Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11601 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. III, 15/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 570-2018 proposto da:

M.A.M., in proprio e in favore di D.D., del

quale attualmente è tutore di sentenza 652/2012 del Tribunale di

Matera, D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

BELLE ARTI, 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA POTI’,

rappresentati e difesi dall’avvocato BEATRICE GENCHI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO DIGIROLAMO;

– controricorrente –

nonchè contro

INA ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 455/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A.M. ed D.A., in proprio e quale esercenti la potestà genitoriale sul minore D.D., convennero con atto di citazione del 23/10/2006 davanti al Tribunale di Matera l’Azienda Santaria n. (OMISSIS) di Matera per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dal figlio D. al momento del parto, avvenuto presso il Presidio Ospedaliero di Tricarico, in occasione del quale era derivata, al neonato, una gravissima ed irreversibile infermità. La Asl n. (OMISSIS), costituendosi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva individuandola nella Gestione Liquidatoria della Usl n. (OMISSIS) di Matera, chiese ed ottenne la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni Assitalia al fine di esserne garantita. Il processo fu dichiarato interrotto a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Basilicata n. 12 del 2008 che determinò la successione dell’Asl di Matera all’Azienda n. (OMISSIS) di Matera. Riassunto il processo il Tribunale di Matera ritenne che l’ultrattività delle competenze delle vecchie USL fosse dipendente dalla preesistenza del credito e che, nel caso in esame, nonostante il credito fosse preesistente non era anche certo, liquido ed esigibile così da radicare la legittimazione dei nuovi soggetti e quindi della Asl di Matera.

Avverso la sentenza fu proposto appello principale da Ina Assitalia ed appelli incidentali dall’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Matera e dalla Usl in liquidazione. La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 455 del 20/9/2017, ha rigettato l’appello principale di Ina Assitalia, accolto l’incidentale della Asl di Matera e rigettato quello incidentale della Asl in liquidazione, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo costituito dalle diverse leggi regionali susseguitesi nel tempo nella Regione Basilicata. La Corte territoriale ha osservato che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 12 del 2008, si è determinato un effetto di successione delle nuove Asl a quelle preesistenti, senza però che le nuove potessero essere gravate dei debiti delle vecchie, debiti che venivano presi in carico dalla Regione attraverso la gestione liquidatoria delle ex Asl. Il quadro normativo sarebbe rimasto immutato anche a seguito dell’entrata in vigore delle L.R. n. 5 del 2015 e L.R. n. 3 del 2016, sempre confermandosi l’esclusiva legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria USL n. (OMISSIS) di Matera. La Corte d’Appello ha ritenuto non condivisibile la tesi del giudice di prime cure secondo la quale il credito in oggetto “non era preesistente”, sì da radicare la legittimazione dei nuovi soggetti subentrati, in osservanza della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le Regioni non possono far gravare sulle Asl di nuova istituzione i debiti facenti capo alle gestioni pregresse con la conseguente successione ex lege delle Regioni stesse attraverso l’accollo economico dei debiti in capo alla gestione liquidatoria dei soggetti originariamente legittimati passivi.

Accolto l’appello dell’Azienda Sanitaria di Matera e dichiarato inammissibile quello incidentale della Asl n. (OMISSIS) in liquidazione, la Corte territoriale ha compensato le spese del doppio grado tra M.A.M., D.A. e la Asl di Matera, non disponendo nulla per le spese nel rapporto tra gli originari attori, la Asl n. (OMISSIS) in liquidazione e l’Ina Assitalia.

Avverso la sentenza M.A.M., in proprio e quale tutore di D.D. e D.A. ricorrono per cassazione sulla base di un unico motivo. Resistono con distinti controricorsi la Asl di Matera e Generali Italia S.p.A (già Ina Assitalia SpA). I ricorrenti e Generali Italia SpA hanno altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992, L. n. 549 del 1995, L.R. Basilicata n. 50 del 1994, L.R. Basilicata n. 12 del 2008, L. n. 549 del 1995, art. 6 e L. n. 549 del 1995, art. 2,artt. 300 e 111 c.p.c., i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per aver ritenuto che la gestione liquidatoria della vecchia Asl n. (OMISSIS) di Matera fosse un nuovo soggetto giuridico, laddove invece, alla luce del susseguirsi delle diverse normative nazionali sul tema, tali enti, anzichè avere una propria autonoma soggettività, costituivano soltanto una gestione economica separata in grado di evitare la confusione dei patrimoni delle vecchie Asl con quelle di nuova istituzione. Le Gestioni liquidatorie costituirebbero, in questa prospettazione, dei meri uffici delle Aziende Asl, garantiti dalle Regioni, con la conseguenza che il carico delle passività sarebbe per l’appunto posto in capo alle Regioni stesse. Il disegno del legislatore sarebbe stato, dunque, quello di prevedere che i vecchi soggetti, al momento della loro cessazione, concludessero rapidamente l’incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti di cui fosse stata eseguita agevolmente la ricognizione, non potendo accollare ad essi i tempi di accertamento giudiziale dei crediti/debiti, certamente non brevi se riferiti a responsabilità contrattuali aventi per natura un lungo termine di prescrizione e destinati alla contabilizzazione definitiva con il raggiungimento della res judicata. Dunque, per tutti i debiti non dotati di certezza e liquidità al momento della soppressione dei vecchi soggetti, si determinerebbe la responsabilità dei nuovi soggetti, successori a titolo universale. Anche la previsione di attribuire ai Direttori Generali delle neo-istituite Asl delle funzioni specifiche aggiuntive ai compiti ordinari sarebbe, in questa prospettazione, compatibile con la previsione di una mera contabilizzazione separata delle sopravvenienze attive e passive accertate successivamente al 31/12/1994. Prova di questa tesi, e dunque del subentro dei nuovi soggetti alle vecchie gestioni liquidatorie, si avrebbe anche nella giurisprudenza di questa Corte che, dopo aver radicato la legittimazione passiva delle Regioni per i debiti/crediti delle gestioni liquidatorie in presenza di crediti non certi nè liquidi al momento della soppressione dei vecchi enti, avrebbe configurato invece per questi debiti il subentro dei nuovi soggetti. Cita a tal proposito la pronuncia di Cass., L n. 14243 dell’8/8/2012, relativa proprio alla legislazione della Regione Basilicata, secondo la quale La “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data”, comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione di merito che non aveva rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione passiva della AUSL di Lagonegro, convenuta in appello in una controversia di lavoro nonostante il subentro nella titolarità del rapporto della ASL di Potenza, disposto dalla L.R. Basilicata n. 12 del 2008, artt. 2 e 6).

1.1. Il Collegio ritiene che la decisione del ricorso richieda un approfondimento dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale della Regione Basilicata, anche alla luce di una giurisprudenza non univoca di questa Corte che, dopo aver graniticamente per anni affermato la legittimazione passiva delle Regioni per i debiti delle cessate Usl, ha più recentemente ritenuto che, in assenza di certezza e liquidità dei debiti, si determini la successione universale dei nuovi soggetti alle cessate Usi in liquidazione. La Corte, pertanto, considerata la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale è chiamata a pronunciarsi, ritiene opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo e la trattazione della stessa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, considerata la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale è chiamata a pronunciarsi e l’opportunità di approfondire il rapporto tra la legislazione statale in materia e la legislazione regionale della Regione Basilicata, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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