Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11601 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30592/2006 proposto da:

S.A. (OMISSIS), S.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FIERRO FRANCESCO con studio in 80038 POMIGLIANO D’ARCO

2011 (NA), VIA E. CANT0NE 125, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2678/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI –

Sezione Terza Civile, emessa il 5/7/2006, depositata il 04/09/2006,

R.G.N. 5361/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 21 maggio 1999 Rosalba ed S.A. convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli sez. di Marano, il Comune di Marano chiedendo pronuncia di accertamento della proprietà di immobili siti in Marano e la inesistenza della acquisizione degli stessi da parte del Comune con ordinanza del 23 ottobre 1998 in quanto abusivamente realizzati. Gli attori chiedevano inoltre la condanna del comune al pagamento di una indennità di occupazione. Il Comune si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione e la infondatezza delle pretese.

2. Il Tribunale con sentenza riteneva valido il provvedimento comunale di acquisizione rigettando le domande. La Corte di appello con successiva sentenza, nel contraddittorio tra le parti dichiarava la domanda improponibile la domanda per difetto di giurisdizione. La decisione era impugnata dai S. con ricorso per cassazione e questa Corte con sentenza n. 2678 del 2006 accoglieva il ricorso ribadendo la giurisdizione ordinaria e rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

3. I S. riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Napoli deducendo la illegittimità della acquisizione disposta dal Comune anche in presenza di una pronuncia del Tar che aveva disposto la sospensione di tale atto, e che pertanto il Comune non aveva titolo a comportarsi come legittimo detentore dei beni considerando i S. occupanti. Resisteva il Comune e chiedeva il rigetto del detto appello.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 4 settembre 2006, in accoglimento dello appello per quanto di ragione, dichiarava che il Comune non aveva titolo per chiedere ai S. il pagamento del canone o del corrispettivo per la occupazione degli immobili;

dichiarava la nullità della sentenza del tribunale di Napoli n. 215 del 1998 nella parte in cui senza che vi fosse una richiesta sul punto aveva emesso pronuncia in ordine alla inesistenza del contratto di locazione; condannava il Comune al pagamento del doppio grado del giudizio, liquidando i relativi gradi e la fase del giudizio di cassazione in favore del procuratore antistatario.

4.Contro la decisione ricorrono i S. deducendo unico sintetico motivo di ricorso che deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 91, 99 e 112 c.p.c., nella non rispondenza tra parte motiva e dispositivo che non contiene la specificazione della liquidazione delle spese per il giudizio di rinvio. Tale enunciazione peraltro non contiene altre considerazioni nè la formulazione del quesito nè la illustrazione di ciascun specifico motivo, per violazione di legge, per error in procedendo e per vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 366 bis c.c., vigente al tempo della proposizione del ricorso avverso sentenza pubblicata il 4 settembre 2006.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, non potendo la Corte integrare un quesito non posto, che appartiene ai diritti della difesa, nè ricostruirlo, posto che nel dispositivo la liquidazione della fase del merito di per sè potrebbe includere anche le spese della fase del riesame in appello, globalmente considerate. Vedi, per la individuazione della soglia della ammissibilità dei motivi, anche in relazione alla formulazione dei quesiti, le recenti Cass. n. 13222 del 2010 e n. 5207 del 2010 non massimata, che delimitano i poteri di integrazione dei motivi non sviluppati e non enunciati nei quesiti richiesti sotto la sanzione della inammissibilità.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione non avendo resistito il Comune.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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