Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 116 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 04/01/2011), n.116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18596/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato RAGO

ROSSELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato VERTONE Antonio Vito,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 104/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

13.1.09, depositato il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Antonio Vito Vertone che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO

VITTORIO SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1. – La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1. – Con il decreto impugnato la Corte di appello di Potenza ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da R.M.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla durata irragionevole di un giudizio promosso dinanzi al TAR della Basilicata con ricorso del 31.1.1995, dichiarato perento per decorrenza del decennio e mancato riscontro di avviso spedito L. n. 205 del 2000, ex art. 9, con decreto in data 28.11.2007, poi confermato a seguito di opposizione con ordinanza in data 11.3.2008.

In particolare, la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, ai ricorsi per equa riparazione il cui giudizio presupposto sia stato proposto anteriormente all’entrata in vigore della menzionata normativa.

Contro il decreto il Ministero convenuto ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Resiste con controricorso l’intimato.

2.- Il Ministero ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, lamentando il rigetto dell’eccezione di improponibilità del ricorso e formula il seguente quesito: vero è che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, introduce un presupposto processuale che attiene esclusivamente ai ricorsi per l’equa riparazione da eccessiva durata del processo applicandosi a tutti i procedimenti ex lege n. 89 del 2001, introdotti dopo la sua entrata in vigore (25.6.2009: recte 2008) con esclusione del giudizio amministrativo sottostante.

Deduce, tra l’altro, che la possibilità di presentare istanza di trattazione urgente del ricorso esiste sin dal 1907 e che la disciplina del 2008 non ha inciso sulle facoltà già previste nel giudizio amministrativo. La diversa soluzione accolta dalla Corte di merito avrebbe potuto, al più, giustificare un incidente di costituzionalità.

3.- L’unico motivo di ricorso appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza della S.C. secondo la quale l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in virtù del quale la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del secondo comma del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, è inapplicabile ratione temporis ai procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta disciplina (Sez. 1, Ordinanza n. 668 del 2010; Sez. 1, Sentenza n. 28428 del 28/11/2008).

In difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie, va infatti data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990), quindi non incide su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtù del principio tempus regit actum, restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099 del 2000).

Tanto vuoi dire che, in applicazione delle regole stabilite dall’art. 11 preleggi, comma 1, e dall’art. 15 preleggi, concernenti la successione delle leggi (anche processuali) nel tempo, quando il giudice procede ad un esame retrospettivo delle attività svolte, ne stabilisce la validità applicando la legge che vigeva al tempo in cui l’atto è stato compiuto (con riferimento alle condizioni di proponibilità della domanda, tra le molte, Cass. n. 9467 del 1987;

n. 4676 del 1985), essendo la retroattività della legge processuale un effetto che può essere previsto dal legislatore con norme transitorie, ma che non può essere liberamente ritenuto dall’interprete. Una indebita applicazione retroattiva della legge processuale si ha dunque quando si pretenda sia di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della legge nuova, sia di associare a quegli atti effetti che non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere (Cass. n. 20414 del 2006).

Una diversa interpretazione, peraltro, sarebbe in contrasto con i principi della CEDU, come già sottolineato dalla Corte europea (cfr.

Daddi c. Italia, 2 giugno 2009: Par consequent, une pratique d’interpretation et application de l’article 54, deuxieme alinea, dudit decret-loi qui a pour effet de s’opposer à la recevabilitè des recours Pinto portant sur la duree d’un proces administratif qui s’est termine avant le 25 juin 2008, en raison exclusivement du manque d’une demande de fixation en urgence de l’audience, pourrait etre de nature à exempter les requerants interesses de l’obligation d’epuiser le recours Pinto).

In ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

p.2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

La peculiarità della concreta fattispecie (procedimento presupposto dichiarato perento) giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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