Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1160 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1160 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 2184-2010 proposto da:
AZIENDA USL RM A C.F. 04735671002, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. ARIOSTO 3/9, nell’U.O.C.
AVVOCATURA ED AFFATI LEGALI DELL’AZIENDA, presso lo
studio degli avvocati POSSI ENRICA e ALESII ALESSIA,
2013
3409

che la rappresentano e difendono giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

VILLA LUANA G.I.F.I.

S.R.L.

C.F.

01140510585,

in

Data pubblicazione: 21/01/2014

persona del

legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71,
presso lo studio dell’avvocato OCCHIPINTI MARIO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

di ROMA, depositata il 25/03/2009 R.G.N. 7886/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

27/11/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 3086/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Villa Luana Gifi srl, quale mandataria ad agire ed a riscuotere di
un proprio paziente (Ciardi Iolanda), ottenne decreto ingiuntivo nei

anche come Ausl) per il pagamento della somma asseritamente
dovuta a titolo di rimborso per il ricovero ospedaliero in forma
indiretta.
Il primo Giudice rigettò l’opposizione proposta dall’Ausl avverso il
predetto decreto ingiuntivo.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 25.3.2009,
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannò l’Ausl al
pagamento della minor somma accertata come spettante a seguito
dell’espletata CTU.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Azienda Usl
RM A ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L’intimata Villa Luana Gifi srl ha resistito con controricorso.
In corso di causa le parti, premesso di avere transatto la
controversia, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e al
controricorso, sottoscritto dai rispettivi difensori, con richiesta di
presa d’atto a spese compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso depositata è irrituale, essendo stata sottoscritta
soltanto dal difensore, non munito di mandato speciale a tale effetto
(art. 390, comma 2, cpc).

3

confronti della Azienda Usi RM A (qui di seguito, per brevità, indicata

Trova tuttavia

applicazione

il

principio,

enunciato

dalla

giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la dichiarazione di
rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla

senza che quest’ultimo risulti munito di mandato speciale a
rinunziare, l’atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui al secondo
comma dell’art. 390 cpc, non appare idoneo a produrre l’effetto
dell’estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del
combinato disposto del medesimo art. 390 e dell’art. 391 cpc, ma si
palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del
ricorrente a proseguire il processo stesso e di determinare così la
cessazione della materia del contendere, con conseguente
inammissibilità del ricorso (cfr, Cass., nn. 22806/2004; 23685/2008).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con compensazione
delle spese, giusta la concorde richiesta delle parti al riguardo.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato,

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