III, IV e V, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono, rispettivamente: 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis, con riferimento alla pretesa inoperatività della società, avendo la CTR ignorato la circostanza per la quale la contribuente avesse prestato polizza fideiussoria (motivo III); 2) violazione e falsa applicazione del citato art. 38-bis, oltre che del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 23, e del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, sostanzialmente per l’illegittimità del fermo amministrativo disposto con riferimento a rimborso d’IVA (dovendo invece operare la diversa disciplina in tema d’IVA); 3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, avendo la CTR ritenuto legittimo il provvedimento, sostanzialmente di diniego di rimborso d’IVA, “sulla base della presunta “inattività” della società”.

2.2. I primi due motivi sono fondati, con assorbimento degli altri.

La parte motiva della sentenza impugnata sostanzialmente si, identifica nella ritenuta legittimità del provvedimento di diniego “soprattutto per l’inoperatività della società”, “all’epoca dei fatti”, risultando “inattiva alla visura camerale” della richiedente, con carichi tributari pendenti, così presentando i vizi motivazionali dedotti dalla contribuente. In particolare, la motivazione, caratterizzata dalla mera formula di stile di cui innanzi, oltre a non confrontarsi con le evidenziate risultanze processuali finisce con il rivelarsi apparente e quindi, sostanzialmente, con il mostrare l’omessa considerazione delle relative doglianze dell’appellante.

Quanto innanzi implica l’assorbimento della decisione in merito agli altri motivi di ricorso, in ragione della portata dei descritti vizi motivazionali.

3. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso (assorbiti gli altri), la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, è rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA