Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11601 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 16/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ARTIGIANCASA SAS (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

p.t. R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA

2 presso lo studio dell’avvocato CECCARELLI DAVID (studio Falcone –

Amorelli), rappresentata e difesa dall’avvocato CORONELLA AMLETO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A.L. (OMISSIS);

– intimata –

e sul ricorso n. 10999/2006 proposto da:

D.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PASUBIO

2, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GATTINARA GIOVANNI giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

ARTIGIANCASA DI RIZZI STEFANO SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 375/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 26/1/2005, depositata il 22/02/2005,

R.G.N. 5222/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSERA Maurizio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto o assorbimento ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 14 gennaio 2004 il Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina – dichiarava risolto il contratto di locazione all’origine della controversia per grave inadempimento del conduttore Artigiancasa S.a.s. di Rizzi Stefano, cui ordinava di rilasciare l’immobile e che condannava a pagare i canoni scaduti sino al 31 dicembre 2002 e a risarcire al locatore D.A.L. il danno determinato nella somma pari all’ultimo canone di locazione con decorrenza dal gennaio 2003 e sino all’effettivo rilascio.

Con sentenza in data 26 gennaio – 22 febbraio 2005 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello della soccombente.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: i vizi dell’immobile lamentati dall’Artigiancasa erano dovuti alle innovazioni apportate, senza il consenso della proprietaria, dal primo conduttore, Lisa e C, cui l’appellante era subentrata; era, pertanto, superflua la c.t.u. richiesta per accertare i danni.

Avverso la suddetta sentenza l’Artigiancasa ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo.

La D.A. ha proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa le cause di risoluzione del contratto.

Assume che la Corte territoriale ha erroneamente attribuito gli inconvenienti che avevano determinato il mancato godimento dell’immobile alle innovazioni apportate dal precedente conduttore, mentre invece essa aveva dedotto e provato che i gravi vizi erano inerenti alla struttura dell’immobile e comunque a parti di esso la cui manutenzione non spettava al conduttore.

Una censura siffatta si rivela inammissibile poiche’ sostanzialmente prospetta, senza averla specificamente addotta, la violazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1575 – 1578 c.c. che definiscono gli obblighi del locatore circa le condizioni in cui deve consegnare e mantenere la cosa locata.

Sotto altro profilo, la censura puo’ essere interpretata come denuncia di un travisamento del fatto che pero’ – come e’ orientamento giurisprudenziale costante – attiene al merito della controversia, implica esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto e, quindi, non rientra nei limiti del sindacato di legittimita’.

Pertanto il ricorso principale va rigettato.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la D.A. denuncia nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Premette che, con memoria prodotta nei termini, aveva eccepito l’inammissibilita’ dell’impugnazione proposta dalla controparte con atto di citazione per violazione dell’art. 434 c.p.c., considerato che l’atto era stato depositato successivamente alla scadenza del termine perentorio utile per appellare.

Risultata totalmente vittoriosa nel giudizio d’appello, la D. A. non ha interesse processuale (ex art. 100 c.p.c.) immediato e diretto ad impugnare la sentenza. Tale interesse si sarebbe manifestato solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

Ne consegue che il suo ricorso incidentale e’ sostanzialmente condizionato e rimane assorbito nel rigetto del principale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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