Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11599 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28570/2006 proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BERTOLONI 37, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIANFERONI Luca giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE DI CORRADO LINDA E C. S.A.S. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante L.C., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell’avvocato

PAOLETTI Fabrizio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SEVERINI GAETANO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.F., FALLIMENTO IMMOBILIARE DI CORRADO LINDA E C. S.A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1098/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE –

Sezione Prima Civile, emessa il 21/4/2006, depositata il 16/05/2006,

R.G.N. 1720/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato ROBERTO CIOCIOLA (per delega dell’Avv. LUCA

CIANFERONI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 maggio 2006 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della omologa decisione del Tribunale di quella città del 17 febbraio 2003 , ha condannato C.E. e il Fallimento Immobiliare di Corrado Linda & c. s.a.s. a rimborsare a S.F. le spese di lite; ha dichiarato inammissibili le domande-deduzioni avanzate da C.E. con la “comparsa di costituzione di nuovo difensore” e nelle conclusioni definitive; ha respinto l’appello incidentale e le domande avanzate dal Fallimento e ha disposto per le spese del grado.

Avverso siffatta sentenza propone ricorso per cassazione il C., affidandosi a due motivi, corredati dai prescritti quesiti.

Nessuno degli intimati aveva svolto in ordine al ricorso attività difensiva.

Ma, all’udienza del 15 novembre 2010 la Corte rilevato che la società Immobiliare di Corrado Linda era tornata in bonis ordinava la notifica del ricorso alla stessa.

L’incombente risulta espletato e la società ha proposto controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo, in sintesi, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe tenuto in considerazione la riproposizione, in appello, della domanda di simulazione svolta dallo S., limitandosi soltanto a prendere in considerazione il gravame dell’appellante, ovvero non abbia ritenuto introdotta in secondo grado la domanda di simulazione, che, a suo avviso, sarebbe stata contenuta nella comparsa di costituzione dello S. in appello.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe dichiarata inammissibile la domanda di simulazione.

Le due censure per la loro intrinseca connessione vanno esaminate congiuntamente.

In ordine al primo motivo il quesito di diritto è del seguente tenore:

Dichiari la Suprema Corte adita se la disposizione di cui all’art. 346 c.p.c., sia riferita all’appellato vittorioso ed operi solo per lo stesso e non per l’appellante e se la presunzione di rinuncia alla domanda non accolta di cui al citato articolo sia da ritenersi superata in caso di riproposizione anche implicita di detta domanda da parte dell’appellato vittorioso, in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la sua volontà di riaprire la discussione sul punto e sollecitare la decisione della stessa”.

Osserva il Collegio che al quesito va data la seguente risposta.

La disposizione dell’art. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni non. accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non espressamente riproposte in appello, è dettata per la parte vittoriosa, la quale non onerata dalla impugnazione per difetto di interesse, deve tuttavia riproporre specificamente nell’atto di costituzione in secondo grado, oltrechè le domande, le questioni non accolte in primo grado, tra cui i fatti che per il loro rilievo giuridico siano serviti a contrastare l’altrui pretesa (Cass. n. 14673/09).

Nel caso in esame, lo S., dichiarato creditore del C. con sentenza passata in giudicato il 30 gennaio 1989, fu parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, instaurato con atto di citazione del 22 novembre 1995, nella parte in cui il Tribunale ebbe ad accogliere la sua domanda di revocatoria ordinaria di un atto rogato il 20 dicembre 1991 nel quale il C. aveva venduto alla società Corrado Linda & c. s.a.s. un capannone artigianale (ed annessi) posto nel Comune di (OMISSIS). La sentenza di primo grado trattò solo della domanda revocatoria e non di quella alternativamente proposta di simulazione, come riporta la decisioni ora impugnata, secondo la quale risulta a chiare lettere tale oggetto sia dalla intestazione della sentenza, sia dalla motivazione, sia infine dal dispositivo, mentre “non vi è traccia alcuna di declaratoria di una non esaminata domanda per la declaratoria di simulazione della compravendita” (sentenza impugnata).

Ne consegue che la rinuncia del C., allorchè si costituì con nuovo procuratore in appello, era inammissibile, in quanto il giudizio di primo grado si è svolto del tutto solo sulla domanda revocatoria e lo S. non ha appellato per vedere accolta la domanda di simulazione.

Nè dal tenore letterale degli “estratti” della comparsa di costituzione in appello dello S. e riportati nel ricorso si evince che egli avesse avuto intenzione di riaprire, per così dire, la controversia sotto entrambe le domande alternativamente proposte, ma soltanto ha cercato di contestare la fondatezza delle doglianze contenute nell’appello del C., riportando circostanze di fatto ritenute idonee dal giudice di primo grado a configurare nella specie, gli estremi della richiesta revocatoria. Da quanto sopra detto e considerato deriva che il secondo motivo risulta infondato.

Infatti, il giudizio di primo grado e la sentenza emessa all’esito dello stesso riguardavano solo la domanda revocatoria, nè lo S. ebbe ad impugnare tale decisione nè il Tribunale ebbe a ritenere “assorbita ” la domanda di simulazione.

Ciò posto, il relativo quesito di diritto non corrisponde alla questione oggetto della sentenza ed è, quindi, inadeguato perchè consiste nell’interpello a questa Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo e non costituisce la chiave di lettura delle ragioni esposte e non pone la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula juris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazioni in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Conclusivamente, il ricorso va respinto, con conseguente condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, a favore dell’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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