Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11599 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IL GLICINE DI COLZANI CESARE E C. SAS (OMISSIS) in persona del

suo socio accomandatario e legale rappresentante Signor C.

E.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

SOGLIANO 70, presso lo studio dell’avvocato BERETTA EMILIO BATTISTA,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell’avvocato MASTRANGELI

FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMICO

MICHELE ANTONIO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1803/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 6/7/2005, depositata il 12/09/2005,

R.G.N. 4158/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;

udito l’Avvocato EMILIO BATTISTA BERETTA;

udito l’Avvocato PAOLA MASTRANGELI per delega dell’Avvocato FRANCO

MASTRANGELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale puo’ essere cosi’ ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

La societa’ in accomandita semplice Il Glicine convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Monza M.P. e, dedotto che, con contratto di affitto di azienda, aveva concesso allo stesso in godimento un bar, ne chiese la riconsegna per la scadenza del 31 dicembre 2003.

Il convenuto contesto’ l’avversa pretesa, sostenendo che il contratto concluso con la controparte era una mera locazione di immobile adibito a uso commerciale, la cui durata era disciplinata dalla L. n. 392 del 1978.

Con sentenza n. 2996 del 2003 il giudice adito accolse la domanda.

Su gravame del soccombente la Corte d’appello di Milano, in data 12 settembre 2005, accertato che il contratto in contestazione andava qualificato come locazione di un’unita’ immobiliare a uso bar, soggetta alla disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, respinse la richiesta di rilascio.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Il Glicine s.a.s., articolando tre motivi.

Resiste con controricorso M.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo la societa’ ricorrente denuncia violazione dell’art. 1414 c.c. e segg. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d’appello del tutto ignorato la questione, sollevata gia’ nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale del convenuto, della mancata deduzione della simulazione. Conseguentemente, essendo stato versato in atti un contratto di affitto di azienda, peraltro redatto da notaio, controparte avrebbe dovuto dedurne la fittizieta’, non potendo altrimenti invocarne l’invalidita’ (confr. Cass. n. 1318 del 1998; n. 6145 del 1997; n. 7750 del 1997).

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di merito omesso ogni motivazione in ordine alla eccezione volta a far valere la mancata deduzione della simulazione, eccezione ritualmente opposta in primo grado e riproposta in appello.

2.1 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Si ha simulazione quando volutamente le reciproche dichiarazioni delle parti non corrispondono al loro reale, comune volere, di talche’ vi e’ un concordato contrasto tra dichiarazione negoziale ed effettivo intento dei dichiaranti: questi apparentemente pongono in essere un negozio, ma in realta’ non ne vogliono alcuno oppure ne vogliono un altro, diverso da quello apparente, di talche’ il negozio realizzato e’ in definitiva una mise en scene, perche’ colorem habet, substantiam vero nullam, ovvero colorem habet, substantiam vero alteram.

Non a caso elemento centrale dell’istituto e’ l’accordo simulatorio, e cioe’ l’intesa delle parti nel senso che la dichiarazione abbia carattere puramente fittizio perche’ altro e’ il condiviso intento di entrambi i paciscenti.

Affatto diversa, gia’ sul piano puramente dogmatico, e’ invece la situazione di chi, concluso un contratto senza muovere rilievi al nomen iuris attribuitogli, venga successivamente a contestarne la natura giuridica, sostenendo che esso vada diversamente qualificato.

Qui non vi e’ deduzione di apparenza e di realta’, di finzione e di sostanza, ne’, tanto meno, di accordi con la controparte. Ed e’ appena il caso di evidenziare che l’attivita’ ermeneutica in tal modo sollecitata al decidente e’ attivita’ che questi, in ogni caso, dovrebbe compiere d’ufficio, suo essendo il compito di procedere all’inquadramento della fattispecie concreta, se del caso correggendo quello adottato, anche concordemente dalle parti, al fine di stabilire la disciplina applicabile al rapporto, secondo l’antica regola da mihi factum, dabo tibi ius, ove il dabo indica l’esercizio di una funzione sottratta al potere dispositivo delle parti (confr.

Cass. civ. 23 gennaio 2009, n. 1717).

2.2 Venendo al caso di specie, il M. non aveva alcun bisogno di evocare l’istituto della simulazione, allorche’, compulsato per la riconsegna del locale adibito a bar alla scadenza convenuta, oppose che il contratto con il quale ne aveva conseguito il godimento, qualificato affitto di azienda, era in realta’ un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale soggetto, quanto alla durata, alla disciplina della L. n. 392 del 1978. La contestazione della qualificazione giuridica adottata, volta a paralizzare l’escomio, avvenne, invero, a bocce ferme, senza alcuna allegazione di non rispondenza al vero della situazione fattuale di riferimento, della quale il convenuto sollecito’ piuttosto una diversa valutazione. Non a caso i difformi apprezzamenti del giudice di prime cure e di quello di appello hanno avuto ad oggetto la stessa, incontroversa piattaforma probatoria e si sono espressi attraverso una diversa valorizzazione, in chiave di indice della natura giuridica del contratto intercorso tra le parti, dell’uno o dell’altro elemento.

2.3 Quanto sin qui detto chiarisce le ragioni della ritenuta inconsistenza non solo del primo motivo di ricorso, ma anche dei denunciati vizi motivazionali, oggetto del secondo. Mette conto ricordare, in proposito, che questa Corte costantemente nega che il giudice sia tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, ritenendo invece necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorche’ risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (confr. Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 407).

