Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1160 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. III, 19/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24396/2009 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile

della Funzione Legale Calabria dell’Enel Distribuzione Spa, Società

con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso

lo studio dell’avvocato CONSOLO Giuseppe, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1586/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

15/07/08, depositata il 30/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Enel Distribuzione spa ha chiesto la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Lamezia Terme e depositatà in data 30.10.2008 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza n. 51 del 2006 del giudice di pace di Nocera Terinese, in materia di risarcimento danni da illegittima installazione di sostegni della linea aerea elettrica ed accertamento di intervenuta usucapione.

Il giudizio che ha dato luogo al presente ricorso può sintetizzarsi come segue.

G.M. conveniva, davanti al giudice di pace, l’Enel Distribuzione spa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati al fondo di sua proprietà dalla illegittima installazione di alcuni pali di sostegno della linea aerea elettrica.

Quest’ultima si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l’incompetenza per materia del giudice di pace in favore del tribunale di Lamezia Terme; in via gradata, che in ragione della connessione con la riconvenzionale proposta di accertamento della avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto, entrambe le domande fossero rimesse al tribunale di Lamezia Terme; e nel merito contestava la fondatezza della domanda.

Il giudice di pace, con sentenza n. 51 del 2006, dichiarava la propria incompetenza sulla domanda riconvenzionale, ed accoglieva la domanda principale, condannando l’odierna ricorrente al risarcimento dei danni.

Proponeva appello l’Enel Distribuzione contestando la fondatezza della decisione e sostenendo, in particolare, la connessione fra le due domande, principale e convenzionale, con la conseguenza che il giudice di pace avrebbe dovuto spogliarsi dell’intera controversia in favore del tribunale.

Il tribunale di Lamezia Terme, con sentenza in data 30.10.2008, dichiarava l’inammissibilità del proposto appello per essere il corretto mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze impugnate, il ricorso per cassazione.

2. – Il ricorso contiene un motivo.

Il motivo rispetta i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

La cassazione vi è chiesta per violazione di norme di diritto (art. 339 c.p.c., commi 1 e 3, in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 ed agli artt. 36 e 40 c.p.c.).

Il quesito posto alla Corte è esposto alla pag. 7 del ricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto perchè fondato.

Al quesito posto si ritiene di potere rispondere come segue:

Nell’ipotesi in cui sussista una domanda riconvenzionale connessa e questa debba essere decisa secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l’intero giudizio debba essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione di questa sentenza è l’appello, e ciò anche nel caso in cui (come nella specie) pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale, il giudice di pace, in luogo di rimettere l’intero giudizio al giudice superiore, a norma dell’art. 40 c.p.c., comma 7, abbia deciso sulla domanda principale, dichiarandosi incompetente sulla riconvenzionale (Cass. 13.5.2003, n. 7293; Cass. 26.2.2003, n. 2890; Cass. 26.2.2003, n. 2889; da ultimo Cass. 28.2.2007 n. 4654, tutte in fattispecie analoghe).

Nella specie, trattandosi di domanda riconvenzionale di declaratoria di acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto – quindi di competenza per materia del tribunale – sussiste la connessione tra tale domanda riconvenzionale dell’Enel e la domanda risarcitoria della parte attrice, poichè quest’ultima presuppone che l’esercizio di fatto di tale servitù non corrisponda ad un diritto reale di colui che lo eserciti.

Il tribunale, pertanto, era competente a decidere, sia sulla domanda principale, sia su quella riconvenzionale connessa, mentre era incompetente il giudice di pace.

Ne consegue che il mezzo di impugnazione delle sentenze pronunciate era l’appello e non il ricorso per cassazione”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata, e la causa rinviata al tribunale di Lamezia Terme in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lamezia Terme in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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