Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1160 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6712-2013 proposto da:

F.I. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LAZZARO SPALLANZANI 22/A, presso l’avvocato RAFFAELE TORINO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. DI (OMISSIS), NONCHE’ DEL SOCIO

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE B.M.P. E F.I., in

persona del Curatore Dott.ssa N.S., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l’avvocato BRUNO

NICOLA SASSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO

LUISO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PANTELLINI ANDREA, con delega

avv. TORINO, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 11 gennaio 2013, ha rigettato il reclamo di F.I. avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato il suo fallimento quale socio accomandatario occulto, illimitatamente responsabile, in estensione del fallimento della (OMISSIS) di (OMISSIS) sas e del socio accomandatario. La Corte ha tratto elementi presuntivi di prova dell’ingerenza del F. nella gestione della società dalle dichiarazioni, riscontrate in causa, del legale rappresentante di una società che intratteneva rapporti con la (OMISSIS), il quale aveva riferito di avere sempre trattato con F.I., il quale si presentava come effettivo dominus della società nei rapporti con i terzi contraenti; inoltre, ha evidenziato la mera apparenza del contratto di associazione in partecipazione stipulato con la società, non avendo egli mai riscosso utili.

Avverso questa sentenza F.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria; si è difesa con controricorso la Curatela del Fallimento (OMISSIS) e dei soci B. e F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 2320 c.c. e L.Fall., art. 147, la violazione del principio, che si chiede a questa Corte di enunciare, secondo cui, ove in una sas si accerti l’esistenza di un socio occulto, questi, in mancanza di prova dell’ingerenza nell’amministrazione della società, si dovrebbe presumere accomandante ma non fallibile; e anche in caso di violazione del divieto di immistione nella gestione sociale, egli dovrebbe assumere la responsabilità per le obbligazioni sociali, ma non dovrebbe essere fallibile, essendo l’art. 147 cit. applicabile ai soli soci che istituzionalmente assumono la responsabilità illimitata nei confronti dei terzi, con esclusione quindi dei soci accomandanti.

Il motivo è inammissibile nella parte riguardante la critica del giudizio di fatto in ordine all’ingerenza del ricorrente nella gestione sociale, che la corte di merito ha espresso con argomentazioni adeguate e non censurate con apposito mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Esso è infondato nella parte in cui vorrebbe che questa Corte affermasse un principio opposto a quello più volte enunciato, che si deve qui ribadire, secondo cui il socio accomandante o occulto di una società in accomandita semplice – caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità – assume la qualità di accomandatario quando sia accertato che si sia ingerito nell’amministrazione della società, contravvenendo al divieto di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società; in tal caso egli assume la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c., ed è fallibile, in applicazione della L.Fall., art. 147, (Cass. n. 23211 e 22256/2012; n. 23651/2014, n. 15252 e 24112/2015).

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo previsto dalla legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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