3.1 Col terzo mezzo la societa’ ricorrente deduce violazione degli artt. 2555 e 2562 c.c., nonche’ contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte d’appello di Milano avrebbe erroneamente qualificato il contratto per cui e’ causa, avendo dato rilievo a circostanze, quali la mancanza di arredi o l’esecuzione di lavori di ristrutturazione a iniziativa e a carico del conduttore, che, a ben vedere, erano compatibili sia con la locazione che con l’affitto di azienda, ignorando completamente elementi decisivi, come la redazione della scrittura ad opera di un notaio e la voltura della licenza relativa all’esercizio dell’attivita’ di bar, la cui considerazione avrebbe dovuto diversamente orientare la scelta decisoria del giudice a quo. Ricorda in proposito che la giurisprudenza di legittimita’ ritiene che possa parlarsi di affitto di azienda anche quando il complesso sia temporaneamente inattivo (confr. Cass. n. 4700 del 2003; n. 2420 del 1983), dovendo aversi riguardo, ai fini della qualificazione, soltanto alla comune intenzione delle parti e all’obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto (Cass. civ. n. 14647 del 2002; n. 6572 del 1983).

Segnatamente contesta la societa’ l’affermazione della Corte territoriale secondo cui non risulterebbe dagli atti che la licenza fu trasferita dalla locatrice al conduttore. E invero, contrariamente a tale assunto, nell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Brughiera al M. per l’esercizio dell’attivita’ di cui si discute (rinvenibile nel fascicolo dall’appellata, al n. 17 dell’indice), si leggerebbe proprio che la licenza fu rilasciata al M. in subingresso per affitto di azienda a Il Glicine s.a.s..

3.2 Anche tali critiche non hanno pregio.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la locazione di immobile a destinazione commerciale si differenzia dall’affitto di azienda perche’ la relativa convenzione negoziale ha per oggetto un bene – il locale concesso in godimento – che viene considerato specificamente, nell’economia del contratto, come l’oggetto principale della stipulazione, secondo la sua consistenza effettiva.

Il rilievo che, in tale prospettiva, viene ad avere l’immobile ha cioe’ carattere prevalente e assorbente rispetto ad eventuali altri beni concessi in godimento, beni che appaiono, per vero, accessori, rimanendo collegati al cespite sul piano funzionale in una posizione di coordinazione – subordinazione. Invece, nell’affitto di azienda, lo stesso immobile e’ considerato non nella sua individualita’ giuridica, ma come una delle parti del complesso dei beni (mobili ed immobili) legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarieta’ per il conseguimento di un determinato fine produttivo (confr. Cass. civ. 28 maggio 2009, n. 12543; Cass. civ. 27 giugno 2002, n. 9354).

3.3 Ora, a giudizio del collegio, la scelta decisoria della Corte territoriale costituisce coerente e corretta applicazione di tali principi.

Il giudice di merito ha invero motivato il suo convincimento rilevando, all’esito di una puntuale disamina degli esiti della prova orale espletata, che nella fattispecie non vi era stato, in realta’, alcun conferimento di azienda, inteso quale complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. Ha segnatamente evidenziato in proposito che, considerato il tenore delle singole clausole contrattuali, chiaramente esplicative, in piu’ punti, della sola locazione di un immobile urbano non arredato e neppure attrezzato, risultava in definitiva irrilevante la stessa espressione lessicale affitto di azienda che intitolava la scrittura. Non a caso, posto che il locale oggetto del contratto costituiva parte della sede di una vecchia trattoria chiusa d’autorita’ circa tre anni addietro, per carenza dei requisiti igienico – sanitari e che il M. aveva dovuto dotarlo di pavimenti, servizi e impianti adeguati, era stato segnatamente previsto (all’art. 10 dell’atto inter partes) che il locatore avrebbe corrisposto al conduttore, al termine dell’affittanza, il valore di arredi e attrezzature. In tale contesto, secondo la Corte territoriale, anche la cosiddetta cessione della licenza risultava priva di giuridica rilevanza perche’, a ben vedere, la rinuncia della societa’ all’autorizzazione amministrativa per somministrazione di alimenti di cui era titolare non ne aveva, in realta’, comportato alcun trasferimento.

3.4 Contrariamente all’assunto dell’impugnante non e’ dunque vero che il giudice di merito abbia omesso di confrontarsi con l’obbiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto, con il tenore delle singole clausole pattizie o con i passaggi burocratici della vicenda.

L’intero contesto probatorio, non esclusa anche l’asserita predisposizione del testo della scrittura ad opera di un notaio, e’ stato per vero dettagliatamente analizzato e valutato dal decidente, il quale ha motivato il suo convincimento con un apparato argomentativo completo ed esaustivo, logicamente corretto ed esente da aporie o da contrasti disarticolanti tra emergenze fattuali e qualificazione giuridica adottata.

In realta’ il motivo di ricorso in esame, deducendo in termini assertivi la violazione dei principi in materia di affitto di azienda nonche’ vizi motivazionali, tende surrettiziamente a introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimita’.

Non e’ superfluo in proposito ricordare che la circostanza che l’esito dello scrutinio del decidente non risponda alle aspettative della parte o che non instauri tra i dati emersi nel corso del processo il collegamento da essa ritenuto piu’ opportuno e piu’ appagante, non costituisce elemento idoneo a infirmare la scelta operata in dispositivo, in quanto tutto cio’ rimane all’interno della possibilita’ di valutazione dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalita’, appartiene all’insindacabile apprezzamento del giudice di merito. Valga in proposito ricordare che il vizio di mancanza o di insufficienza della motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del decidente, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza di nessi logici, mentre il vizio di contraddittorieta’ presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono tuttavia mai consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui alla prova e’ assegnato un valore legale (Cass. n. 02869 del 26.02.2003; Cass. civ., Sez. lavoro, 06/03/2008, n. 6064).

4 In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Il ricorrente rifondera’ alla controparte costituita le spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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