Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11601 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11097/2015 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114

B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUCCI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ENRICO D’AVELLA, GIUSEPPE COLOMBA, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1862/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTAIRA

REGIONALE dell’Emilia-Romagna del 17/10/2014, depositata il

24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

B.I. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione o di intervenire in camera di consiglio), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1862/05/2014, depositata in data 24/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella esattoriale emessa, per maggiore IRPEF dovuta, in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006, a seguito di definitività degli avvisi di accertamento (correlati al maggior reddito da partecipazione nella società Immobiliare La Guiglia di B.I. e C. sas., destinataria, a sua volta, di accertamenti per le medesime annualità) per mancata impugnazione –

è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel rigettare il gravame proposto dalla B., hanno sostenuto, da un lato, che, anche se sarebbe stato opportuno, in applicazione del principio del litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado (non essendosi disposta la riunione tra il giudizio riguardante gli avvisi di accertamento impugnati dalla società e quello concernente la cartella esattoriale impugnata dalla socia), ciò non era possibile, essendo intervenuta definizione, per condono, D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, della lite fiscale riguardante la società ed il Fisco; dall’altro lato, neppure poteva accogliersi la tesi dell’appellante in ordine all’estensione dell’efficacia del giudicato (di accoglimento del ricorso) relativo alla società anche ai soci, in quanto, essendosi definita la prima controversia per condono, costituendo consolidato orientamento, anche del giudice di legittimità, quello secondo il quale del condono effettuato dalla società non potevano giovarsi i soci.

In ogni caso, secondo la C.T.R., ai fini del decidere, appariva “determinante” l’intervenuta definitività, per mancata impugnazione, degli accertamenti nei confronti dei soci.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., “comma 1, nn. 3 e 5”, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, art. 102 c.p.c., e art. 111 Cost., comma 2, per non avere i giudici della C.T.R. annullato il primo giudizio, pur riconoscendo il mancato rispetto, sin dal primo grado, del principio del contraddittorio per il litisconsorzio necessario tra soci e società.

2. Occorre premettere che si controverte in materia di cartella di pagamento emessa a seguito di intervenuta definitività degli avvisi di accertamento – a suo tempo notificati alla contribuente, in quanto socia di società di persone, quest’ultima interessata da rettifica del reddito d’impresa, – per loro mancata impugnazione, avvisi costituenti appunto atti – presupposto della cartella esattoriale.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte nella quale si dà atto della non possibilità di dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, per violazione del principio del contraddittorio tra soci e società, stante l’intervenuta definizione della lite fiscale tra società ed Amministrazione finanziaria.

3. Il motivo è infondato, Il modello unitario di rettifica, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, non esclude che, ferma l’unitarietà dell’accertamento, la pretesa tributaria si esplichi in concreto con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi, soci e società, per imposte diverse (conf. Cass. 20707/2007 e Cass. 9419/2014).

Alla luce di tale principio, è stato affermato da questa Corte (Cass. 7134/2014) che “in tema di condono fiscale, la presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta, nel confronti del soci, preclusioni all’accertamento dei redditi di partecipazione da loro percepiti, in gnaulo la formulazione della domanda di tale beneficio costituisce l’esercizio di un diritto del contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, conseguendone, pertanto, l’irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto al soci che abbiano scelto di non avvalersene ed il diritto – dovere dell’amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti” (cfr. Cass. 25468/2015).

La C.T.R., in relazione alla contestazione, mossa dalla socia e reiterata in appello, circa la fondatezza della pretesa impositiva a carico della società, ha accertato che la lite concernente l’avviso di accertamento a carico di quest’ultima era stata, in ogni caso, “chiusa”, in applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, previo versamento di “somme forfetarie correlate al valore della lite senza accertamento di imponibile tassabile” (il cui giudicato potesse riflettersi in via espansiva a favore del socio). E le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 14815/2008) hanno invero chiarito che solo in ipotesi di annullamento dell’accertamento a carico della società, nel merito, il giudicato, favorevole al socio contribuente, potesse essere opposto all’ufficio, nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi confronti, ad es. per impugnare la cartella di pagamento e gli atti successivi della riscossione, salvo il limite dell’irripetibilità di quanto già pagato.

Ma qui si verte in ipotesi di definizione per condono della pretesa fiscale a carico della società.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimata Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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